Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI COLBORDOLO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino) ha adottato il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000 per le categorie A2, A3, A4 e A5 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 2) di dare atto che per l'anno 2001 le aliquote gia' determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 23 novembre 2000, le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'I.C.I. sono cosi' quantificate: a) aliquota del 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione abitazione principale: L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5; L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7. b) aliquota del 5,9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale; detrazione per abitazione principale: L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione; d) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; e) aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili; f) aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le agevolazioni di cui alla lettera b) sono concesse a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal comune, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, per le situazioni in essere alla data del 31 dicembre 2000 la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2001. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione comportera' la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 23 novembre 2000, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 31, prima e seconda colonna. |
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