| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI COLBORDOLO |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il   comune   di   Colbordolo   (Pesaro-Urbino)  ha  adottato  il 20 dicembre   2000   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.    (Omissis).    1)  di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale  in  L.  210.000  per  le  categorie  A2, A3, A4 e A5 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;      2)   di  dare  atto  che  per  l'anno  2001  le  aliquote  gia' determinate   con   deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  183  del 23 novembre  2000,  le  riduzioni  ed  agevolazioni  per  il  calcolo dell'I.C.I. sono cosi' quantificate:      a)  aliquota del 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione abitazione principale:        L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5;        L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7.      b)  aliquota del 5,9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta o collaterale  entro  il  secondo  grado  e  che  nelle  stesse abbiano stabilito   la   propria   residenza   quale  abitazione  principale; detrazione per abitazione principale:        L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5        L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7;      c)  aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione;      d)  aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo  date  in  locazione  in forza di un contratto regolarmente registrato  a  soggetti  che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;      e)  aliquota  del  6,5  per  mille  per  tutte  le categorie di immobili  non  incluse  nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze  delle  civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;      f)  aliquota  del  2  per  mille  a  favore  di proprietari che eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita' immobiliari nei centri  storici  del  capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449.    Le agevolazioni di cui alla lettera b) sono concesse a seguito di comunicazione  su modulo predisposto dal comune, da presentarsi entro il  30  giugno dell'anno successivo, per le situazioni in essere alla data  del  31 dicembre  2000  la comunicazione deve essere presentata entro  il  30 giugno 2001. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione  comportera'  la  concessione  del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.    (Omissis).    Avvertenza:   la   presente   deliberazione  integra  quella  del 23 novembre  2000,  gia'  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 55 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  66 del 20 marzo 2001, pag. 31, prima e seconda colonna.  |  
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