| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI SONDRIO |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  dell'aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il  comune di Sondrio ha adottato il 27 dicembre 2000 la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.    (Omissis).    1) di confermare, per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. spettante per  l'abitazione  principale  -  pari a L. 300.000 (omissis), giusta quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;    2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla  detrazione  di  cui  sopra,  devono  presentare  o  spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del     comune,    apposita    richiesta    redatta    nella    forma dell'autocertificazione  (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e  dall'art.  1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente:      cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;      l'ammontare  del  reddito  lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2000;      il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);    3)  di  autorizzare  i  contribuenti  che  hanno  tempestivamente inviato  o  presentato  richiesta  di cui sub 2), a tener conto della maggiore  detrazione  loro  spettante in sede di pagamento delle rate I.C.I./2001, nell'intesa che il comune si riserva:      di   chiedere  la  presentazione  di  eventuale  documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;      di    segnalare    all'Autorita'   giudiziaria   le   eventuali dichiarazioni infedeli;      di  applicare  le  sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.    (Omissis).    Avvertenza:  la  presente  deliberazione  integra  quella  del 28 dicembre  2000  gia'  pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, pag. 54, seconda colonna.  |  
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