IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: testo unico delle leggi sanitarie ed in particolare l'art. 189 "della fabbricazione e del commercio di presidi medico-chirurgici", modificato con legge 1o maggio 1941, n. 422; Visti gli articoli 4 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, concernente disposizioni varie sulla sanita' pubblica, approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la circolare n. 17 del Ministero della sanita' in data 10 giugno 1995 recante "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni"; Vista la circolare n. 7 del Ministero della sanita' datata 15 aprile 1999, con la quale le imprese interessate al mantenimento in commercio di prodotti gia' autorizzati come presidi medico-chirurgici (P.M.C.) ora identificati come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.), hanno presentato domanda di adeguamento dell'autorizzazione per ciascun prodotto, secondo l'appendice B della citata circolare n. 17/1995; Vista la decisione della commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa alla non iscrizione dello "Zineb" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/1992 della commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della commissione; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2001, relativo al recepimento della decisione della commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001 di non iscrizione della sostanza attiva "Zineb", nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che i sottoelencati prodotti per piante ornamentali (P.P.O.), registrati a nome delle imprese a margine di ciascuno specificate e con rispettivi n. di registrazione e decreti dirigenziali indicati, contengono nella loro formulazione la sostanza attiva Zineb:
===================================================================== Impresa | Nome prodotto |Nr. reg. | D.D. ===================================================================== 1. Terranalisi S.r.l. |Florozin S. |10789/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- |Dueci Anticrittogamico | | 2. Guaber S.p.a. |polvere |10833/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 3. Industrie chimiche | | | Caffaro S.p.a. |Seatotal |10885/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 4. Industrie chimiche | | | Caffaro S.p.a. |Domoflor |10886/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- |Anticrittogamico Spray | | 5. Guaber S.p.a. |C-75 |10902/PPO|07/05/01
Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Le autorizzazioni dei prodotti per piante ornamentali (P.P.O.) contenenti la sostanza attiva Zineb, di seguito elencati, registrati ai numeri e coi decreti a lato di ciascuno specificati, sono revocate:
===================================================================== Impresa | Nome prodotto |Nr. reg. | D.D. ===================================================================== 1. Terranalisi S.r.l. |Florozin S. |10789/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- |Dueci Anticrittogamico | | 2. Guaber S.p.a. |polvere |10833/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 3. Industrie chimiche | | | Caffaro S.p.a. |Seatotal |10885/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 4. Industrie chimiche | | | Caffaro S.p.a. |Domoflor |10886/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- |Anticrittogamico Spray | | 5. Guaber S.p.a. |C-75 |10902/PPO|07/05/01
E' consentita fino al 30 settembre 2001 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti per piante ornamentali di cui all'art. 1, comma 2. E' consentita fino al 31 maggio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre e' consentita fino al 31 luglio 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti contenenti "Zineb" sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti per piante ornamentali medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto che sara' notificato alle imprese interessate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2001 Il direttore generale: Marabelli |