IL DIRETTORE GENERALE          DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI                  E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV  Visto  il  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: testo unico delle leggi  sanitarie  ed in particolare l'art. 189 "della fabbricazione e del  commercio  di  presidi  medico-chirurgici", modificato con legge 1o maggio 1941, n. 422;  Visti  gli  articoli  4 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della  legge  23 giugno 1927, n. 1070, concernente disposizioni varie sulla  sanita' pubblica, approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio 1988,  n.  223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) e successive modificazioni;  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo   31 marzo   1998,   n.  80,  recante  "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";  Vista  la  circolare  n.  17  del  Ministero  della sanita' in data 10 giugno  1995  recante  "Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia  di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari:  il  decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni";  Vista  la  circolare  n.  7  del  Ministero  della  sanita'  datata 15 aprile  1999,  con la quale le imprese interessate al mantenimento in    commercio   di   prodotti   gia'   autorizzati   come   presidi medico-chirurgici    (P.M.C.)    ora   identificati   come   prodotti fitosanitari   per  piante  ornamentali  (P.P.O.),  hanno  presentato domanda  di  adeguamento  dell'autorizzazione  per  ciascun prodotto, secondo l'appendice B della citata circolare n. 17/1995;  Vista la decisione della commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa  alla  non  iscrizione  dello  "Zineb"  come sostanza attiva nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva,  a  conclusione  delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/1992  della  commissione  dell'11 dicembre  1992,  modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della commissione;  Visto   il  decreto  ministeriale  18 maggio  2001,  pubblicato  in Gazzetta   Ufficiale   n.   159   dell'11 luglio  2001,  relativo  al recepimento   della   decisione  della  commissione  2001/245/CE  del 22 marzo  2001  di  non  iscrizione  della  sostanza  attiva "Zineb", nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  Considerato  che  i  sottoelencati  prodotti per piante ornamentali (P.P.O.),  registrati  a  nome  delle  imprese  a margine di ciascuno specificate   e   con   rispettivi  n.  di  registrazione  e  decreti dirigenziali indicati, contengono nella loro formulazione la sostanza attiva Zineb:
  =====================================================================        Impresa         |      Nome prodotto      |Nr. reg. |  D.D. ===================================================================== 1. Terranalisi S.r.l.   |Florozin S.              |10789/PPO|11/04/01 ---------------------------------------------------------------------                        |Dueci Anticrittogamico   |         | 2. Guaber S.p.a.        |polvere                  |10833/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 3. Industrie chimiche   |                         |         | Caffaro S.p.a.          |Seatotal                 |10885/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 4. Industrie chimiche   |                         |         | Caffaro S.p.a.          |Domoflor                 |10886/PPO|11/04/01 ---------------------------------------------------------------------                        |Anticrittogamico Spray   |         | 5. Guaber S.p.a.        |C-75                     |10902/PPO|07/05/01
    Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;                              Decreta:  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  per  piante ornamentali (P.P.O.) contenenti  la sostanza attiva Zineb, di seguito elencati, registrati ai  numeri  e  coi  decreti  a  lato  di  ciascuno  specificati, sono revocate:
  =====================================================================        Impresa         |      Nome prodotto      |Nr. reg. |  D.D. ===================================================================== 1. Terranalisi S.r.l.   |Florozin S.              |10789/PPO|11/04/01 ---------------------------------------------------------------------                        |Dueci Anticrittogamico   |         | 2. Guaber S.p.a.        |polvere                  |10833/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 3. Industrie chimiche   |                         |         | Caffaro S.p.a.          |Seatotal                 |10885/PPO|11/04/01 --------------------------------------------------------------------- 4. Industrie chimiche   |                         |         | Caffaro S.p.a.          |Domoflor                 |10886/PPO|11/04/01 ---------------------------------------------------------------------                        |Anticrittogamico Spray   |         | 5. Guaber S.p.a.        |C-75                     |10902/PPO|07/05/01
    E'  consentita  fino  al  30 settembre  2001 la fase di produzione, inclusi  i  materiali  di  confezionamento,  dei  prodotti per piante ornamentali di cui all'art. 1, comma 2.  E' consentita fino al 31 maggio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art.  1,  per  lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre  e'  consentita  fino  al 31 luglio 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti contenenti "Zineb" sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti per piante ornamentali medesimi,  dell'avvenuta  revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.  Il  presente  decreto che sara' notificato alle imprese interessate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 1o agosto 2001                                     Il direttore generale: Marabelli  |