| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 8 giugno 2001 |  
| Decreto  di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  241,  che  stabilisce  l'ammontare  della tassa d'esame  per  l'iscrizione  negli elenchi degli esperti qualificati e dei   medici   autorizzati,  prevista  dall'allegato  V  del  decreto legislativo  17 marzo  l995,  n.  230,  come  modificato  dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                             di concerto con
                  IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241, recante l'attuazione  della  direttiva 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;  Visto  l'allegato  V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che prevede  l'espletamento  di un esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati;  Visto l'art. 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che prevede che le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da  effettuarsi da parte delle amministrazioni, ed in particolare per lo svolgimento dell'esame, sono a carico dei soggetti richiedenti;                              Decreta:                           Articolo unico  1.   L'ammontare   della   tassa   d'esame  di  cui  al  punto  7.1 dell'allegato  V  del  decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato  dal  decreto legisaltivo 26 maggio 2000, n. 241, e' di L. 388.000.  2.  Il  pagamento  della  tassa  di cui ai comma 1 viene effettuato mediante  versamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato  territorialmente  competente,  direttamente  ovvero  sul conto corrente  postale  intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della  causale del versamento e l'imputazione al capo XXVII, capitolo di  entrata  3670.  La  relativa  ricevuta va inviata unitamente alla domanda di ammissione all'esame d'idoneita'.  3.  Il  presente  decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    Roma, 8 giugno 2001                                           p. Il Ministro del lavoro                                           e della previdenza sociale                                                    Guerrini p. Il Ministro del tesoro, del bilancio    e della programmazione economica                 Giarda
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 385  |  
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