Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 luglio 2001 |
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Riassegnazione alle universita' di borse di studio per le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001 |
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VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito il parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', che ha indicato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99; VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture destinatarie della formazione specialistica; VISTO il decreto del Ministro della Sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; RITENUTO che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale; RAVVISATA la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517; VISTO il decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito nella Legge n. 188 dell'8 maggio 2001, con il quale e' stata elevata la quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti; VISTO il D.M. 24 aprile 2001 con il quale il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato n. 5359 borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per l'a.a. 2000/2001; VISTA la nota 27 aprile 2001, prot. 6101, con la quale questo Ministero nel comunicare l'assegnazione delle borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ha precisato, tra l'altro, che le borse non assegnate dagli Atenei, per mancanza di idonei, sarebbero state riassegnate ad altre Universita', con apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia; PRESO ATTO delle richieste di talune Universita' per la modifica e per la integrazione delle assegnazioni previste nel predetto D.M. 24.4.2001; RITENUTO, per le motivazioni suesposte, opportuno integrare e rettificare l'assegnazione alle scuole di specializzazione in questione delle borse di studio di cui al precitato decreto ministeriale 24.4.2001; SENTITO il Ministero della Sanita';
Decreta:
Per l'anno accademico 2000/2001, ferma restando la dotazione complessiva prevista per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, il numero dei medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione di cui al D.M. 24.4.2001 citato nelle premesse, e' integrato e rideterminato come risulta nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle gia' predisposte con il D.M. 24.4.2001.
Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2001 Il Ministro: Moratti |
| ----> vedere tabella da pag. 7 a pag. 8 della G.U. <---- |
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