| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 1 agosto 2001 |  
| Applicazione   ed   integrazione   della   delibera   n.  314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia    vocale    a   particolari   categorie   di   clientela". (Deliberazione n. 330/01/CONS). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  Nella sua riunione di Consiglio del 1o agosto 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante:  istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: regolamento concernente le modalita' attuative e  gli  ambiti  di  applicazione dei criteri unificati di valutazione della  situazione  economica  dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;  Visto  il  decreto  legislativo  3 maggio  2000,  n.  130,  recante disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della  situazione  economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali   agevolate,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;  Vista  la  propria  delibera  n.  314/00/CONS  del  1o giugno 2000, recante  determinazioni  di  condizioni  economiche  agevolate per il servizio  di  telefonia  vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio  2000  e  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita' n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4 aprile  2001, n. 242, recante: regolamento concernente modifiche al decreto  del  Presidente  del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia  di  criteri  unificati di valutazione economica dei soggetti che  richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo  familiare  per  casi  particolari,  a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come  modificato  dal  decreto  legislativo  3 maggio  2000,  n. 130, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 maggio  2001,  contenente  l'approvazione  dei  modelli-tipo della dichiarazione  sostitutiva  unica  e dell'attestazione, nonche' delle relative  istruzioni  per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto  legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;  Considerato  che  la  delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione   tariffaria   a   favore   di  categorie  di  clientela considerate   socialmente  ed  economicamente  svantaggiate,  il  cui sistema  di  accesso  si  basa  sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti  di natura sociale ed economica, di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;  Considerato   che   il   requisito  di  carattere  economico  viene determinato  sulla  base  del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l'agevolazione, il cui calcolo  compete  agli  enti erogatori (comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche)  o  all'INPS  competente  per  territorio,  presso  cui il cittadino   consegna  la  dichiarazione  sostitutiva  unica,  di  cui all'art.  2  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001;  Considerato  che il calcolo dell'ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema   informatico  posto  in  essere  dall'INPS,  secondo  quanto indicato  all'art.  4-bis del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;  Considerato  che,  dal combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonche' art. 4-bis, del decreto legislativo 3 maggio 2000,  n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per "l'individuazione del nucleo  familiare  (...)",  l'INPS  predispone  e  rende operativo il sistema    informativo   necessario   per   effettuare   il   calcolo dell'indicatore  della  situazione  economica equivalente (di seguito ISEE);  Considerato  che  il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 e' stato adottato  con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall'11 luglio 2001;  Considerato che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del   sistema   informativo  necessario  per  effettuare  il  calcolo dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,  da parte dell'INPS, e' il giorno 11 gennaio 2002;  Considerato  che  l'art.  2, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS dispone  "le  disposizioni  contenute  nel  presente provvedimento si applicano in conformita' ai tempi e secondo le modalita' previsti dal decreto  del  Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo     della     dichiarazione    sostitutiva    unica    e dell'attestazione,    nonche'   le   relative   istruzioni   per   la compilazione,  di  cui  all'art.  4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.";  Considerato  che  il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 2,  comma  1,  della delibera n. 314/00/CONS e' stato adottato con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;  Considerato che il sistema di accesso alle agevolazioni, cosi' come delineato  dalla  delibera  n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del  requisito  economico  come  condizione  necessaria per l'accesso all'agevolazione indicata;  Considerato  che  tale  requisito economico deve essere soddisfatto sulla  base  del  valore  dell'ISEE  calcolato dall'INPS o dagli enti erogatori;  Considerato  che,  sulla  base  delle  disposizioni  legislative in vigore,  il  sistema  di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma   1,   della  delibera  n.  314/00/CONS  e'  cosi'  di  seguito strutturato:    1. il  richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al comune,   al   centro   di   assistenza   fiscale,  all'INPS  o  alle amministrazioni   pubbliche,   che  gli  rilasciano  un'attestazione, riportante   il   contenuto   della   dichiarazione  e  gli  elementi informativi  necessari  per  il  calcolo  dell'ISEE (art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 130/2000);    2. la  dichiarazione  sostitutiva  unica  ha  validita' un anno a decorrere  dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della sua  presentazione  (art.  6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001);    3. l'ente ricevente provvede ad inviare, entro dieci giorni dalla ricezione,  la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS  (art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001);    4. l'INPS  (o  l'ente  ricevente) effettua il calcolo dell'ISEE e rende  disponibile  detto  indicatore  all'ente erogatore, nonche' al dichiarante  (art.  2,  comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 130/2000);    5. il  dichiarante,  qualora  verifichi  che  il  proprio ISEE e' inferiore  ai  13  milioni  di  lire  (art.  1,  comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e  -  contemporaneamente  -  soddisfi  il  requisito  di carattere  sociale  di  cui  all'art.  1,  comma 5, della delibera n. 314/00/CONS,  presenta  a  Telecom  Italia  il documento indicante il valore   dell'ISEE,   nonche'   la   documentazione   comprovante  la soddisfazione del requisito "sociale";    6. l'agevolazione  puo' essere richiesta per un solo abbonamento, che puo' identificarsi in un nuovo contratto o in uno gia' in essere: in  quest'ultimo  caso,  la richiesta a Telecom Italia, dovra' essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico;    7. Telecom  Italia,  qualora  ricorrano i presupposti di cui alla delibera   n.   314/00/CONS,   art.   1,  commi  3,  4  e  5,  attiva l'agevolazione;    8. Telecom  Italia, ai fini della verifica del calcolo dell'ISEE, e' equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/2000 (art. 1, comma 7,  delibera  n.  314/00/CONS) e, pertanto, puo' interrogare la banca dati  dell'INPS  nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE  dei  richiedenti  l'agevolazione.  L'interrogazione della banca dati   dell'INPS,   da   parte   di  Telecom  Italia,  puo'  avvenire all'esclusivo  fine  di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute  nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente  l'agevolazione,  rispetto  alle  informazioni risultanti all'INPS  (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento);  Considerata  la  tempistica  necessaria per la predisposizione - da parte  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale - del sistema informativo necessario al calcolo dell'ISEE, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;  Considerata la necessita' di definire criteri chiari ed univoci per gli   utilizzatori   di   sistemi  di  comunicazione  denominati  DTS (dispositivo telefonico per sordomuti), al fine di permettere loro un piu'  agevole  accesso  all'agevolazione  di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS;  Considerata  la  necessita' di tutelare gli attuali beneficiari del sistema  di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico",  di  cui  all'art.  6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997  e  titolo V, comma 1, della delibera dell'Autorita' n. 85/1998, attraverso   un   passaggio   al   nuovo  sistema  che  non  comporti l'interruzione  dell'agevolazione  goduta,  a  danno  di  coloro  che attualmente   beneficiano   dell'agevolazione   indicata   e   che  - contemporaneamente  - presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;  Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento;  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  un  provvedimento che renda chiara  ed  univoca  l'attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce  delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell'applicazione del sistema di   accesso   alle   prestazioni  agevolate  di  cui  alla  delibera dell'Autorita' n. 314/00/CONS;  Udita la relazione della dott.ssa Paola Maria Manacorda;                              Delibera:                               Art. 1. Modalita'   di   presentazione   della  domanda  per  l'accesso  alle agevolazioni   di   cui   all'art.  1,  comma  1  della  delibera  n.                            314/00/CONS.  1.  L'abbonato  richiedente  l'agevolazione  e' tenuto a presentare alla  societa'  Telecom  Italia  il  documento  indicante  il  valore dell'ISEE  rilasciato  dall'INPS  o  dagli  enti  erogatori,  di  cui all'art.  2,  comma  3,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18 maggio  2001, unitamente alla documentazione comprovante l'appartenenza  ad almeno una delle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 5, della delibera n. 314/00/CONS.  |  
|   |                                 Art. 2. Oggetto  e  durata  dell'agevolazione di cui all'art. 1 comma 1 della                       delibera n. 314/00/CONS  1. L'agevolazione  potra' essere richiesta per un solo abbonamento, che puo' identificarsi in un nuovo contratto o in uno gia' in essere: in  quest'ultimo  caso,  la  richiesta a Telecom Italia dovra' essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico.  2. L'agevolazione  decorre dalla data in cui e' stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validita' della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 aprile 2001.  3. Al  fine di non interrompere l'erogazione dell'agevolazione alla scadenza  della  stessa,  ed  in  attesa  della richiesta di rinnovo, effettuata  secondo  quanto  indicato  al  precedente art. 1, Telecom Italia  proroghera'  automaticamente  l'agevolazione  di  un bimestre successivo  al  termine  della  stessa,  con eventuale addebito delle somme  a  saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.  |  
|   |                                 Art. 3.  Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS  1.  Il  comma  2  dell'art.  1  della  delibera  n.  314/00/CONS e' sostituito  dal  seguente  "Gli  utenti  residenziali  che utilizzano sistemi  di  comunicazione denominati DTS (dispositivo telefonico per sordomuti),  sono  esentati  dal  pagamento  del  canone  mensile  di abbonamento  al  servizio  telefonico  di  categoria  B.  Al  fine di usufruire  dell'agevolazione  indicata, dovra' essere presentata alla societa'  Telecom  Italia  la certificazione comprovante la presenza, all'interno  del  nucleo familiare del richiedente l'agevolazione, di un portatore di handicap dell'udito e della parola.".  |  
|   |                                 Art. 4. Sistema  di  agevolazione  tariffaria  per  le  utenze  c.d  "a basso                              traffico"  1.  L'art.  2, comma 3, della delibera n. 314/00/CONS e' sostituito dal seguente "L'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorita' n. 85/1998, relativi al  sistema  di  agevolazione  tariffaria  per le utenze cosiddette a "basso  traffico  ,  restano  in  vigore  per  un bimestre successivo all'avvenuta applicazione della presente delibera".  2.  Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.  |  
|   |                                 Art. 5.        Regime di pubblicita' del sistema delle agevolazioni  1.   In   attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  della  delibera  n. 314/00/CONS,   la   societa'  Telecom  Italia  S.p.a.  e'  tenuta  ad effettuare   la  comunicazione  scritta,  in  allegato  alle  fatture commerciali   trasmesse  agli  abbonati,  a  partire  dalle  bollette relative  al  bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l'apposita pagina  informativa  dedicata  negli  elenchi  telefonici prossimi di stampa.  2.   Telecom   Italia  provvedera'  a  ricordare,  al  beneficiario dell'agevolazione,   la   scadenza  della  stessa,  tramite  apposita comunicazione  scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.  |  
|   |                                 Art. 6.          Applicazione della delibera ed entrata in vigore  1.   L'efficacia   delle   disposizioni   contenute   nel  presente provvedimento  e' condizionata all'effettiva operativita' del sistema informativo  dell'indicatore  della situazione economica equivalente, di  cui  all'art.  4-bis  del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall'INPS.  2.  In  caso  di  inottemperanza  delle  disposizioni  del presente provvedimento  si  applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Napoli, 1o agosto 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
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