Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 luglio 2001
Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. (Deliberazione n. 290/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 1o luglio 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge dell'11 dicembre 1952, n. 2529, recante autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati e successive modificazioni;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 1998 "First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union";
Vista la delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000, recante variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2000;
Vista la delibera n. 8/00/CIR del 1o agosto 2000, sull'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;
Sentite le associazioni dei consumatori Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva (gia' Movimento federativo democratico), Codacons, Federconsumatori e Movimento difesa del cittadino, le rappresentanze sindacali CISAL e UGL e la Confindustria;
Sentite le societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a., Infostrada S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a in qualita' di contribuenti al fondo per il servizio universale, ai sensi della citata delibera 8/00/CIR;
Sentita la societa' Telecom Italia S.p.a. incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
Considerato quanto segue;
1. Il contesto normativo di riferimento.
L'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, che recita "L'Autorita' dispone affinche' siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite".
La materia riceve una speciale disciplina dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni.
Tali disposizioni sono volte ad assicurare la presenza di collegamenti telefonici in particolari luoghi, quali ad esempio comuni di ridotte dimensioni, frazioni distanti dal comune principale, rifugi di montagna, stazioni ferroviarie distanti dai centri abitati.
Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorita' ha approfondito gli aspetti di natura generale sulla distribuzione quantitativa e qualitativa delle postazioni telefoniche pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina complessiva della materia relativamente alla presenza di postazioni sull'intero territorio nazionale ed al soddisfacimento delle esigenze della totalita' della popolazione.
Il presente provvedimento da' attuazione all'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni e dal capitolato della licenza individuale assegnata all'operatore Telecom Italia.
2. L'analisi istruttoria.
2.1. Il percorso istruttorio.
L'iter del procedimento istruttorio si e' articolato nelle seguenti fasi:
1) analisi del contesto e definizione dei requisiti del sistema di telefonia pubblica;
2) individuazione del numero ragionevole di postazioni telefoniche pubbliche sul territorio italiano;
3) definizione di criteri di distribuzione geografica delle postazioni telefoniche;
4) caratterizzazione delle postazioni telefoniche;
5) analisi dei criteri accessori finalizzati a garantire un migliore utilizzo delle postazioni telefoniche;
Nel corso del procedimento istruttorio sono emerse varie esigenze riconducibili alla distribuzione ed alle modalita' di utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica. Tali esigenze riguardano:
a) l'omogeneita', sull'intero territorio nazionale, della distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche;
b) la presenza di postazioni telefoniche pubbliche in luoghi di particolare rilevanza sociale;
c) la disponibilita' di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche in grado di accettare come mezzo di pagamento anche le monete, in considerazione della difficolta' di reperire, in particolari orari e zone, schede telefoniche pre-pagate;
d) la disponibilita' di postazioni telefoniche pubbliche nelle zone non coperte (ovvero non sufficientemente coperte) dal servizio radiomobile;
e) la disponibilita' di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche accessibili ai e utilizzabili dai portatori di handicap;
f) la presenza in determinati luoghi di lavoro, nei quali risulta limitata o proibita l'utilizzazione di telefoni mobili;
g) la disponibilita', negli uffici aperti al pubblico, di postazioni telefoniche pubbliche per le esigenze dell'utenza dei predetti uffici.
2.2. Il confronto internazionale.
L'Autorita', nel condurre un confronto, in ambito europeo, sul tema del numero delle postazioni telefoniche esistenti in rapporto alla popolazione e dei criteri di localizzazione utilizzati, ha tenuto conto dei dati forniti dalla Commissione europea, nel suo rapporto "First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union", del 25 febbraio 1998, per i quali il numero di postazioni telefoniche pubbliche per abitante (di seguito indicate come PTP) risultava in Italia, al dicembre 1998, di 6,70 postazioni per 1000 abitanti, mentre la media europea era sostanzialmente piu' bassa e pari a 2,82 postazioni per 1000 abitanti.
2.3. Le segnalazioni.
Nel corso dell'attivita' istruttoria sono pervenute all'Autorita' varie segnalazioni provenienti, anche per tramite del Ministero delle comunicazioni, da associazioni, comuni, comunita' montane, tutte riconducibili alla soppressione di postazioni telefoniche pubbliche, in luoghi pubblici, abitualmente frequentati dalla popolazione. Da tali segnalazioni emerge la necessita' di vigilare, nelle forme opportune, sul processo di dismissione delle postazioni telefoniche pubbliche. 3. La valutazione regolamentare.
Sulla base di quanto rappresentato nei punti precedenti e tenuto conto dell'attivita' istruttoria, e' stato definito un criterio relativo al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti nel territorio nazionale, basato, come punto di partenza, sulla popolazione residente in ciascun comune italiano.
Infatti, si e' ritenuto opportuno considerare, oltre alle unita' amministrative minime determinate dalla legislazione nazionale vigente, ovvero i comuni, anche le ripartizioni determinate ai fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Cio' al fine di assicurare una piu' accurata ed omogenea distribuzione delle postazioni di telefonia pubblica rispetto alla ripartizione della popolazione italiana. Sono stati quindi presi in considerazione gli 8.100 comuni italiani, secondo il dato ISTAT aggiornato al 31 dicembre 1998 e le unita' statistiche denominate "centri abitati" e "nuclei abitati". Queste ultime sono state definite dall'ISTAT come segue:
centro abitato: la localita' abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuita', caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;
nucleo abitato: la localita' abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti piccoli incolti e simili, purche' l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la piu' vicina delle case sparse e purche' sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.
Relativamente alla relazione tra unita' amministrative (comune) e statistiche, il comune di norma si suddivide in centri abitati e nuclei abitati. La sede di comune coincide con uno dei centri abitati del comune o, in alcuni casi ridotti, col nucleo abitato.
Con riferimento ai centri abitati coincidenti con la sede di comune, appare opportuno assicurare per tutti la presenza di almeno una postazione telefonica pubblica.
Relativamente ai centri abitati ed ai nuclei abitati, differenti dalla sede di comune, la maggior parte di essi ha dimensioni ridotte ed inferiori alle 200 abitanti. Secondo i dati ISTAT, relativi all'ultimo censimento del 1991, sono presenti 13.902 centri abitati di cui oltre 7768 con meno di 200 abitanti e 37.767 nuclei abitati di cui oltre 37.137 con meno di 200 abitanti.
Pertanto, tenuto conto delle possibili difficolta' nel-l'identificazione dei luoghi di installazione di postazioni nelle unita' statistiche di piu' ridotte dimensioni e della ridotta probabilita' che le stesse siano utilizzate e risultino remunerative, si ritiene adeguato considerare, nella determinazione degli obblighi relativi al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, soltanto i centri abitati (differenti dalla sede di comune) ed i nuclei abitati con popolazione superiore alle 200 unita'. Tuttavia, per garantire l'accesso ai servizi telefonici anche per la popolazione residente nelle entita' di ridotte dimensioni, potra' essere richiesta in queste ultime l'installazione di una postazione telefonica pubblica da parte delle amministrazioni locali. Cio' a condizione che sia comprovata la relativa esigenza, anche tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazioni mobili.
Premesso quanto sopra, il criterio per la distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale e' riportato come segue:
a) per le unita' territoriali con popolazione inferiore o uguale ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche e' definito nel seguente modo:
1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato in eccesso;
1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato in eccesso;
b) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore o uguale a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche e' definito nel seguente modo:
2 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso;
c) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche e' definito nel seguente modo:
3 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.
Con riferimento alle unita' con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti ed a quelle con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si osserva che il valore di distribuzione per 1.000 abitanti, (rispettivamente pari a 2 e 3) e' superiore a quello (pari a una postazione per 1.000 abitanti) definito per le unita' di minori dimensioni. Cio' tiene conto dei fenomeni di pendolarismo (giornaliero o stagionale) e delle prevedibili forme di aggregazione sociale urbana che possono tradursi, nelle entita' di maggiori dimensioni, in una maggiore richiesta di servizio.
Con l'applicazione della regola di distribuzione ora descritta, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale puo' essere stimato, sulla base dei dati contenuti nell'Annuario statistico italiano 2000, nell'intorno delle 120.000 unita'.
Tale stima ha un significato esclusivamente statistico, visto che la regola sopra definita si applica alle singole unita' territoriali e che pertanto il valore minimo corrispondente all'applicazione dei criteri sopra enunciati, puo' essere calcolato solo sulla base ai dati puntuali di popolazione raccolti dall'ISTAT.
Relativamente ai criteri di distribuzione, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, si e' ritenuto necessario integrare l'indicazione di natura quantitativa con la definizione di un insieme coerente di indicazioni generali di natura qualitativa, che individuino i luoghi di interesse nei quali e' necessario assicurare, secondo differenti modalita', la disponibilita' e la fruibilita' delle postazioni telefoniche pubbliche.
I luoghi di interesse individuati sono stati raggruppati secondo le categorie di seguito elencate:
1) luoghi di grande rilevanza sociale:
a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
b) carceri;
c) caserme: con almeno 50 occupanti;
2) luoghi con difficolta' di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione:
a) luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza e' proibito l'uso del telefono mobile;
b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;
c) rifugi di montagna;
d) scuole (di primo e secondo livello);
e) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
f) luoghi di culto;
g) mercati comunali e rionali;
h) centri commerciali;
i) centri ricreativi e sociali;
l) centri sportivi;
m) i luoghi indicati al sub 1), di dimensioni inferiori ai valori ivi specificati.
Sulla base di tale suddivisione, e' stato ritenuto opportuno indicare un principio di tutela per i luoghi di grande rilevanza sociale, quali le "istituzioni totali", indicati al sub 1), ove la permanenza dell'individuo e' continuativa e disciplinata. In tali circostanze, si ritiene indispensabile garantire la disponibilita' di postazioni telefoniche pubbliche attraverso la definizione di obblighi per l'installazione ed il mantenimento di postazioni in tali strutture. In primo luogo deve essere assicurato un numero minimo di postazioni, da considerarsi aggiuntiva rispetto al quantitativo minimo precedentemente determinato. Inoltre l'installazione e la dismissione all'interno dei luoghi di grande rilevanza sociale vengono assoggettate ad un regime di autorizzazione.
Per i restanti luoghi di interesse, indicati al sub 2), si ritiene che i criteri di natura qualitativa debbano avere un valore indicativo e pertanto le numerosita' risultanti saranno ricomprese nel valore numerico minimo precedentemente indicato.
In particolare, i luoghi di interesse di cui ai punti 2a) sono quelli dove non e' possibile impiegare la telefonia mobile quale alternativa alle postazioni di telefonia pubblica ed ove, pertanto, l'utenza potrebbe manifestare particolari esigenze di servizio. Per cio' che attiene ai rifugi di montagna, la materia e' regolata dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 e successive modificazioni.
I luoghi di cui ai punti 2b), d), e), f), g), h), i) ed l) sono caratterizzati da una notevole affluenza di popolazione e pertanto, dove vi e' una maggiore probabilita' di impiego della telefonia pubblica. Infine, i luoghi di cui al punto 2m) comprendono le strutture di grande rilevanza sociale di dimensioni inferiori a quelle indicate al sub 1), con riferimento in particolare alle caserme ed agli ospedali.
L'installazione e la dismissione di postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di interesse indicati al sub 2) sono assoggettate ad un regime di comunicazione.
Per salvaguardare tutte le categorie d'utenza delle postazioni pubbliche, si ritiene opportuno garantire la disponibilita' di apparecchiature telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap.
A completamento della valutazione effettuata e' stato affrontato il tema della modalita' di pagamento delle chiamate effettuate da telefoni pubblici (monete, carte pre-pagate, carte di credito) ritenuto dalle associazioni dei consumatori, particolarmente rilevante. L'uso delle sole schede pre-pagate puo' creare, in alcune situazioni, limitazioni alla fruibilita' del servizio. D'altra parte, le postazioni utilizzanti moneta, in particolar modo quelle installate sul suolo pubblico e non presidiate, sono spesso oggetto di tentativi di effrazione e di atti di vandalismo, che riducono l'efficienza delle postazioni e provocano un aumento dei costi di manutenzione delle stesse.
Si e' ritenuto quindi opportuno intervenire sul numero delle postazioni utilizzanti moneta, salvaguardando in prima istanza le esigenze nei luoghi di grande rilevanza sociale attraverso l'imposizione di obblighi per la percentuale minima di postazioni a moneta installate in tali strutture.
Per i restanti luoghi di interesse, si ritiene che la previsione di una percentuale congrua di postazioni telefoniche utilizzanti moneta possa accompagnarsi con le seguenti misure:
a) l'introduzione e la diffusione di schede pre-pagate di valore ridotto rispetto alle carte di emissione attuale (p.e. L. 2.000 o 4.000 pari a circa 1 o 2 euro);
b) l'installazione di distributori automatici di carte pre-pagate, in numero adeguato tenuto conto delle problematiche relative agli atti di vandalismo ed ai tentativi di effrazione;
c) l'accessibilita', dalle postazioni telefoniche pubbliche, alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato senza il preventivo inserimento di monete o schede telefoniche pre-pagate per la telefonia pubblica.
In merito al punto sub 2c), si precisa che l'accessibilita' a tali numerazioni e' generalmente determinata dal fornitore del servizio sulla base degli specifici accordi commerciali con l'operatore di telefonia pubblica, secondo le condizioni di offerta da quest'ultimo praticate per tale tipologia di servizi.
Dovra' di conseguenza essere garantito l'accesso alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato, per i quali viene concordata l'accessibilita', senza la preventiva introduzione di monete o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.
In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del numero di postazioni utilizzanti moneta dovra' essere effettuata alla luce della modalita' di introduzione delle postazioni utilizzanti l'euro e della relativa disponibilita'.
Si e' quindi ritenuto opportuno richiedere alla societa' incaricata di fornire il servizio universale di comunicare, in tempo utile per la scadenza del 1o gennaio 2001, i propri piani relativamente all'installazione di postazioni in grado di utilizzare l'Euro, e gli adattamenti dei ritmi di tariffazione per assicurare la compatibilita' delle attuali condizioni economiche con i nuovi valori di conio delle monete europee.
Pertanto, si ritiene opportuno riesaminare il numero delle postazioni utilizzanti moneta sulla base della situazione che si verra' a stabilire, successivamente al 28 febbraio 2002, termine ultimo per la coesistenza delle monete italiane ed europee, alla luce anche delle informazioni disponibili dalla costituenda banca dati della telefonia pubblica, che viene di seguito descritta.
La verifica del soddisfacimento degli obblighi regolamentari sopra previsti richiede una dettagliata conoscenza dei luoghi di installazione e delle tipologie delle postazioni telefoniche pubbliche minime. In merito si e' ritenuto opportuno prescrivere, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, la costituzione, a carico dell'operatore incaricato di fornire il servizio universale, di una banca dati della telefonia pubblica contenente tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni regolamentari, relativamente alle postazioni telefoniche indicate nel presente provvedimento.
Alla luce dei dati disponibili al completamento della banca dati, potra' essere effettuata la valutazione in merito al soddisfacimento degli obblighi, nonche' valutare la necessita' di modificazioni ed integrazioni del presente provvedimento, con riguardo segnatamente all'installazione nei luoghi di grande rilevanza sociale, alla distribuzione delle postazioni per utenti portatori di handicap e, come gia' detto, di quelle utilizzanti moneta.
3.1. Gli impatti sul servizio universale.
Relativamente al calcolo del costo del servizio universale, la definizione del numero e l'imposizione degli obblighi qualitativi per le postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di grande rilevanza sociale non determineranno in maniera automatica l'indicazione del numero delle postazioni non remunerative. Sara' scopo infatti delle periodiche analisi del costo del Servizio universale valutare il numero delle postazioni non remunerative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra l'altro, si dovra' tenere conto, nell'esame dei benefici, delle valutazioni di natura commerciale in merito alle ulteriori funzioni che potranno essere svolte dalle postazioni telefoniche pubbliche.
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario dott.sa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Criteri quantitativi di distribuzione territoriale delle postazioni
telefoniche pubbliche
1. Fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza, che e' messo a disposizione dalla societa' incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale (nel seguito societa' incaricata) e' determinato come segue:
a) per le unita' territoriali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) e' pari a:
1) 1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato per eccesso;
2) 1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune, e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato per eccesso;
b) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) e' pari a:
1) 2 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso;
c) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche e' pari a:
1) 3 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso.
2. Nei centri abitati e nei nuclei abitati, differenti, dalla sede di comune, con popolazione inferiore ai 200 abitanti e nei nuclei abitati, la societa' incaricata mette a disposizione una postazione telefonica pubblica, se richiesto in maniera motivata dall'amministrazione comunale, tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazione mobili.
 
Art. 2. Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni
telefoniche pubbliche
1. La societa' incaricata determina l'effettiva dislocazione delle postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, nei luoghi di seguito indicati e' presente almeno una postazione di telefonia pubblica:
a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
b) carceri;
c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili.
3. Per la pianificazione relativa all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto al precedente art. 1, le esigenze di fornitura del servizio di telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse:
a) luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, e' proibito l'uso del telefono mobile;
b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;
c) scuole;
d) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
e) luoghi di culto;
f) mercati comunali e rionali;
g) centri commerciali;
h) centri ricreativi e sociali;
i) centri sportivi;
l) i luoghi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), di dimensioni inferiori ai valori ivi indicati.
4. L'installazione di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi di montagna avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in conformita' alle disposizioni di legge.
 
Art. 3.
Criteri accessori alla pianificazione territoriale
1. Nei luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, le postazioni telefoniche pubbliche funzionanti anche a moneta sono pari ad almeno il 50% del totale delle postazioni disponibili negli stessi luoghi.
2. Le postazioni telefoniche pubbliche consentono la selezione delle numerazioni per servizi di addebito al chiamato accessibili senza l'inserimento di moneta o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.
3. La societa' incaricata mette a disposizione dell'utenza schede pre-pagate di modesto valore non superiore a 2 euro (pari a L. 3.873).
4. La societa' incaricata garantisce la disponibilita' di postazioni telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap, nel rispetto della legislazione vigente.
5. Per i luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, la societa' incaricata richiede all'Autorita', entro trenta giorni dalla data di intervento, l'autorizzazione all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti. L'autorizzazione e' fornita dall'Autorita' entro trenta giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il predetto termine, l'autorizzazione si considera concessa.
6. Per i luoghi, di cui al precedente art. 2, comma 3, la societa' incaricata comunica all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di intervento, l'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero la dismissione di postazioni esistenti.
7. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono corredate delle seguenti informazioni:
a) localizzazione della postazione;
b) tipologia di postazione: orario limitato o illimitato;
c) mezzi di pagamento accettati: schede pre-pagate, monete;
d) indicazione della postazione di telefonia pubblica piu' prossima, corredata dall'indicazione della sua localizzazione, della distanza rispetto a quella da dismettere o da installare, della tipologia di tale postazione e dei mezzi di pagamento accettati.
Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni relative alle dismissioni, sono corredate delle seguenti ulteriori informazioni:
e) ricavo annuale derivante dall'ultimo anno di esercizio della postazione;
f) numero di minuti medi giornalieri di utilizzo nell'ultimo anno di esercizio della postazione.
8. La societa' incaricata fornisce, entro il 15 di ogni mese, un elenco sintetico delle installazioni e dismissioni di postazioni telefoniche pubbliche avvenute nei luoghi di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, nel mese precedente. Tale elenco e' corredato delle informazioni di cui al precedente comma 7.
 
Art. 4.
Banca dati della telefonia pubblica
1. La societa' incaricata costituisce e rende operativa, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una banca dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le informazioni riportate nell'allegato A.
2. Fino al termine di cui al comma 1, la societa' incaricata informa l'Autorita', con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati.
3. Successivamente al termine di cui al comma 1, la societa' incaricata mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca dati.
4. La banca dati e' accessibile dall'Autorita', nel rispetto dei principi di sicurezza degli accessi e di riservatezza delle informazioni.
 
Art. 5.
Regime di applicazione e disposizioni transitorie
1. La societa' incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione della presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche secondo le disposizioni contenute nella presente delibera.
2. La societa' incaricata adegua il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della popolazione di ciascun comune.
3. La societa' incaricata informa periodicamente l'Autorita' sulla distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche.
4. La societa' incaricata comunica entro il 31 ottobre 2001 il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche all'introduzione dell'Euro.
5. L'Autorita' determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta.
6. L'Autorita' si riserva di rivedere annualmente il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalita' di finanziamento ad esse connessi.
La presente delibera e' notificata alla societa' incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, allo stato Telecom Italia, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 1o luglio 2001
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 290/01/CONS
Banca dati della telefonia pubblica
Di seguito sono riportate le informazioni minime da includere nella banca dati della telefonia pubblica.
1. Identificativo della postazione:
a) numero identificativo (un codice numerico univoco, ad es. un codice progressivo, il numero di telefono, o altro);
b) citta';
c) provincia;
d) c.a.p.;
e) indirizzo;
f) locazione geografica della postazione;
g) tipologia del luogo di installazione (ospedali e strutture sanitarie equivalenti, carceri, caserme, rifugi di montagna, luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza e' proibito l'uso del telefono mobile, uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico, scuole, stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti, luoghi di culto, mercati comunali e rionali, centri commerciali, centri ricreativi e sociali, centri sportivi, altro).
2. Tipologia delle postazioni telefoniche:
a) classe di appartenenza, definita a partire dal precedente punto 6 (postazione stradale, "luogo di grande rilevanza sociale", "luoghi con difficolta' di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile", "luoghi ad alta frequentazione", altro).
b) modello dell'apparecchio telefonico;
c) tipo dell'installazione (interna/esterna e cabina, cupola, colonna, muro, altro);
d) orario di accessibilita' della postazione;
e) forme di pagamento e possibilita' di utilizzo delle monete (si/no);
f) postazione per portatori di handicap (si/no);
g) possibilita' di utilizzare anche servizi speciali (ad es. fax);
3. Distribuzione delle schede pre-pagate:
a) numero totale e distribuzione per regione degli esercizi commerciali nei quali e' effettuata la rivendita di schede pre-pagate per la telefonia pubblica;
b) numero totale e distribuzione per regione dei distributori automatici di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.
 
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