Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI SIENA |
DECRETO RETTORALE 26 luglio 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni; Vista la proposta di modifica dell'art. 27, comma 3, dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 9 aprile 2001; Espletata la procedura di revisione statutaria prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 4 giugno 2001; Vista la nota rettorale dell'11 giugno 2001, prot. n. 13579, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico; Vista la nota ministeriale del 18 agosto 2001 prot. n. 1997, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 27, comma 3, dello statuto dell'Universita' di Siena trasmessa con la sopracitata nota rettorale; Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena e' modificato come segue: a) al comma 3 dell'art. 27 dopo il periodo "Il presidente del comitato per la didattica e' scelto tra i ..." e dopo "... di ruolo appartenenti al comitato ed e' eletto da tutti i membri del comitato stesso", anziche' la parola "professori", leggasi "docenti". |
| Art. 2. 1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 27 dello statuto di Ateneo risulta il seguente: "Art. 27. - 1. Il comitato per la didattica e' disciplinato dal regolamento didattico di ateneo di attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999. 2. I comitati per la didattica durano in carica tre anni. 3. Il presidente del comitato per la didattica e' scelto tra i docenti di ruolo appartenenti al comitato ed e' eletto da tutti i membri del comitato stesso". |
| Art. 3. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Siena, 26 luglio 2001 Il rettore: Tosi |
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