| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 7 agosto 2001 |  
| Adozione  della  direttiva  concernente  il riconoscimento ai clienti idonei  della  facolta'  di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 184/2001). |  
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             L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 7 agosto 2001;  Premesso che:    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  (di seguito: l'Autorita),  in  base  al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), e investita di   funzioni   di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita' dell'energia  elettrica ed il gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";    ai  fini di cui al precedente alinea, l'art. 2, comma 12, lettera h),  della  legge  n.  481/1995 prevede, tra l'altro, che l'Autorita' emani  direttive  concernenti  l'erogazione  dei  servizi di pubblica utilita' da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;    sono  pervenute  all'Autorita'  numerose segnalazioni da parte di diverse  tipologie  di  utenti,  nelle  quali  si  lamenta  che,  nei contratti  di  fornitura  di  gas  naturale,  non sia riconosciuta ai clienti la facolta' di recedere dai contratti;  Visti:    la  legge  n.  481/1995,  ed  in  particolare l'art. 2, comma 12, lettera h);    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito decreto legislativo n. 164/2000);    la deliberazione 18 ottobre 2000, n. 193/00, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' ai sensi  dell'art.  22,  comma  2, del decreto legislativo n. 164/2000, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 273 del 22 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 193/00);    il  documento  per  la consultazione "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di  gasdotti  locali",  approvato  e  diffuso  dall'Autorita' in data 6 dicembre  2000  -  Prot.  AU/00/323  (di  seguito: documento per la consultazione 6 dicembre 2000) e le osservazioni pervenute in esito a detto documento;  Considerato che:    l'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo n. 164/2000,  definisce  la categoria di cliente idoneo come "la persona fisica  o  giuridica  che  ha  la capacita', per effetto del presente decreto,  di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi  produttore,  importatore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero";    l'art.  22  del  decreto  legislativo  n.  164/2000  individua la tipologia  di  soggetti  ai  quali e' attribuita, fino al 31 dicembre 2002, la qualifica di cliente idoneo e prevede che, dal primo gennaio 2003, tutti i clienti siano clienti idonei;    attualmente sono in corso numerosi contratti di fornitura, aventi ad oggetto la vendita o la consegna del gas naturale;    le   segnalazioni   di   cui   in   premessa,   unitamente   alla documentazione   acquisita  dall'Autorita',  evidenziano  la  diffusa esigenza di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato;  Ritenuto che:    al  fine  di promuovere la concorrenza, sia necessario assicurare la possibilita' di scelta del fornitore, senza eccessivi vincoli;    tale  possibilita'  si  riferisca  ai  soli  clienti  che possono esercitare  una  facolta'  di  scelta  e cioe' ai clienti idonei, con riferimento  ai  contratti  di  fornitura  sia  gia' in corso, sia di futura stipulazione;    la facolta' di scelta del fornitore senza eccessivi vincoli debba essere garantita a tutti i clienti idonei, atteso che non sono ancora sussistenti  tutte le condizioni perche' ci sia di fatto una piena ed effettiva  concorrenza,  a  causa delle inevitabili inerzie ereditate dal sistema precedente;    la facolta' di cui al precedente alinea debba essere riconosciuta ai  clienti idonei come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo n.  164/2000, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 193/00;    sebbene  sia  necessario  riconoscere a tutti i clienti idonei la facolta'  di  recedere  dai contratti, sia anche necessario prevedere diversi  termini  di  preavviso  per  l'esercizio  della  facolta' di recesso,  in funzione della durata del singolo contratto nel quale la medesima clausola deve essere inserita; Delibera                 di approvare la seguente direttiva:                               Art. 1.                             Definizioni  1 Ai fini della presente direttiva:    a) cliente  idoneo  e'  il  cliente  al  quale  sia attribuita la qualifica  di  cliente  idoneo  ai  sensi  dell'art.  22  del decreto legislativo   23 maggio   2000,   n.   164,   anche   a   prescindere dall'attestazione  di  tale  qualifica  ai  sensi  dell'art.  2 della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 18 ottobre 2000, n. 193/00;    b) contratto  di  fornitura  e' il contratto avente ad oggetto il servizio di consegna o di vendita di gas naturale.  |  
|   |                                 Art. 2.                       Ambito di applicazione  1.  La  presente  direttiva  si  applica  a  tutti  i  contratti di fornitura, anche in corso, stipulati con clienti idonei.  |  
|   |                                 Art. 3.              Riconoscimento della facolta' di recesso  1.  Nei  contratti  di  cui  all'art. 2 sia riconosciuta al cliente idoneo,  salvo  diverso ed espresso accordo tra le parti, la facolta' di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:    a) sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;    b) tre mesi, in caso di contratti di durata annuale.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali  1.  La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.  Di dare mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.    Milano, 7 agosto 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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