L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle  imprese  di  assicurazione  ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   Unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare, l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  1992  di autorizzazione all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I  e  V  e riassicurativa  nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato   I  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, rilasciata   alla   Sun   Alliance   Vita  S.p.a.,  ed  i  successivi provvedimenti autorizzativi;  Vista  la  delibera  assunta  in data 12 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria  degli azionisti della Sun Alliance Vita S.p.a., che ha approvato,   in   particolare,  le  modifiche  apportate  all'art.  1 (variazione della denominazione sociale da "Sun Alliance Vita S.p.a." a  "Meridiana  Assicurazioni Vita S.p.a."), all'art. ex 2, rinumerato art.  3  (trasferimento  della  sede  sociale  da  Genova  a Milano), nonche',  in  generale, a tutti gli altri articoli statutari, talche' il  nuovo  testo  dello statuto sociale risulta ora composto di n. 40 articoli (in luogo dei precedenti n. 27 articoli);  Vista  la  successiva  delibera  assunta  in  data  15 maggio  2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima societa', che  ha  approvato  un'ulteriore  modifica  all'art.  1 dello statuto sociale  (Denominazione  sociale)  rispetto  a  quella  apportata  in precedente data 12 aprile 2001, di cui sopra;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  del  nuovo testo dello statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della Sun Alliance Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:    art.   1  (Denominazione  -  Oggetto  -  Sede  -  Durata).  Nuova denominazione   sociale  dell'impresa:  "Eurosun  Assicurazioni  Vita S.p.a.",  in  sigla  "Eurosav  S.p.a."  (in  luogo  della  precedente "Meridiana  Assicurazioni  Vita  S.p.a.",  gia'  "Sun  Alliance  Vita S.p.a.");    ex  art.  3,  rinumerato art. 2 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di oggetto sociale;    ex  art.  2,  rinumerato art. 3 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).  Nuova sede legale dell'impresa: Milano, via G. Rossini n. 8 (trasferimento  dalla  precedente  sede  sita  in  Genova, via Martin Piaggio n. 1).  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di istituzione,  modifica  o soppressione di succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero;    ex  art.  25, rinumerato art. 4 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).   In   materia   di   domicilio   dei  soci,  riformulazione dell'articolo con nuova disciplina;    ex  art.  4,  rinumerato art. 5 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).  In  relazione  alla durata della societa', introduzione, ex novo, dell'espressione "... puo' essere prorogata";    ex  art.  8,  rinumerato  art.  6 (Capitale). Nuova disciplina in materia di capitale sociale:      a) facolta', per gli amministratori, di aumentare in una o piu' volte il capitale sociale: modalita';      b) possibilita',  per la societa', di chiedere finanziamenti ai soci: limiti e criteri;    inserimento  nuovo  art.  7  (Capitale).  Diritto di prelazione a favore   degli  azionisti  risultanti  dal  Libro  soci  in  caso  di trasferimento  delle  azioni  o  dei  relativi  diritti  di  opzione: modalita' e limiti;    inserimento nuovo art. 8 (Capitale). Possibilita' di aumentare il capitale  sociale  e  di  emettere  azioni  privilegiate o conferenti diritti diversi da quelli delle azioni esistenti;    inserimento  nuovo  art.  9  (Capitale).  Versamenti sulle azioni sottoscritte:  Organo  competente e disciplina in tema di ritardo nei versamenti;    inserimento nuovo art. 10 (Capitale). Disciplina delle azioni;    inserimento  nuovo  art.  11 (Capitale). Disciplina in materia di riduzione del capitale sociale: Organo preposto e modalita';    ex   art.  6,  rinumerato  art.  12  (Assemblea).  Riformulazione dell'articolo:  "L'assemblea  rappresenta la universalita' dei soci e le  sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto,   obbligano   tutti  i  soci"  (in  luogo  della  precedente previsione   statutaria   "Le  assemblee  regolarmente  costituite  e convocate, rappresentano l'universalita' di tutti gli azionisti, e le loro  deliberazioni  obbligano  anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto").  Nuova  disciplina in materia di competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria;    inserimento  nuovo  art. 13 (Assemblea). Disciplina in materia di assemblea degli azionisti:      a) possibilita'  di  convocazione  anche al di fuori della sede sociale: limiti;      b) possibilita'   di   svolgimento   anche   con   sistemi   di collegamento   audio/video:   condizioni,   effetti  e  modalita'  di convocazione;    ex   art.  8,  rinumerato  art.  14  (Assemblea).  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:      a) termini  di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria ai fini dell'approvazione   del   bilancio:   entro  il  30 aprile  dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;      b) possibilita'  di  prorogare  il  termine di approvazione del bilancio di cui alla lettera a) fino al 30 giugno "quando particolari esigenze  lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attivita'  riassicurativa  e  la  eserciti  in misura rilevante": effetti;      c) possibilita'  di  convocazione  dell'assemblea  da  parte di almeno due membri del Collegio sindacale: modalita';    inserimento  nuovo  art. 15 (Assemblea). Diritti di voto connessi alle azioni;    inserimento  nuovo art. 16 (Assemblea). Modalita' di convocazione dell'Assemblea:      a) Organi  preposti:  Consiglio di amministrazione o almeno due membri del Collegio sindacale;      b) avviso di convocazione: termini e contenuto;      c) eccezioni   rispetto   alle   formalita'   di   convocazione dell'assemblea di cui alla precedente lettera b);    ex   art.  7,  rinumerato  art.  17  (Assemblea).  Riformulazione dell'articolo  con  nuova  disciplina  in materia di intervento degli azionisti in assemblea.  Soppressione  dell'ex  periodo  finale  in  tema  di rappresentanza dell'azionista  in  assemblea in quanto trasposto, con riformulazione ed integrazioni, nell'attuale art. 18;    ex  art.  7,  rinumerato  art.  18 (Assemblea). Rappresentanza in assemblea  del  socio  avente  diritto  di  intervento:  modalita'  e soggetto preposto a constatare l'intervento, anche per delega;    ex  art.  10,  rinumerato  art.  19  (Assemblea).  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:      a) presidenza dell'assemblea;      b) nomina   del   segretario   da   parte   dell'assemblea  con possibilita' di scegliere anche due scrutatori;      c) redazione  del verbale del verbale di assemblea: contenuto e soggetti preposti alla firma;      d) redazione del verbale a cura del notaio: casistica;    abrogazione dell'ex art. 11.  Modalita' di esercizio del diritto di voto;    ex   art.  9,  rinumerato  art.  20  (Assemblea).  Riformulazione dell'articolo  con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi e  costitutivi  delle  assemblee ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione;    inserimento   nuovo   art.   21   (Assemblea).   Validita'  delle deliberazioni assembleari assunte a maggioranza assoluta: criteri;    ex  art.  12,  rinumerato art. 22 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di composizione  del  Consiglio di amministrazione, organo preposto alla nomina,  durata  in  carica,  decadenza  e sostituzione dei membri in carica;    inserimento nuovo art. 23 (Consiglio di amministrazione). Casi di "mancanza"    della   meta'   dei   componenti   del   Consiglio   di amministrazione: effetti;    ex  art.  13,  rinumerato art. 24 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, di uno o piu' amministratori delegati e del segretario;    ex  art.  14,  rinumerato art. 25 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di raduno del Consiglio di amministrazione:      a) luoghi di riunione: sede della societa' o altrove - limiti;      b) tempi  di  convocazione:  almeno una volta l'anno, nonche' a discrezionalita' dei soggetti all'uopo preposti.  Soppressione, dal testo, della disciplina in tema di presidenza del Consiglio  di  amministrazione,  in  quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 27;    ex  art.  14,  rinumerato art. 26 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione  del  periodo  iniziale in materia di convocazione del Consiglio  di  amministrazione, con esclusivo riferimento ai soggetti all'uopo   preposti.   Nuova  disciplina  in  tema  di  modalita'  di convocazione:      a) mezzi e tempi di convocazione, anche in caso di urgenza;      b) possibilita'  di  tenuta  delle  adunanze  del  Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza: condizioni ed effetti;    ex   articoli   14   e  15,  rinumerati  art.  27  (Consiglio  di amministrazione).  Riformulazione  dell'articolo con nuova disciplina in materia di:      a) quorum   deliberativi   e   costitutivi   del  Consiglio  di amministrazione;      b) constatazione   delle   deliberazioni   del   Consiglio   di amministrazione:  redazione  del  verbale  e  soggetti  preposti alla firma.  Nuova  disciplina  in  materia  di  emolumenti agli amministratori: rimborso  spese  e  possibilita'  di  riconoscimento di un'indennita' annuale  a  cura  dell'assemblea.  In relazione alla presidenza delle riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione, in caso di assenza del presidente,  individuazione  del  soggetto all'uopo preposto, nonche' del  soggetto  chiamato  a sostituirlo qualora questi risulti assente (materia in parte gia' disciplinata dall'ex art. 14);    ex   articoli 16   e   18,   rinumerati  art.  28  (Consiglio  di amministrazione).  Riformulazione  dell'articolo con nuova disciplina in materia di:      a) poteri del Consiglio di amministrazione;      b) atti   di   competenza  del  Consiglio  di  amministrazione: limitazioni.  Nuova disciplina in tema di:    a) individuazione,  a  titolo  esemplificativo,  di una casistica relativa a particolari competenze del Consiglio di amministrazione;    b) rapporti   di   lavoro  subordinato  tra  la  societa'  e  gli amministratori: competenze in materia e relativi limiti;    c) regime  delle  preclusioni  in  relazione  agli amministratori anche dipendenti della societa'.  In relazione alla nomina del/dei direttore/i generale/i previsione, ex  novo, della competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione (materia,  peraltro, gia' in parte regolamentata dall'ex art. 18, ora abrogato);    inserimento   nuovo   art.  29  (Consiglio  di  amministrazione). Possibilita',  per  il  Consiglio di amministrazione, di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, a nuovi  soggetti,  presidente e/o amministratori delegati, in aggiunta al  Comitato  esecutivo,  ove  costituito  (previsione di delega gia' contenuta, con riferimento a quest'ultimo Organo, nell'ex art. 17);    ex   art.   17,   rinumerato   art.   30   (Comitato  esecutivo). Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di nomina di un Comitato esecutivo.  Nuova  disciplina  in  tema  di  designazione  del  presidente  del Consiglio  di  amministrazione  e  dello/gli  amministratori delegati quali  membri  di  diritto  del  Comitato  esecutivo  in  caso di sua istituzione.  In   tema   di  validita'  delle  deliberazioni,  sostituzione  del riferimento statutario (articoli 26 e 27 in luogo del precedente art. 15);    abrogazione dell'ex art. 18.  Competenze  del  Consiglio  di amministrazione in materia di nomine dei condirettori generali e dei vice direttori generali;    inserimento nuovo art. 31 (Obbligo di informazione). Introduzione dell'obbligo  di  informativa  al  Collegio sindacale, da parte degli amministratori,  sull'attivita'  svolta e sulle operazioni di maggior rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi;    ex  art. 19, rinumerato art. 32 (Firme e Rappresentanza sociale). Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di rappresentanza della societa', anche in giudizio: soggetti preposti e facolta' riconosciute in merito;    ex  articoli  20  e  21, rinumerati art. 33 (Collegio sindacale). Nuova disciplina in materia di:      a) nomina   presidente   del   Collegio  sindacale:  criteri  e modalita';      b) retribuzione  del  presidente del Collegio sindacale: Organo preposto.  In  relazione  alla nomina dei componenti del Collegio sindacale ed alla  determinazione  della  loro  retribuzione, riformulazione della previsione statutaria di cui all'ex art. 21, quivi confluito;    inserimento  nuovo art. 34 (Cause di ineleggibilita', decadenza e limiti   al   cumulo  degli  incarichi  per  i  membri  del  Collegio sindacale):      a) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;      b) definizione   del   requisito  di  professionalita'  di  cui all'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;      c) definizione   del   requisito  di  professionalita'  di  cui all'art.  1,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del  citato decreto ministeriale  n.  162/2000  in  capo  ai  sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera b);      d) individuazione  delle  materie  e  dei  settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;      e) limiti  al  cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti ed esclusioni;      f) cause di incompatibilita' e di decadenza per i sindaci;    ex art. 22, rinumerato art. 35 (Bilancio e utili). Riformulazione dell'articolo   in  materia  di  chiusura  dell'esercizio  sociale  e formazione del bilancio;    ex art. 23, rinumerato art. 36 (Bilancio e utili). Riformulazione dell'articolo  con  nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili netti di bilancio.    inserimento  nuovo  art.  37  (Bilancio  e utili). Disciplina dei dividendi;    inserimento  nuovo  art.  38  (Bilancio  e  utili). Dividendi non riscossi: effetti;    abrogazione dell'ex art. 24.  Competenza giurisdizionale territoriale;    ex  art.  26,  rinumerato  art. 39 (Scioglimento). Riformulazione dell'articolo  con  nuova disciplina in materia di scioglimento della societa';    ex   art.   27,   rinumerato  art.  40  (Disposizioni  generali). Riformulazione dell'articolo in materia di norme di rinvio;  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 1o agosto 2001                                             Il presidente: Manghetti  |