| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE SICILIA |  
| DECRETO 17 luglio 2001 |  
| Proroga del vincolo di immodificabilita' temporanea imposto sull'area di Monte Scalpello nel territorio comunale di Agira. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE     DEL DIPARTIMENTO GENERALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI  Visto lo statuto della regione siciliana;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  Visto  il D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  regione  siciliana  n. 44 del 16 agosto 1997 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di Monte  Scalpello  ricadente  nel  comune di Agira e' stata dichiarata temporaneamente  immodificabile  in  applicazione  dell'art.  5 della legge  regionale  30 aprile  1991,  n.  15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;  Visto  il  D.A. n. 6912 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  regione  siciliana  n. 39 del 20 marzo 1999, con il quale  il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore biennio  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, del provvedimento anzidetto;  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra specificato;  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;  Vista  la  nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in  quanto,  poiche'  la  zona in argomenzo a tutt'oggi non e' ancora sottoposta   a   pianificazione   territoriale   paesistica,  permane l'esigenza  di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico  ed  ambientale  al  fine  di  impedire  che,  nelle  more dell'adozione  della  pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;  Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati,  non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta,  che  vanno  salvaguardati  nelle  more  della  loro tutela mediante Piano paesistico;  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la condizione   risolutiva   dell'approvazione  del  Piano  territoriale paesistico  dell'area  suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre  1968,  n.  1187  e  dell'art.  1  della  legge regionale 5 novembre  1973,  n.  38,  applicabili  analogicamente  nel  caso di specie;  Rilevato  che questo assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale   paesistico  regionale,  secondo  il  piano  di  lavoro approvato  con  D.A.  n.  7276  del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio 351;  Visto  il  verbale  della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato  tecnico  scientifico  istituito  ai  sensi dell'art. 24 del regio  decreto 1357/1940, giusta D.P. Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso  parere  favorevole  alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;  Rilevato  che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, e'   stato   trasmesso,   unitamente   alle  linee  guida  del  Piano territoriale  paesistico  alle  soprintendenze  ai  beni  culturali e ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi dell'art.  24,  secondo  comma  del regolamento della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;  Visto  il  D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;  Vista  la  nota  assessoriale  prot.  n.  186  del 15 gennaio 1998, contenente  direttive  alle  soprintendenze  in  ordine  alle  misure cautelari  previste  dall'art. 5 della legge regionale 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;  Considerato  per  quanto  sopra  espresso  che  sussistono motivate esigenze  per  prorogare  per  un  ulteriore  anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua  entrata  in  vigore,  il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente  nell'area  di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira, territorio  meglio  individuata  nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, preservandone  l'aspetto  naturale  e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;  Ritenuto  infatti  che  la  contingente  assenza dello strumento di pianificazione  del  paesaggio,  alla  quale questo assessorato, come sopra   indicato   ha   inteso   rimediare   attivando   procedimenti inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione  e  approvazione del Piano  territoriale  paesistico in questione, non puo' tradursi nella lesione  degli  interessi  pubblici, alla conservazione dell'ambiente naturale  della  zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  prorogato  fino  alla  concorrenza  di un quinquennio dalla sua entrata  in vigore, giusta D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 e comunque non   oltre  il  16 agosto  2002,  il  vincolo  di  immodificabilita' temporanea  imposto,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge regionale 15/1991,  sull'area  di  Monte  Scalpello  ricadente  nel  territorio comunale  di  Agira  per effetto del D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto  1997  prorogato  con  D.A.  n.  6912  del  6 agosto  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del 20 agosto  1999  secondo  le  disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.  |  
|   |                                 Art. 2.  Fino  all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro  e  non  oltre  il  16 agosto  2002  e' vietata, nel territorio descritto  ed  individuato  nel  D.A.  n.  6891  del  21 luglio  1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto  1997  facente parte del comune di Agira ogni modificazione dell'assetto  del  territorio, nonche' qualsiasi, opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione  siciliana, ai sensi degli articoli n. 142, comma 1 del testo unico 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.  Una   copia  della  Gazzetta  Ufficiale  della  regione  siciliana, contenente  il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di mesi  uno  dalla  sua  pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Agira, perche venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.  Altra  copia  della  suddetta  Gazzetta,  sara'  contemporaneamente depositata  presso gli uffici del comune di Agira ove gli interessati potranno prenderne visione.  La  soprintendenza  di  Enna  comunichera' a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Agira.  |  
|   |                                 Art. 4.  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso giurisdizionale innanzi  al  T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del   presente   decreto   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  regione siciliana,  nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro  centoventi  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.    Palermo, 17 luglio 2001                                         Il dirigente generale: Grado  |  
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