Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 17 luglio 2001
Proroga del vincolo di immodificabilita' temporanea imposto sull'area di Monte Scalpello nel territorio comunale di Agira.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO GENERALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Visto lo statuto della regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;
Visto il D.A. n. 6912 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del 20 marzo 1999, con il quale il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in quanto, poiche' la zona in argomenzo a tutt'oggi non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica, permane l'esigenza di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale al fine di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;
Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante Piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 1357/1940, giusta D.P. Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, e' stato trasmesso, unitamente alle linee guida del Piano territoriale paesistico alle soprintendenze ai beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nell'area di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira, territorio meglio individuata nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del Piano territoriale paesistico in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi pubblici, alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
Decreta:
Art. 1.
E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 e comunque non oltre il 16 agosto 2002, il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/1991, sull'area di Monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira per effetto del D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 prorogato con D.A. n. 6912 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999 secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.
 
Art. 2.
Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 16 agosto 2002 e' vietata, nel territorio descritto ed individuato nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 facente parte del comune di Agira ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi, opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi degli articoli n. 142, comma 1 del testo unico 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Agira, perche venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Agira ove gli interessati potranno prenderne visione.
La soprintendenza di Enna comunichera' a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Agira.
 
Art. 4.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2001
Il dirigente generale: Grado
 
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