IL VICE COMMISSARIO          PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 (Art.  5,  legge  24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del  1o  ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)
    Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1o ottobre 1998 con la  quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale e' nominato commissario  delegato  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  gli  interventi  urgenti  connessi  agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1o ottobre;  Vista  l'ordinanza  commissariale  n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui  il  commissario  ha  approvato il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione   dei  corsi  d'acqua,  di  cui  il  Dipartimento  della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;  Vista  l'ordinanza  del commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale e' stato approvato il secondo stralcio del piano di cui  il  Dipartimento  della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999;  Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale  sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano";  Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna  dei  lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa  d'atto  del  piano  da parte del Dipartimento della protezione civile  e  le  opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;  Preso  atto pertanto che il termine perentorio per il completamento degli  interventi  previsti  nel  primo  stralcio  del piano e' il 25 gennaio 2000, per quelli inseriti nel secondo stralcio e' il 9 giugno 2000  e  il  12 settembre 2000, per quelli del terzo stralcio e' il 5 aprile 2001;  Visto  che  nel  primo  stralcio  del piano degli interventi di cui all'ordinanza   G/533/98   e'  stato  inserito  l'intervento  n.  717 descritto nella tabella allegata sotto la lettera "A";  Visto  che  nel  secondo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza  n.  G/608/99  sono inseriti gli interventi numeri 439, 351, 353, 473 e 350 descritti nella tabella allegata sotto la lettera "A";  Visto  che  nel  terzo  stralcio  del piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/796/00 sono inseriti gli interventi numeri 327.1 e 478 descritti nella tabella allegata sotto la lettera "A";  Viste  le  note  degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti  interventi  si  e'  provveduto  a  chiedere  la proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto la lettera "A";  Viste  le  motivazioni  addotte dagli enti attuatori sinteticamente riportate  nella  suddetta  tabella,  le  quali  risultano  congrue e tecnicamente apprezzabili;  Richiamato  il  punto  1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi  approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo cui  rispetto  alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti  aumenti  di  spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilita';                               Ordina:  1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati  in  premessa  e  meglio  descritti  nella  scheda allegata al presente  provvedimento  sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale  e'  prorogato  fino  alle  nuove  scadenze individuate a fianco di ciascun intervento.  2.  Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di  ultimazione  dei  lavori  di  cui  al  punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano, sono a carico   dell'ente   attuatore   come   previsto  al  punto  1.3  del disciplinare  per  l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.  3.  Il  presente  provvedimento,  comprensivo dell'allegato facente parte  integrante  e  sostanziale,  e' comunicato agli enti attuatori nonche'  per  opportuna  conoscenza  al dipartimento della protezione civile.  4.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  per  estratto  nel bollettino  ufficiale  della  regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.    Firenze, 17 maggio 2001                                          Il vice commissario: Franci  |