| Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001 |  
| Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia  di  attuazione  del  programma  di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Giuseppe Pisanu. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001,  con  il quale l'on. Giuseppe Pisanu e' stato nominato Ministro senza portafoglio;  Visto  il  proprio  decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303;  Sentito il Consiglio dei Ministri;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  A  decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per  l'attuazione  del  programma  di Governo on. Giuseppe Pisanu, e' delegato  ad  esercitare le funzioni di impulso, di coordinamento, di monitoraggio,  di  verifica  e  di  valutazione,  nonche'  ogni altra funzione  attribuita  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in relazione   all'attuazione  ed  all'aggiornamento  del  programma  di Governo.  Tali  funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita':    a)  analisi  del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti  in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;    b)  analisi  delle  direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi  politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;    c)  impulso  e  coordinamento  delle attivita' e delle iniziative necessarie  per  l'attuazione  e  l'aggiornamento  del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;    d)   monitoraggio   e   verifica   dell'attuazione,  sia  in  via legislativa  che  amministrativa,  del  programma  e  delle politiche settoriali,     nonche'    del    conseguimento    degli    obiettivi economico-finanziari programmati;    e)   segnalazione   dei   ritardi,   delle  difficolta'  o  degli scostamenti eventualmente rilevati.  In  relazione  allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione trasmessi dal  Sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.  In  relazione  allo  svolgimento delle proprie funzioni di cui alla lettera  c) il Ministro collabora con il Presidente del Consiglio dei Ministri  e  con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Segretario del Consiglio nelle attivita' preparatorie dei lavori del Consiglio di Gabinetto.  In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera e) il  Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri  e, su suo mandato, al Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Gabinetto.  |  
|   |                                 Art. 2.  Tutti  i  Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  svolgono  funzioni  relative  alle materie oggetto del presente  decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo   -   ferma  restando  la  dipendenza  di  ciascuno  di  essi dall'organo  politico  rispettivamente responsabile - collaborano con il   Ministro   fornendogli   i   necessari   apporti  conoscitivi  e raccordandosi  funzionalmente  con  le  strutture  affidate  alla sua responsabilita' politica.  In  particolare,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui al presente decreto il Ministro si avvale - fino alla costituzione di un Dipartimento  alle  sue  dirette dipendenze - del Dipartimento per il coordinamento   amministrativo,   dell'Ufficio   per  la  verifica  e monitoraggio  dell'attuazione del programma di Governo e dell'Ufficio per   il   coordinamento   in  materia  di  valutazione  e  controllo strategico,  del  quale  continua  ad  avvalersi  anche  il  Comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  |  
|   |                                 Art. 3.  Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' inoltre delegato:    a)  a  costituire  commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;    b)  a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.    Roma, 9 agosto 2001                                            Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 11, foglio n. 264  |  
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