IL DIRETTORE GENERALE           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
    Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro;  Visti  i propri decreti del 7 agosto 2001 che hanno disposto per il 15 agosto 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e  trecentosessantacinque  giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale  16  novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il  prezzo  risultante  dall'asta  relativa  all'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2001;  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari  del  Tesoro per l'emissione del 15 agosto 2001 e' indicato, tra  l'altro,  l'importo  in  euro  degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;                              Decreta:  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2001 il prezzo  medio  ponderato  e'  risultato  pari a 98,953 per i B.O.T. a novantadue  giorni  e  a 96,071 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.  La  spesa  per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato  in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della   spesa   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 65.891.588.049 per i  titoli  a  novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2001; quella gravante  sul  corrispondente  capitolo, per l'anno finanziario 2002, ammonta  a  L. 456.499.568.242  per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2002.  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e'  risultato  pari a 98,710 per i B.O.T.    a   novantadue   giorni   e   95,151   per   i   B.O.T.   a trecentosessantacinnque giorni.  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 agosto 2001                                    p. Il direttore generale: Cannata  |