IL DIRETTORE GENERALE           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
    Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro;  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  che  fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie;  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 2 agosto 2001 e' di 107.930 miliardi di lire (pari a 55.741 milioni di euro);                              Decreta:  Per  il 31 agosto 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a centottantuno  giorni con scadenza il 28 febbraio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre  le  ore  11  del giorno 28 agosto 2001, con l'osservanza delle modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto ministeriale 16 novembre 2000.  Ai  sensi  degli  articoli 1,  13  e  14  del  decreto ministeriale 16 novembre  2000,  e'  disposto,  altresi',  il  29 agosto  2001, il collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato".  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 agosto 2001                                    p. Il direttore generale: Cannata  |