Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 3 agosto 2001, n. 11246
Limitazioni e modalita' di intervento per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle cooperative interessate
Alla Coopercredito S.p.a.
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue
All'Associazione generale delle
cooperative italiane
All'Unione nazionale delle
cooperative italiane

Con direttiva del 9 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha fissato le norme per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper, istituito ai sensi del Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata direttiva, si riporta nell'allegato A l'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in base alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), fatte salve ulteriori limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni.
Si riportano nell'allegato B le condizioni di tasso, percentuale di intervento e durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti, nelle diverse zone previste dalla vigente carta italiana degli aiuti a finalita' regionale.
Roma, 3 agosto 2001
Il direttore generale: Sappino
 
Allegato A
DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI
DALLE VIGENTI NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A) Siderurgia - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L 388 del 28 dicembre 1996).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese);
27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*).
(*) Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm). B) Siderurgia - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria);
27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
C) Cantieristica navale - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L 202 del 18 luglio 1998).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:
costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea);
costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW.
35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali":
trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1.
D) Fibre sintetiche - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996 e successiva comunicazione di proroga - G.U.C.E. C 99 del 29 gennaio 1999).
Classificazione ISTAT '91:
24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe).
E) Industria automobilistica - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997).
Classificazione ISTAT '91:
34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:
fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
fabbricazione di autobus, filobus;
fabbricazione di motori per autoveicoli.
34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"
fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.
34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori":
fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
F) Industrie alimentari delle bevande e del tabacco - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b).

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ISTAT '91 colonna a |Investimenti ammissibili colonna b =====================================================================
|Carne bovina, suina (*) e
|ovicaprina 1. gli investimenti
|finalizzati alla produzione di
|prodotti a marchio Dop/Igp (nei 15.11.1 Produzione di carne, non |limiti fissati dai disciplinari di volatili, e di prodotti della |produttivi), di prodotti macellazione - la produzione di |innovativi (terze e quarti carne fresca non di volatili, |lavorazioni); 2. gli investimenti refrigerata, in carcasse - la |finalizzati ad implementare un produzione di carne fresca non di |sistema di etichettatura delle volatili, refrigerata, in tagli - |carni in grado di fornire la fusione di grassi commestibili |informazioni più complete rispetto di origine animale - la |alla normativa esistente; 3. gli lavorazione delle frattaglie; |investimenti finalizzati produzione di farine e polveri di |all'adeguamento degli impianti ai carne 15.11.2 Conservazione di |sistemi di gestione qualità, in carne, non di volatili, mediante |base alle norme Iso 9000, e ai congelamento e surgelazione 15.13 |sistemi di gestione ambientale, in Produzione di prodotti a base di |base alle norme Iso 14000; 4. gli carne - la produzione di carne |investimenti finalizzati ad essiccata, salata od affumicata - |aumentare la capacità di la produzione di prodotti a base |conservazione della carne; 5. gli di carne: salsicce, salami, |investimenti per impianti dedicati sanguinacci, andouillettes, |per il trattamento dei cervellate, mortadelle, patè, |sottoprodotti di lavorazione degli galantine, rillettes, prosciutto |scarti di macellazione; (*) Non cotto, estratti e sughi di carne -|sono ammissibili nuovi impianti, la produzione di piatti di carne |né investimenti che determinino un precotti |aumento della capacità produttiva. ---------------------------------------------------------------------
|Carne avicola 1. gli investimenti 15.12.1 Produzione di carni di |finalizzati alla produzione di volatili e di conigli e di |prodotti innovativi (quarte e prodotti della macellazione; |quinte lavorazioni); 2. gli 15.12.2 Conservazione di carni di |investimenti finalizzati volatili e di conigli mediante |add'adeguamento degli impianti ai congelamento o surgelazione 15.13 |sistemi di gestione qualità, in Produzione di prodotti a base di |base alle norme Iso 9000, e ai carne - la produzione di prodotti |sistemi di gestione ambientale, in a base di carne: salsicce, salami,|base alle norme Iso 14000; 3. gli sanguinacci, andouillettes, |investimenti per impianti dedicati cervellate, mortadelle, patè, |al trattamento dei sottoprodotti galantine, rillettes, prosciutto |di lavorazione degli scarti di cotto, estratti e sughi di carne |macellazione; ---------------------------------------------------------------------
|Carne di struzzo 1. gli
|investimenti volti alla 15.12.1 Produzione di carni di |realizzazione di impianti volatili e di conigli e di |specializzati per la macellazione; prodotti della macellazione; - la |2. gli investimenti finalizzati macellazione di volatili e di |all'adeguamento degli stabilimenti conigli - la preparazione di carne|esistenti alle caratteristiche di volatili e conigli - la |specifiche dell'animale (ad. Es. produzione di carne di volatili e |introduzione di adeguati sistemi conigli, fresca 15.12.2 |di mobilità degli animali allo Conservazione di carni di volatili|scopo di ridurne lo stress); 3. e di conigli mediante congelamento|gli investimenti finalizzati o surgelazione 15.13 Produzione di|all'adeguamento degli impianti ai prodotti a base di carne la |sistemi di gestione qualità, in produzione di carne essiccata, |base alle norme Iso 9000, e ai salata od affumicata - la |sistemi di gestione ambientale, in produzione di prodotti a base di |base alle norem Iso 14000; 4. gli carne: salsicce, salami, |investimenti finalizzati ad sanguinacci, andouillettes, |aumentare la capacità di cervellate, mortadelle, patè, |conservazione della carne; 5. gli galantine, rillettes, prosciutto |investimenti per impianti dedicati cotto, estratti e sughi di carne |al trattamento dei sottoprodotti la produzine di piatti di carne |di lavorazione degli scarti di precotti |macellazione; ---------------------------------------------------------------------
|Patate 1. gli investimenti per
|l'ammodernamento tecnologico degli
|impianti di condizionamento e
|trasformazione; 2. gli
|investimenti mirati alla
|realizzazione/adeguamento di
|piattaforme logistiche; 3. gli
|investimenti finalizzati
|all'adeguamento degli impianti ai
|sistemi di gestione della qualità,
|in base alle norme Iso 9000, e ai
|sistemi di gestione ambientale,
|norme Iso 14000 4. gli 15.31 Lavorazione e conservazione |investimenti diretti a delle patate - la produzione di |ristrutturare ed incrementare la patate surgelate precotte - la |capacità di trasformazione per produzione di purè di patate |prodotti innovativi; 5. gli disidratato - la produzione di |investimenti diretti ad ampliare, snacks a base di patate - la |ristrutturare le strutture fabbricazione di farina e fecola |destinate allo stoccaggio di di patate - la sbucciatura |tuberi freschi nell'arco delle industriale delle patate |campagne di commercializzazione; ---------------------------------------------------------------------
|Ortofrutta 1. investimenti per
|l'ammodernamento tecnologico degli
|impianti di condizionamento e
|trasformazione; 2. investimenti
|mirati alla
|realizzazione/adeguamento di
|piattaforme logistiche;
|Lavorazione e conservazione di
|frutta e ortaggi 3. investimenti
|finalizzati all'adeguamento degli
|impianti ai sistemi di gestione 15.32 Produzione di succhi di |della qualità, in base alle norme frutta ed ortaggi 15.33 - la |Iso 9000, e ai sistemi di gestione conservzione di frutta, frutta a |ambientale, norme Iso 14000; 4. guscio od ortaggi: congelamento, |investimenti diretti a surgelazione, essiccazione, |ristrutturare ed incrementare la immersione in olio o in aceto, |capacità di trasformazione per inscatolamento, ecc. - la |prodotti innovativi; 5. fabbricazione di prodotti |investimenti diretti a alimentari a base di frutta o di |ristrutturare ed incrementare la ortaggi - la fabbricazione di |capacità di trasformazione per confetture, marmellate e gelatine |prodotti non vincolati da quote, o di frutta |non soggetti a ritiro. ---------------------------------------------------------------------
|Olio di oliva 1. Nel caso di
|materi prime di esclusiva origine
|comunitaria e di prodotti
|trasformati appartenenti alle
|categorie "olio extra vergine" e
|"olio vergine": tutti gli
|investimenti; 2. Nel caso di
|materie prime di esclusiva origine 15.41.1 Fabbricazione di olio |comunitaria: tutti gli d'oliva grezzo 15.42.1 |investimenti che non comportano un Fabbricazione olio di oliva |incremento totale della raffinato |produzione; --------------------------------------------------------------------- 15.41.2 Fabbricazione di oli da | semi oleosi grezzi - la produzione| di oli vegetali grezzi: olio di | semi di soia, di palma, di semi di| girasole, di semi di cotone, di | ravizzone, colza o senape, di | lino, di granoturco - la | produzione di farina o polvere non| disoleata di semi o noccioli | oleosi la produzione di linters di| cotone, di pannelli e altri |Oleaginose 1. gli investimenti per prodotti residui della lavorazione|il miglioramento del controllo di dell'olio |qualità del prodotto --------------------------------------------------------------------- 15.51.1 Trattamento igienico e | confezionamento di latte | pastorizzato e a lunga | conservazione - la produzione di | latte liquido fresco, | pastorizzato, sterilizzato, | omogeneizzato - la produzione di | panna ottenuta con latte liquido | fresco, pastorizzato, |Latte e derivati 1. solo per il sterilizzato, omogeneizzato - la |comparto lattiero-caseario produzione di yogurt 15.51.2 |bufalino sono ammessi tutti gli Produzione di derivati del latte |investimenti; 2. gli investimenti :burro, formaggi, ecc. La |finalizzati alla produzione di fabbricazione di latte |prodotti a marchio Dop/Igp (nei concentrato, dolcificato o meno - |limiti fissati dai disciplinari la fabbricazione di latte in |produttivi); 3. gli investimenti polvere - la produzione di burro -|finalizzati all'adeguamento degli la produzione di formaggio e |impianti ai sistemi di gestione cagliata - la produzione di siero |qualità, in base alle norme Iso di latte in polvere - la |9000, e ai sistemi di gestione produzione di caseina greggia o |ambientale, in base alle norme Iso lattosio |14000; --------------------------------------------------------------------- 15.61.1 Molitura dei cereali: | produzione di farina, semole, | semolini o agglomerati di | frumento, segale, avena, mais o | altri cereali 15.61.2 Altre | lavorazioni di semi e granaglie la| lavorazione del riso: produzione | del riso semigreggio, lavorato, | lucidato, brillato, essiccato o | convertito. Produzione di farina | di riso; la produzione di farina o| polvere di legumi da granella | secchi, di radici o tuberi o di | frutta a guscio; la fabbricazione | di cereali per la prima colazione;| la fabbricazione di farina |Cereali e riso 1. gli investimenti miscelata per prodotti di |per il miglioramento del controllo panetteria, pasticceria e |di qualità e delle condizioni biscotteria |sanitarie del prodotto; ---------------------------------------------------------------------
|Foraggi e mangimi 1. gli
|investimenti finalizzati a
|razionalizzare l'attività
|dell'industria dell'alimentazione
|zootecnica - ad eccezione
|dell'attività produttiva
|riguardante i foraggi - attraverso
|processi di concentrazione
|(acquisizioni, fusioni, ecc.); 2.
|gli investimenti finalizzati
|all'adeguamento degli impianti ai
|sistemi di gestione qualità, in
|base alle norme Iso 9000, e ai
|sistemi di gestione ambientali, in
|base alle norme 14000; 3. gli 15.71 Fabbricazione degli alimenti|investimenti per impianti per l'alimentazione degli animali |dedicati, per il trattamento dei da allevamento la fabbricazione di|sottoprodotti di lavorazione e prodotti per l'alimentazione degli|degli scarti di macellazione animali da allevamento, inclusi i |finalizzati alla produzione di complementi alimentari |alimenti per il bestiame; ---------------------------------------------------------------------
|Zucchero La seguente classe è
|totalmente esclusa dalle
|agevolazioni (*) (*) 1. In
|conformità all'art. 53 del
|Regolamento 2038/99 sono
|ammissibili solo ed esclusivamente
|investimenti nella regione sud
|(**) fino alla campagna di
|commercializzazione 2000-2001
|(investimenti iniziati entro il
|2001). 2. Misure al sud (**) per
|interventi industriali che possano 15.83 Fabbricazione dello zucchero|allungare la filiera dello la produzione di zucchero |zucchero favorendo ulteriori (saccarosio), di sciroppo e di |canali di sbocco (ad esempio surrogati dello zucchero a base di|nell'industria chimica) (**) canna, barbabietola, acero, palma,|Regioni: Abruzzo, Molise; Puglia, ecc. la raffinazione dello |Sardegna, Campania, Basilicata, zucchero la produzione di melassa |Calabria, Sicilia. ---------------------------------------------------------------------
|Uova 1. gli investimenti
|finalizzati alla produzione di
|prodotti innovativi (ovoprodotti
|di prima e seconda generazione);
|2. gli investimenti finalizzati
|all'adeguamento degli impianti ai 15.89.3 Fabbricazione di altri |sistemi di gestione qualità, in prodotti alimentari: la |base alle norme Iso 9000, e ai fabbricazione di aceto, lievito, |sistemi di gestione ambientale, in uova in polvere e ricostituite |base alle norme Iso 14000; --------------------------------------------------------------------- 15.91 Fabbricazione di bevande | alcoliche distillate la | fabbricazione di bevande alcoliche| distillate, whisky, gin, cordiali,| liquori, ecc. 15.92 Fabbricazione | di alcol etilico di fermentazione | la produzione di alcol etilico di | fermen+A14tazione la produzione di| alcol etilico rettificato la | produzione di lievito alcolico per| la panificazione 15.93.1 | Fabbricazione di vino di uve (non |Vino ed alcol 1. gli investimenti di produzione propria), esclusi i |per il miglioramento del controllo vini speciali - la produzione di |di qualità e delle condizioni vino; vino da tavola, vino |sanitarie del prodotto; 2. nel v.q.p.r.d. (vini di qualità |caso di materie prime di esclusiva prodotti in regioni determinate), |origine comunitaria: tutti gli altro vino - la produzione di vino|investimenti che comportano un da mosto d'uva concentrato 15.93.2|incremento totale della produzione Fabbricazione di vini speciali |dell'impresa; ---------------------------------------------------------------------
|Tabacco (*) 1. investimento per
|l'ammodernamento e l'adeguamento 16 Industria del tabacco la |tecnologico degli impianti di stagionatura, manipolazione, |trasformazione 2. investimenti selezione, ed imbottamento delle |finalizzati alla riconversione foglie del tabacco la |produttiva degli impianti di fabbricazione di prodotti a base |trasformazione; *(*)Non sono di tabacco la fabbricazione di |ammissibili nuovi impianti né tabacco omogeneizzato o |investimenti che determinino un ricostituito |aumento della capacità produttiva.

G) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999.
Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n. 2792/1999.
2.4 Trasformazione e commercializzazione:
a) ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale;
b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
ii) il commercio al dettaglio.
Le seguenti classi e categorie sono totalmente escluse dalle agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi:
la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini;
15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati:
la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.;
la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione;
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati;
15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili:
fabbricazione di margarina;
fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
fabbricazione di grassi da cucina composti;
15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei:
fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
macinatura umida del granoturco;
fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
fabbricazione di glutine;
fabbricazione di tapioca;
15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici;
15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate:
produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sake';
15.97 - Fabbricazione di malto.
 
Allegato B
----> vedere allegato a pag. 30 della G.U. <----
 
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