| Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 15 agosto 2001 |  
| Ulteriori  disposizioni  dirette a fronteggiare le emergenze connesse all'eruzione  del  vulcano  Etna,  ai  crolli degli stabili di piazza Generale  Cascino,  in Palermo, e della traversa S. Severino n. 5, in Napoli,  ed  integrazioni alle ordinanze n. 3124/2001 e n. 3143/2001, nonche'   norme   integrative   relative   agli   eventi  alluvionali verificatisi nel centro-nord nell'autunno 2000. (Ordinanza n. 3146). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                    delegato per il coordinamento                       della protezione civile
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto  2001,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre  2000,  concernente  la  proroga dello stato di emergenza nella citta' di Palermo;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella citta' di Napoli;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Catania;  Viste  le  ordinanze  n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998,  n.  2999  del  3 settembre  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, n. 3042  del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  53  del 4 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile 2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  92  del  20 aprile  2001, n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  161  del 13 luglio  2001  e  n.  3145  del  25 luglio  2001,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 173 del 27 luglio 2001;  Vista  l'esigenza  di integrare l'ordinanza n. 3145/2001 al fine di migliorare  la  gestione  dell'emergenza  connessa  all'eruzione  del vulcano Etna;  Viste le richieste del prefetto di Palermo in data 21 luglio 2001 e del  sindaco  di  Palermo  in  data  22 luglio  2001  nelle  quali si evidenzia  la  necessita'  di  completare  gli interventi di messa in sicurezza  e  consolidamento statico dello stabile di piazza Generale Cascino danneggiato dall'incendio e dal parziale crollo del 27 agosto 1999;  Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 31 luglio 2001 con la  quale  viene rappresentata l'esigenza di favorire accordi con gli enti  pubblici  al  fine  di  provvedere  all'assegnazione  di civili abitazioni  alle  famiglie evacuate dello stabile sito nella traversa S. Severino, n. 5, nella citta' di Napoli;  Visti  gli  esiti  della  riunione  con  i rappresentanti sindacali tenutasi  presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile in data 5 luglio 2001 per definire gli aspetti relativi all'effettuazione dei turni  festivi  e  notturni  da  attribuire  al  personale del centro situazioni e della sala telex della protezione civile;  Considerato che risulta necessario assicurare la massima speditezza nell'erogazione  dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita'  produttive  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  di cui all'ordinanza  12 aprile 2001, n. 3124, integrando le misure disposte con   gli   interventi   eventualmente  gia'  avviati  dalle  regioni interessate, come richiesto dalle medesime;  Ritenuto  necessario  provvedere  all'attuazione  degli  interventi richiesti  al  fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;  Vista   l'ordinanza  11 luglio  2001,  n.  3143,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 161 del 13 luglio 2001;  Vista la nota del 6 agosto 2001 con la quale l'assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Lombardia rappresenta gli esiti  di  una  riunione  tenutasi  con gli amministratori dei comuni interessati  e i rappresentanti della prefettura di Milano, nel corso della  quale  e'  stata segnalata l'esigenza di integrare l'ambito di applicabilita'  dell'ordinanza  n.  3143/2001  con i comuni di Agrate Brianza  e,  limitatamente  all'area  industriale di via Pitagora, di Brugherio,  nonche'  la  necessita'  di  destinare  una  quota fino a 5 miliardi  di lire delle risorse gia' stanziate all'abbattimento dei tassi  di  interesse  di  mutui  gia'  stipulati  autonomamente dalle attivita' produttive danneggiate;  Ritenuto  di  accogliere  le  richieste rappresentate dalla regione Lombardia,   fermo   restando,  comunque,  il  limite  massimale  dei contributi spettanti come determinato dalla legge n. 365/2000;  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;  Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Visto l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Viste  le  ordinanze  n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000,  n.  3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  55  del  7 marzo 2001, e n. 3135 del 10 maggio  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001;  Considerato  che,  anche  in conseguenza degli eventi idrogeologici dell'autunno  2000,  risulta  necessario  dare  urgente attuazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 267, per rilocalizzare gli insediamenti ricadenti in aree a rischio al fine di assicurare  la  messa  in  sicurezza dei medesimi e delle popolazioni residenti,  nonche'  al  fine  di evitare che i contributi previsti a favore  dei soggetti privati e delle attivita' produttive dalla legge n.  365/2000  vengano  investiti in aree non sicure e, quindi, vedano vanificato il proprio scopo;  Tenuto  conto  che l'afflusso alle regioni e alle province autonome dei  proventi  previsti  dall'attuazione  dell'art.  86  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 52 della  legge  n.  388/2000,  non consente, per ora, di fare fronte ai casi piu' urgenti;  Viste  le  note  prot.  n.  21286/S.1/1.45  del  25 luglio 2001 del presidente  della  regione  Piemonte, prot. n. 25188/Settore25.02 del 31 luglio 2001 e prot. n. 4999/23 del 3 agosto 2001 dell'assessore ai lavori  pubblici,  difesa del suolo e protezione civile della regione Piemonte,  con  le quali viene segnalata la problematica dell'urgenza della  rilocalizzazione  e  vengono  avanzate  allo scopo proposte di integrazione delle disposizioni finora impartite;  Sentite le regioni interessate;  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,  commi  3  e 4, dell'ordinanza  n.  3145/2001,  una  volta  completati gli interventi urgenti   connessi  all'emergenza  previsti  dal  medesimo  articolo, possono  essere utilizzate per interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture   danneggiate  con  priorita'  per  quelle  pubbliche, applicandosi   le   procedure   e  deroghe  previste  nella  medesima ordinanza.  2.  All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3145/2001 dopo le parole "proprio  personale",  sono aggiunte le seguenti "anche con qualifica dirigenziale,".  3.  All'art.  1 dell'ordinanza n. 3145/2001 e' aggiunto il seguente comma:  "8. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato a corrispondere   al  personale  delle  Forze  di  polizia,  anche  con qualifica  dirigenziale, impegnato in attivita' direttamente connesse con  l'emergenza,  con  oneri  a carico dei propri capitoli di spesa, compensi  per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti  dalla  vigente  normativa  e  comunque nel limite di 70 ore mensili.  4.  In ragione delle numerose situazioni di emergenza di protezione civile in atto sul territorio nazionale con particolare riferimento a quella  relativa  all'eruzione  del  vulcano  Etna,  al personale del centro   situazioni   e  della  sala  telex  del  Dipartimento  della protezione  civile  e'  riconosciuto,  per  l'attivita' prestata e da prestare nei giorni festivi e festivi notturni, un compenso che sulla base  di  quanto  previsto  dal  C.C.N.L.  si estende a tutti i turni prestati.  L'onere  valutato  in  lire  300 milioni e' posto a carico dell'unita'  previsionale  di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).  5. Il  personale del Dipartimento della protezione civile impegnato direttamente  presso  il  centro  operativo  misto  di Nicolosi nelle attivita'  connesse  con l'emergenza in atto a seguito dell'attivita' del vulcano Etna e' autorizzato a svolgere lavoro straordinario oltre i  limiti  previsti,  nella misura massima di ulteriori cinquanta ore mensili  effettivamente  prestate  limitatamente  ai  mesi  di luglio e agosto 2001.  6. In considerazione delle particolari esigenze operative derivanti su  tutto  il  territorio  nazionale  dagli  interventi  del servizio elicotteri  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco nelle numerose situazioni  di  emergenza  in  atto, e' riconosciuto al personale del medesimo  servizio,  incluso  quello  dirigente,  per  il periodo dal 1 luglio  2001  al  31 dicembre 2001, un compenso forfettario mensile aggiuntivo  nei  limiti  stabiliti dall'art. 10, comma 2, lettera b), dell'ordinanza  n.  2742/1998 ed entro un limite di spesa di lire 650 milioni.  L'onore  e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze  (cap. 9553  -  Fondo  della  protezione  civile).  La relativa  somma  e'  versata  in  conto  entrate  dello  Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Per  il  completamento degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento  statico  dello  stabile  di piazza Generale Cascino a Palermo  e'  assegnato  al  comune di Palermo un contributo di lire 2 miliardi  che  e'  posto  a  carico  dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).  2.  Resta salvo per lo Stato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi  e  di  ottenere  le  somme  eventualmente concesse nel caso di risarcimenti assicurativi.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  sindaco  di Napoli per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza  n. 3142/2001 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, puo'  stipulare accordi con gli enti pubblici proprietari di immobili i  quali, in deroga ai propri ordinamenti, possono concedere a titolo oneroso  propri  alloggi  per  la  sistemazione  abitativa dei nuclei familiari  sgomberati  dall'edificio sito nella traversa S. Severino, n. 5.  |  
|   |                                 Art. 4.  1. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole "e  delle conseguenti direttive attuative" sono aggiunte le seguenti: "compatibilmente  con gli interventi eventualmente gia' avviati dalle regioni medesime".  2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole "e  delle  conseguenti direttive tecniche" sono aggiunte le seguenti: "compatibilmente  con gli interventi eventualmente gia' avviati dalle regioni medesime".  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Le  misure di cui all'ordinanza n. 3143/2001 si applicano anche ai soggetti danneggiati residenti o con sede operativa nel territorio del comune di Agrate Brianza e, limitatamente all'area industriale di via Pitagora, del comune di Brugherio.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  La regione Lombardia puo' destinare una quota fino a 5 miliardi di  lire a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'ordinanza n.  3143/2001  per concorrere all'abbattimento dei tassi di interesse di  mutui  gia'  stipulati  direttamente  dalle  attivita' produttive danneggiate   per  fronteggiare  le  urgenze  conseguenti  all'evento calamitoso,   in   aggiunta   ai   contributi   spettanti   ai  sensi dell'ordinanza  medesima.  La  regione Lombardia impartira' opportune direttive  affinche'  i  benefici totali spettanti a ciascun soggetto non eccedano comunque i limiti di cui alla legge n. 365/2000.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  Per  dare  una  prima  attuazione  urgente  al  disposto di cui all'art.  1,  comma  5,  della  legge  n.  267/1998,  in attesa della completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998, cosi'  come  modificato  dall'art.  52  della  legge  n. 388/2000, le regioni  e  le  province  autonome  interessate  sono  autorizzate ad attivare  misure  a  favore  dei  soggetti  privati e delle attivita' produttive,  nei limiti delle risorse gia' stanziate con le ordinanze n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonche' di quelle gia' a loro trasferite in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle risorse    finanziarie   residue,   eventualmente   procedendo   alla rimodulazione  dei  piani  di  cui  degli interventi urgenti previsti dall'ordinanza n. 3090/2000.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 agosto 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
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