Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 agosto 2001
Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare le emergenze connesse all'eruzione del vulcano Etna, ai crolli degli stabili di piazza Generale Cascino, in Palermo, e della traversa S. Severino n. 5, in Napoli, ed integrazioni alle ordinanze n. 3124/2001 e n. 3143/2001, nonche' norme integrative relative agli eventi alluvionali verificatisi nel centro-nord nell'autunno 2000. (Ordinanza n. 3146).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza nella citta' di Palermo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella citta' di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Catania;
Viste le ordinanze n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998, n. 2999 del 3 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, n. 3042 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001 e n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001;
Vista l'esigenza di integrare l'ordinanza n. 3145/2001 al fine di migliorare la gestione dell'emergenza connessa all'eruzione del vulcano Etna;
Viste le richieste del prefetto di Palermo in data 21 luglio 2001 e del sindaco di Palermo in data 22 luglio 2001 nelle quali si evidenzia la necessita' di completare gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico dello stabile di piazza Generale Cascino danneggiato dall'incendio e dal parziale crollo del 27 agosto 1999;
Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 31 luglio 2001 con la quale viene rappresentata l'esigenza di favorire accordi con gli enti pubblici al fine di provvedere all'assegnazione di civili abitazioni alle famiglie evacuate dello stabile sito nella traversa S. Severino, n. 5, nella citta' di Napoli;
Visti gli esiti della riunione con i rappresentanti sindacali tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 5 luglio 2001 per definire gli aspetti relativi all'effettuazione dei turni festivi e notturni da attribuire al personale del centro situazioni e della sala telex della protezione civile;
Considerato che risulta necessario assicurare la massima speditezza nell'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza 12 aprile 2001, n. 3124, integrando le misure disposte con gli interventi eventualmente gia' avviati dalle regioni interessate, come richiesto dalle medesime;
Ritenuto necessario provvedere all'attuazione degli interventi richiesti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;
Vista l'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001;
Vista la nota del 6 agosto 2001 con la quale l'assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Lombardia rappresenta gli esiti di una riunione tenutasi con gli amministratori dei comuni interessati e i rappresentanti della prefettura di Milano, nel corso della quale e' stata segnalata l'esigenza di integrare l'ambito di applicabilita' dell'ordinanza n. 3143/2001 con i comuni di Agrate Brianza e, limitatamente all'area industriale di via Pitagora, di Brugherio, nonche' la necessita' di destinare una quota fino a 5 miliardi di lire delle risorse gia' stanziate all'abbattimento dei tassi di interesse di mutui gia' stipulati autonomamente dalle attivita' produttive danneggiate;
Ritenuto di accogliere le richieste rappresentate dalla regione Lombardia, fermo restando, comunque, il limite massimale dei contributi spettanti come determinato dalla legge n. 365/2000;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, e n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001;
Considerato che, anche in conseguenza degli eventi idrogeologici dell'autunno 2000, risulta necessario dare urgente attuazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 267, per rilocalizzare gli insediamenti ricadenti in aree a rischio al fine di assicurare la messa in sicurezza dei medesimi e delle popolazioni residenti, nonche' al fine di evitare che i contributi previsti a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive dalla legge n. 365/2000 vengano investiti in aree non sicure e, quindi, vedano vanificato il proprio scopo;
Tenuto conto che l'afflusso alle regioni e alle province autonome dei proventi previsti dall'attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, non consente, per ora, di fare fronte ai casi piu' urgenti;
Viste le note prot. n. 21286/S.1/1.45 del 25 luglio 2001 del presidente della regione Piemonte, prot. n. 25188/Settore25.02 del 31 luglio 2001 e prot. n. 4999/23 del 3 agosto 2001 dell'assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della regione Piemonte, con le quali viene segnalata la problematica dell'urgenza della rilocalizzazione e vengono avanzate allo scopo proposte di integrazione delle disposizioni finora impartite;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3145/2001, una volta completati gli interventi urgenti connessi all'emergenza previsti dal medesimo articolo, possono essere utilizzate per interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture danneggiate con priorita' per quelle pubbliche, applicandosi le procedure e deroghe previste nella medesima ordinanza.
2. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3145/2001 dopo le parole "proprio personale", sono aggiunte le seguenti "anche con qualifica dirigenziale,".
3. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3145/2001 e' aggiunto il seguente comma: "8. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato a corrispondere al personale delle Forze di polizia, anche con qualifica dirigenziale, impegnato in attivita' direttamente connesse con l'emergenza, con oneri a carico dei propri capitoli di spesa, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.
4. In ragione delle numerose situazioni di emergenza di protezione civile in atto sul territorio nazionale con particolare riferimento a quella relativa all'eruzione del vulcano Etna, al personale del centro situazioni e della sala telex del Dipartimento della protezione civile e' riconosciuto, per l'attivita' prestata e da prestare nei giorni festivi e festivi notturni, un compenso che sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. si estende a tutti i turni prestati. L'onere valutato in lire 300 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
5. Il personale del Dipartimento della protezione civile impegnato direttamente presso il centro operativo misto di Nicolosi nelle attivita' connesse con l'emergenza in atto a seguito dell'attivita' del vulcano Etna e' autorizzato a svolgere lavoro straordinario oltre i limiti previsti, nella misura massima di ulteriori cinquanta ore mensili effettivamente prestate limitatamente ai mesi di luglio e agosto 2001.
6. In considerazione delle particolari esigenze operative derivanti su tutto il territorio nazionale dagli interventi del servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle numerose situazioni di emergenza in atto, e' riconosciuto al personale del medesimo servizio, incluso quello dirigente, per il periodo dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, un compenso forfettario mensile aggiuntivo nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 2, lettera b), dell'ordinanza n. 2742/1998 ed entro un limite di spesa di lire 650 milioni. L'onore e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9553 - Fondo della protezione civile). La relativa somma e' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.
 
Art. 2.
1. Per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico dello stabile di piazza Generale Cascino a Palermo e' assegnato al comune di Palermo un contributo di lire 2 miliardi che e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
2. Resta salvo per lo Stato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi e di ottenere le somme eventualmente concesse nel caso di risarcimenti assicurativi.
 
Art. 3.
1. Il sindaco di Napoli per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 3142/2001 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, puo' stipulare accordi con gli enti pubblici proprietari di immobili i quali, in deroga ai propri ordinamenti, possono concedere a titolo oneroso propri alloggi per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati dall'edificio sito nella traversa S. Severino, n. 5.
 
Art. 4.
1. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole "e delle conseguenti direttive attuative" sono aggiunte le seguenti: "compatibilmente con gli interventi eventualmente gia' avviati dalle regioni medesime".
2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole "e delle conseguenti direttive tecniche" sono aggiunte le seguenti: "compatibilmente con gli interventi eventualmente gia' avviati dalle regioni medesime".
 
Art. 5.
1. Le misure di cui all'ordinanza n. 3143/2001 si applicano anche ai soggetti danneggiati residenti o con sede operativa nel territorio del comune di Agrate Brianza e, limitatamente all'area industriale di via Pitagora, del comune di Brugherio.
 
Art. 6.
1. La regione Lombardia puo' destinare una quota fino a 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'ordinanza n. 3143/2001 per concorrere all'abbattimento dei tassi di interesse di mutui gia' stipulati direttamente dalle attivita' produttive danneggiate per fronteggiare le urgenze conseguenti all'evento calamitoso, in aggiunta ai contributi spettanti ai sensi dell'ordinanza medesima. La regione Lombardia impartira' opportune direttive affinche' i benefici totali spettanti a ciascun soggetto non eccedano comunque i limiti di cui alla legge n. 365/2000.
 
Art. 7.
1. Per dare una prima attuazione urgente al disposto di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 267/1998, in attesa della completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998, cosi' come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad attivare misure a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive, nei limiti delle risorse gia' stanziate con le ordinanze n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonche' di quelle gia' a loro trasferite in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle risorse finanziarie residue, eventualmente procedendo alla rimodulazione dei piani di cui degli interventi urgenti previsti dall'ordinanza n. 3090/2000.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
 
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