Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 agosto 2001 |
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione del vulcano Etna. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributairi a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2001, con cui all'art. 2 e' stata disposta, fra l'altro, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori dei comuni interessati dall'eruzione dell'Etna, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti; Decreta: Art. 1. 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2001, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, interessati dall'emergenza derivante dall'eruzione del vulcano Etna e' disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal 13 luglio 2001, fino al 10 dicembre 2001. 2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare, a titolo di acconto, dai predetti soggetti in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
| Art. 2. 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di ripresa della riscossione delle somme sospese anche mediante rateizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2001 Il Ministro: Tremonti |
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