Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 agosto 2001
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla richiamata legge n. 341/1995 nonche' alla previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;
Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite le istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di cui alla legge n. 341/1995;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 266/1997;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, registro n. 1, foglio 307, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni semplificative in materia di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, emanato dal Ministero delle finanze, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla legge n. 341/1995;
Ravveduta la necessita' di provvedere all'apertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alle iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa alle decisioni dell'Unione europea, recepiti con il sopra citato decreto 30 maggio 2001;

Decreta:
Articolo unico
1. Le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative ad iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, possono essere presentate o spedite dalle imprese a partire dal giorno 28 settembre 2001. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.
2. Il gestore concessionario responsabile delle attivita' istruttorie ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235, e' l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito Centrale S.p.a. ed opera con la rete di sportelli abilitati alla prestazione del servizio, il cui elenco e' riportato nell'allegato l al presente decreto.
3. Le informazioni e le documentazioni necessarie, come le procedure operative secondo le quali sono disposti gli interventi di cui al comma 1 sono quelle contenute negli atti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiamati in premessa, con gli adeguamenti alle decisioni dell'Unione europea attuati con il decreto 30 maggio 2001, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e consultabile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1
----> vedere allegato da pag. 13 a pag. 15 della G.U. <----
 
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