| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 9 agosto 2001 |  
| Fissazione    del    termine    iniziale   di   presentazione   delle dichiarazioni-domanda  per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art.  1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni  a  statuto  speciale  e  nelle province autonome di Trento e Bolzano. |  
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               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto  il  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;  Visto  l'art.  8  della  legge  7 agosto  1997,  n. 266, relativo a modificazioni  del  regime  di  intervento  di  cui  agli  "incentivi automatici"  previsti dalla richiamata legge n. 341/1995 nonche' alla previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;  Viste   le   delibere   del   Comitato   interministeriale  per  la programmazione  economica  dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del  15 febbraio  2000,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  246  del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000;  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata nel supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite le  istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di cui alla legge n. 341/1995;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica  di  cui  all'art.  8,  comma 2, della richiamata legge n. 266/1997;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del 30 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio   2001,   registro   n.   1,  foglio  307,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,   concernente  le  disposizioni  semplificative  in  materia  di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;  Visto  il  decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, emanato dal Ministero delle finanze, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni  di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla legge n. 341/1995;  Ravveduta  la necessita' di provvedere all'apertura dei termini per la    presentazione   delle   dichiarazioni-domanda   relative   alla concessione  dei  benefici  previsti  dall'art.  1  del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  nonche'  dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto  1997,  n. 266, relativamente alle iniziative nel territorio delle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa alle  decisioni  dell'Unione  europea,  recepiti  con il sopra citato decreto 30 maggio 2001;
                                Decreta:                           Articolo unico  1. Le  dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti  dall'art.  1  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'  dall'art.  8,  comma  2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative  ad  iniziative  nel  territorio  delle  regioni  a  statuto speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, possono essere  presentate  o  spedite  dalle  imprese  a  partire dal giorno 28 settembre     2001.    Sono    restituite    alle    imprese    le dichiarazioni-domanda   presentate   agli   sportelli   del   gestore concessionario,  ovvero  spedite  con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.  2. Il   gestore   concessionario   responsabile   delle   attivita' istruttorie  ai  sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235, e'  l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito Centrale  S.p.a.  ed  opera  con  la rete di sportelli abilitati alla prestazione  del servizio, il cui elenco e' riportato nell'allegato l al presente decreto.  3.   Le  informazioni  e  le  documentazioni  necessarie,  come  le procedure  operative secondo le quali sono disposti gli interventi di cui  al  comma  1  sono  quelle  contenute  negli  atti  del Ministro dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  richiamati  in premessa,  con  gli  adeguamenti  alle  decisioni dell'Unione europea attuati  con il decreto 30 maggio 2001, in via di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  e  consultabile  sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it).  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 agosto 2001                                                 Il Ministro: Marzano  |  
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