Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 8 maggio 2001 |
Elenco dei Paesi particolarmente poveri ai cui studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare l'art. 4; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi del richiamato art. 4 della legge n. 390/1991, si e' provveduto alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed, in particolare l'art. 13, comma 5; Vista la nota prot. 9101 in data 16 marzo 2001 con la quale il Ministero degli esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ha fornito l'elenco dei Paesi in via di sviluppo con basso sviluppo umano, quale desunto dal Rapporto 2000 sullo sviluppo umano, edito dall'United Nations Development Program (UNDP); Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione considerano Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano, ai cui studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 citato in premessa, quelli di cui all'elenco seguente: Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Repubblica Centrafricana; Ciad; Congo, Repubblica democratica del; Costa d'Avorio; Djibouti; Eritrea; Etiopia; Gambia; Guinea; Guinea-Bissau; Haiti; Laos, Repubblica popolare del; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambico; Nepal; Niger; Nigeria; Rwanda; Senegal; Sierra Leone; Sudan; Tanzania, Repubblica U. di; Togo; Uganda; Yemen; Zambia. |
| Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2001/2002. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2001 p. Il Ministro: Guerzoni |
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