| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 8 maggio 2001 |  
| Elenco  dei Paesi particolarmente poveri ai cui studenti si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  13,  comma 5,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. |  
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                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare l'art. 4;  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in particolare, l'art. 39, comma 5;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 aprile  2001, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi del richiamato  art.  4  della  legge  n. 390/1991, si e' provveduto alla revisione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile  1997  "Uniformita'  di  trattamento sul diritto agli studi universitari" ed, in particolare l'art. 13, comma 5;  Vista  la  nota  prot. 9101  in  data 16 marzo 2001 con la quale il Ministero  degli esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ha fornito l'elenco dei Paesi in via di sviluppo con basso sviluppo umano, quale desunto dal Rapporto 2000 sullo sviluppo umano, edito dall'United Nations Development Program (UNDP);  Considerata  l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione  dei  bandi  e  la  tempestiva  erogazione dei relativi interventi;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Ai  fini  della  valutazione  della  condizione  economica,  gli organismi  regionali  di  gestione  considerano Paesi particolarmente poveri,  in  relazione  anche  alla  presenza  di basso indicatore di sviluppo  umano,  ai cui studenti si applicano le disposizioni di cui all'art.  13,  comma 5,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  9 aprile  2001  citato  in  premessa,  quelli  di  cui all'elenco seguente:    Angola;    Bangladesh;    Benin;    Bhutan;    Burkina Faso;    Burundi;    Repubblica Centrafricana;    Ciad;    Congo, Repubblica democratica del;    Costa d'Avorio;    Djibouti;    Eritrea;    Etiopia;    Gambia;    Guinea;    Guinea-Bissau;    Haiti;    Laos, Repubblica popolare del;    Madagascar;    Malawi;    Mali;    Mauritania;    Mozambico;    Nepal;    Niger;    Nigeria;    Rwanda;    Senegal;    Sierra Leone;    Sudan;    Tanzania, Repubblica U. di;    Togo;    Uganda;    Yemen;    Zambia.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si applicano a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.  Il  presente  decreto  e'  inviato agli organi di controllo in base alle  vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 maggio 2001                                             p. Il Ministro: Guerzoni  |  
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