| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| CIRCOLARE 9 agosto 2001, n. 909 |  
| Programma  operativo  nazionale  (P.O.N.)  - Sviluppo imprenditoriale locale - Modalita' di attuazione misura 1.2 "Tutoraggio". |  
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                                  Alle imprese interessate
    Il programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale, adottato  con  decisione della Commissione CE(2000)2342 dell'8 agosto 2000,  tra le altre, ha previsto la Misura 1.2 relativa ad interventi per il "tutoraggio", al fine di promuovere e sostenere progetti volti ad  incrementare  l'innovazione  e la cultura strategica dell'impresa attraverso consulenza specializzata.  La  misura  in  oggetto  e'  inquadrabile tra i regimi di aiuto "de minimis"  ai  sensi  del  regolamento  (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10  del  13 gennaio  2001(1),  e, pertanto, per essa sono applicate tutte le limitazioni previste dal citato regolamento.              (1) Consultabile anche sul sito www.minindustria.it  Per  il  primo  anno,  e'  stata  ipotizzata  l'attuazione  in  via sperimentale   per  un  campione  relativamente  esteso  di  PMI  che propongano  nuove  iniziative  di  investimento.  Lo stesso P.O.N. ha previsto  ulteriori  azioni  di  tutoraggio  con  la  misura  2.2, in relazione   agli  interventi  riferiti  al  "Pacchetto  integrato  di agevolazioni - PIA", le cui modalita' di attuazione, al termine della fase  sperimentale, saranno indicate in analogia a quelle di cui alla Misura in oggetto.  In  sintesi,  le  azioni  di tutoraggio mirano al superamento degli ostacoli  incontrati  dalle  PMI  nella  fase  di  avvio di una nuova iniziativa  di  investimento,  intervenendo  come strumento di aiuto, attraverso un'attivita' di accompagnamento e di orientamento, al fine di raggiungere la massima efficienza nella realizzazione del piano di investimento  e  di  favorire  la crescita e l'innovazione d'impresa. L'attivita'  si  concretizza  attraverso  l'erogazione  di servizi da parte  di operatori qualificati, preselezionati dall'amministrazione, i   quali   metteranno   a   disposizione   dei  beneficiari  servizi professionali  che,  per  tipologia,  possono  essere  ricondotti  ai seguenti ambiti: innovazione e trasferimento tecnologico; logistica e organizzazione;  gestione;  supporto  amministrativo;  marketing  dei prodotti.    Il  comitato  di  sorveglianza  del  P.O.N.  -  Sviluppo imprenditoriale  locale ha approvato il complemento di programmazione nel  quale viene definita l'entita' dell'aiuto concedibile e la quota di  compartecipazione  ai  costi da parte delle imprese beneficiarie. Pertanto,  con  la  presente  circolare,  sono diramate le istruzioni operative  per  dare  attuazione, in via sperimentale, alla misura in oggetto.
  1. Imprese beneficiarie delle attivita' di tutoraggio.  Possono  accedere al "tutoraggio" di cui alla presente circolare le PMI  beneficiarie delle agevolazioni previste dalla Misura 1.1 (legge n.  488/1992  -  Industria)  del  P.O.N.  -  Sviluppo imprenditoriale locale,  nell'ambito delle graduatorie riferite all'ottavo ed al nono bando, rispondenti ai criteri di cui al successivo punto 3.  Ai  fini  della  classificazione dimensionale delle imprese e della definizione  di  PMI  sono utilizzati i criteri di cui al decreto del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato del 18 settembre 1997.  L'ambito  territoriale  di  riferimento  e'  costituito  dalle aree ammesse agli interventi dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).  Sono  escluse  le imprese per le quali non e' applicabile il regime "de minimis".
  2. Soggetti attuatori delle attivita' di tutoraggio e convenzione con il Ministero.  Le  attivita'  di  tutoraggio  nei confronti delle PMI ammesse sono svolte  da  soggetti in possesso di personalita' giuridica, dotati di idonea   struttura  organizzativa  e  che  dispongano  di  personale, strumentazioni e capacita' tecnologiche adeguate ai compiti affidati. Per  lo  svolgimento di tali attivita' possono altresi' candidarsi le universita'  e  gli  altri  enti pubblici di ricerca, in possesso dei requisiti sopra richiamati.  Mediante  gara  pubblica  per  prestazioni  di  servizi, secondo la disciplina  di  cui  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, di seguito  indicato, per brevita', con il termine "Ministero", provvede ad  individuare,  anche  in  relazione  al  prevedibile fabbisogno, i soggetti  attuatori  cui ricorrere per lo svolgimento delle attivita' di tutoraggio, con i quali dara' corso ad apposita convenzione.  La  convenzione definisce le modalita' di affidamento dell'incarico da  parte  del  Ministero,  quelle  di svolgimento delle attivita' da parte   del   soggetto  attuatore  nonche'  il  compenso,  i  vincoli applicabili,  gli  obblighi  di  informativa e di rendicontazione, le modalita' di trasferimento delle risorse ed i casi di risoluzione. La convenzione stabilisce altresi' i compiti di gestione delle procedure amministrative  affidate  dal Ministero al soggetto attuatore, per le quali  e'  prevista  la  corresponsione  di  un compenso addizionale, interamente coperto dalle risorse pubbliche.  Le  iniziative  selezionate  per  le  attivita'  di tutoraggio sono omogeneamente  ripartite  tra  i  soggetti  titolari  di convenzione, secondo criteri di casualita' nell'assegnazione.
  3. Modalita' di selezione delle iniziative beneficiarie.  Le  iniziative  che  possono  essere  ammesse  al tutoraggio devono rispondere ai seguenti criteri:    I. Dimensione d'impresa: piccole e medie imprese;    II. Tipologia di iniziativa: nuovi impianti;    III.   Volume   dell'investimento:  investimenti  superiori  a  2 miliardi di lire.  Sulla  base  delle  risorse  disponibili, il Ministero definisce il numero delle iniziative e, conseguentemente, delle imprese alle quali destinare  le  attivita' di tutoraggio. In particolare, tenendo conto del   prezzo  di  aggiudicazione  dei  servizi,  detto  numero  sara' determinato  considerando  che  per  ogni iniziativa il costo massimo delle attivita' di tutoraggio coperto dalle risorse pubbliche e' pari a 50.000 euro.  Il  numero  di  iniziative  alle  quali  destinare  le attivita' di tutoraggio  e'  quindi ripartito su base regionale, in proporzione al numero  delle  iniziative  della  regione  rispondenti  ai criteri di ammissibilita'  rispetto  al  totale  delle stesse. La valutazione e' effettuata con riferimento alle graduatorie che determinano l'accesso delle imprese agli aiuti di cui alla legge n. 488/1992 e per ciascuno dei  bandi  in  considerazione  (ottavo  e nono bando). Ai fini della determinazione  del  numero  di  iniziative  per ciascuna regione, le iniziative   ammissibili   sono  considerate  senza  distinzione  tra graduatorie speciali ed ordinarie.  Per  ciascuna  regione,  secondo  l'ordine  di posizionamento nelle graduatorie,  con  priorita' per quelle speciali, viene effettuata la selezione  delle  iniziative  per  l'accesso  al  tutoraggio,  fino a saturazione  dei posti disponibili. In via prioritaria, ai fini delle pari  opportunita',  e' operata la selezione delle imprese che, nella domanda  di  accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, abbiano  indicato  quale  rappresentante  legale un soggetto di sesso femminile.  In  presenza  di  un numero sufficiente di iniziative con tali  caratteristiche,  la  riserva per le pari opportunita' copre il 30% del numero dei posti per ciascuna regione.  Il  soggetto  attuatore  prescelto, per ciascuna iniziativa ad esso affidata,  effettua  preventivamente una valutazione circa l'aderenza della  stessa  ai criteri di innovativita' e di rilevanza tecnologica evidenziati dal P.O.N., quali, ad esempio, il grado di competitivita' tecnologica   nel  mercato  di  riferimento;  la  complessita'  delle tecnologie  previste  per gli investimenti, avuto riguardo anche alla dimensione  ed  all'esperienza  dell'impresa;  il grado di "contenuto tecnologico"  dei  prodotti  previsti  per  l'iniziativa  finanziata, tenuto   anche  conto  della  loro  novita'  rispetto  al  mercato  o all'impresa;  l'impegno  dell'impresa  ad aderire alla certificazione ambientale normata (EMAS, ISO 14000).  Esperita  tale  fase,  l'iniziativa  e'  ammessa  ad  utilizzare la fornitura  di  servizi  secondo  un  piano  operativo predisposto dal soggetto  attuatore,  da  sottoporre al Ministero per l'approvazione, previo   esplicito   consenso   sul   piano   da  parte  dell'impresa beneficiaria.  Qualora  l'impresa prescelta non intenda aderire al piano operativo di  tutoraggio  predisposto dal soggetto attuatore, deve evidenziare, in forma scritta, le motivazioni sulle quali fonda la decisione.  Il  Ministero  puo'  disporre  verifiche  e  controlli  in loco per accertare l'effettiva sussistenza di dette motivazioni.
  4. Modalita' di svolgimento delle attivita' di tutoraggio.  4.1. Il piano operativo deve prevedere:    le tipologie dei servizi da erogare;    le modalita' di attuazione;    il numero ed il profilo degli esperti incaricati dell'attuazione;    la  durata  dell'intervento  (che non puo' risultare inferiore ai sei mesi);    gli   obiettivi  perseguiti,  sia  in  termini  quantitativi  che qualitativi;    i costi.  Le  attivita'  di  tutoraggio  sono  svolte  con prestazioni presso l'impresa  beneficiaria  per la durata e nei tempi previsti dal piano operativo  approvato  dal Ministero, mediante l'utilizzo di persone e professionalita' in esso pure indicate.  Ove,  nel  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  avvenuta notifica  del  programma,  il Ministero non manifesti opposizione, il soggetto attuatore puo' procedere alla realizzazione degli interventi concordati.  4.2.  L'incarico  demandato  al  soggetto attuatore puo' richiedere l'erogazione di servizi per:    a) supporto  tecnico  nella  fase  di  avvio  di  nuovi  processi produttivi;    b) tutoraggio  nella  fase  di introduzione di nuove tecnologie e nell'acquisizione di macchinari tecnologicamente avanzati;    c) analisi   delle   combinazioni  prodotti/mercati/tecnologie  e definizione dell'area strategica di affari;    d) tutoraggio  con riferimento alle autorizzazioni amministrative ed  agli  adempimenti  presso  gli enti (comune, camera di commercio, etc.) necessari per l'avvio dell'iniziativa;    e) assistenza legata all'adeguamento alla normativa per la tutela ambientale.  4.3.  Il  costo del tutoraggio e' fissato in relazione al prezzo di convenzione   ed   alla  quantita'  delle  prestazioni  professionali effettivamente   prestate,  nel  rispetto  del  piano  approvato  dal Ministero.   Per   ciascuna  delle  iniziative  ammesse,  le  risorse pubbliche  (FESR e L. 183/87) coprono una quota pari al 90% del costo documentato, fino ad un massimo di 50.000 euro. La parte eccedente e' ad esclusivo carico dell'impresa beneficiaria.  4.4. Al termine delle attivita' di tutoraggio il soggetto attuatore redige  una  relazione finale per ciascuna delle iniziative affidate, sulla  scorta  della  quale,  esperiti gli accertamenti relativi alla realizzazione  del programma, il Ministero provvede alla approvazione finale ed al saldo delle spettanze.  Gli  importi riconosciuti a consuntivo al soggetto attuatore per la realizzazione  degli interventi di tutoraggio non possono superare il limite  massimo  indicato  al momento della approvazione da parte del Ministero  del  piano  operativo di tutoraggio e sono corrisposti per stati  di  avanzamento,  in  numero  non  superiore a quattro, di cui l'ultimo a saldo.  Per gli avanzamenti intermedi il Ministero trattiene una quota pari al   10%   delle   somme   dovute   che   viene  liberata  al  saldo, subordinatamente  alla  presentazione  del  rendiconto  di  tutte  le attivita'   svolte  e  della  documentazione  comprovante  l'avvenuto pagamento della quota degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.  Al  termine  delle  attivita' di tutoraggio le imprese beneficiarie presentano  al  Ministero,  in  busta  chiusa,  una dichiarazione sul gradimento e sul giudizio di efficacia delle prestazioni ricevute.  La  convenzione  prevede  altresi' una quota aggiuntiva, pari al 4% dell'importo   complessivo   per   le   prestazioni   di  tutoraggio, corrisposta  al  saldo ed a totale carico del Ministero, ad integrale forfetaria   copertura   dei   costi  sostenuti  per  le  valutazioni preliminari di ammissibilita' e per la gestione amministrativa.
  5. Attivita' di monitoraggio e verifica di efficacia.  Il  soggetto  attuatore  e' tenuto a trasmettere periodicamente una relazione  sullo  stato  di  avanzamento  dei  servizi  prestati, nel rispetto delle modalita' contemplate dalla convenzione.  Il  soggetto  attuatore  e  l'impresa  beneficiaria sono, altresi', tenuti  a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  l'insorgere di eventi in grado di alterare, compromettere o pregiudicare il regolare svolgimento dell'attivita' di tutoraggio.  Le informazioni relative alle attivita' di tutoraggio sono raccolte in  una  banca  dati  per  i  fini dell'analisi dei risultati e delle ricadute conseguite.
  6. Controlli.  In  ogni fase della realizzazione dell'intervento di tutoraggio, il Ministero  puo' disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, su soggetti  che hanno richiesto l'agevolazione e sui soggetti attuatori della Misura.  Nei  confronti  della  presente  circolare  trovano applicazione le disposizioni  del  regolamento  (CE) n. 438/2001 recante modalita' di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del Consiglio per quanto  riguarda  i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.
  7. Revoca.  Il Ministero puo' disporre la revoca delle agevolazioni nei casi in cui  si  verifichi la revoca di quelle previste ai sensi della Misura 1.1  -  legge  n.  488/1992  -  del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale,   ove   la   motivazione   sia   la   mancata   realizzazione dell'iniziativa da parte dell'impresa beneficiaria ovvero in presenza di gravi irregolarita' commesse da quest'ultima.  Il  provvedimento  di  revoca dispone l'immediata sospensione delle attivita'  di  tutoraggio,  individua  le  prestazioni  indebitamente fruite  e le somme a carico dell'impresa da recuperare, rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali.    Roma, 9 agosto 2001                                                 Il Ministro: Marzano  |  
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