Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 5 aprile 2001 |
Inclusione dell'area comprendente il Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela, ricadente nel comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144; Visto l'art. 146, comma 1, lettera m), del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000, registro n. 2, foglio n. 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1o settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Vista la decisione n. 951, resa in data 13 novembre 1990 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato; Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota prot. n. 27937, 310/98 del 12 gennaio 1998 ha proposto l'inclusione dell'area comprendente il Fosso Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma, area gia' sottoposta parzialmente al disposto dell'art. 21 della legge n. 1089/1939, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Considerato che con nota n. 964, del 6 febbraio 1998, l'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunicava di aver sottoposto all'esame di comitati di settore congiunti per i beni archeologici e ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali la questione della tutela della localita' suddetta avente rilevanza ambientale e archeologica; Considerato che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 13668 del 29 aprile 1998, ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta ai sensi dell'art. 1, lettera m), della legge n. 431/1985, basata sulla perimetrazione elaborata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota prot. n. 27937/97, 310/98 del 12 gennaio 1998 evidenziando come la necessita' di sottoporre a tutela la predetta area corrisponde alle prescrizioni del PTP 15/99, "Valle Aniene", adottato dalla regione Lazio con deliberazione n. 9250 del 7 novembre 1995; Considerato che in ottemperanza agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 la Soprintendenza archeologica di Roma ha comunicato l'avvio del procedimento mediante l'affissione al pubblico della citata proposta di vincolo negli albi di piazza delle Finanze, piazza di Santa Maria Nova, Palazzo Altemps, via di Santa Apollinare dal 14 maggio 1998 al 12 giugno 1998; Considerato che con verbali n. 4 del 2 giugno 1998 e n. 5 del 1o luglio 1998 i comitati di settore per i beni archeologici e ambientali e architettonici riuniti in seduta congiunta, tenendo conto della rilevanza paesaggistica e archeologica dell'area hanno ritenuto piu' appropriata al perseguimento degli obiettivi di tutela l'adozione di un vincolo ai sensi della dell'art. 1, lettera m), della legge n. 431/1985, ribadendo che il perimetro da assumere "ai sensi della legge n. 413/1985, e' il piu' restrittivo risultante dalla sovrapposizione delle planimetrie presentate dalle due Soprintendenze"; Considerato che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 5646 del 4 marzo 1999, in osservanza di quanto richiesto dai comitati di settore per i beni archeologici e ambientali e architettonici riuniti in seduta congiunta come da verbale n. 5 del 1o luglio 1998, ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m), della legge n. 431/1985, ora 146, comma 1, lettera m), del sopracitato decreto legislativo n. 490, del 1999, dell'area comprendente Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma e cosi' delimitata: limite nord della particella 11 del foglio n. 664 all. 235o, limite nord delle particelle 965 e 3200 del foglio catastale n. 664 all. 234o, limite est delle particelle 2396, 2925, 2926, 2927, 2928, del foglio catastale n. 664 all. 234o, via Muraccio di Rischiaro, limite nord delle particelle 2036 e 2041 del foglio catastale n. 664 all. 234o, limite est della particella 2 del foglio n. 664 all. 234o, via Prenestina, limite ovest della particella 2 del foglio n. 664 all. 234o, limite est particella 309, limite sud particella 2904, limite est particella 311, limite sud particelle 311 e 227, limite est particella 227, limite nord e limite ovest particella 2902 del foglio n. 664 all. 234o, limite nord delle particelle 14 e 29 del foglio n. 647, limite nord particelle 28 e 30 del foglio n. 646 all. 225, via G. Candiani, via Prenestina fino al prolungamento di via Trani, via Trani, via Molfetta, viale Alessandrino, limite nord del foglio del catasto n. 945, limite est dei fogli catastali n. 945 e n. 947, via degli Olmi, via L. Sabbati, via F. Bonafede, con esclusione degli immobili distinti al foglio n. 649, all. 321, con le particelle 354, 355, 356, 191, 192, 90, 199, 123, 124, 169, 394, 202, 203, 94, 95, 300, 194, 431, 195, 196, 150, 149, 170, 171, 172, 386, 173, 100, 197, 198, 432, 433, 128, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 125, 126, 138, 184, 200, 183, 185, 186, via delle Passiflore, prolungamento verso sud di via Ghini fino ad incontrare via della Bella Villa, via della Bella Villa direzione est (con esclusione di tutti gli edifici corrispondenti ai numeri civici dispari, dal n. 79 al n. 231), via Tor Tre Teste, via di Casa di Calda limite sud delle particelle 391, 404, 513, 514, 515, del foglio catastale n. 650 fino al G.R.A., (lato esterno) fino al punto di partenza; dal G.R.A. lato esterno, in corrispondenza di via del Cisternino (che si percorre escludendo tutti gli edifici sul lato destro, corrispondenti ai numeri civici dispari), segue il limite nord dell'abitato perimetrato nel piano particolareggiato di zona "O" n. 23, "Valle della Piscina" adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 24 febbraio 1995; la perimetrazione si attesta sul limite ovest del costruito della borgata sopra citata sino all'intersezione dello stesso limite con il fosso affluente destro del Fosso di Tor Tre Teste (fosso della Torre - fosso del Cavaliere), in prossimita' di via delle Amazzoni e, seguendo il medesimo fosso, fino al perimetro dell'abitato individuato dal P.P.Z. n. 23 che si segue verso sud (in corrispondenza di via Laerte) fino all'intersezione con via Casilina che si percorre in direzione Roma; si prosegue lungo la via Casilina in direzione Roma sino all'incrocio con via dei Ruderi di Torrenova che si segue verso nord fino al termine di essa, si prosegue verso ovest fino al G.R.A. e si chiude la perimetrazione proseguendo su quest'ultimo (lato esterno) fino al punto di partenza; Considerato che sono escluse da tale perimetrazione l'area di cui alla convenzione urbanistica Tor Tre Teste n. 1, approvata con D.G.M. n. 5298 del 9 luglio 1982 e con D.C.C. n. 861 dell'8 febbraio 1983, e l'area relativa al comprensorio residenziale Quarticciolo - Tor Tre Teste approvato con D.G.M. n. 3234 del 7 maggio 1969, aggiornato all'ottobre 1974 e approvato dalla Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 4547 del 17 dicembre 1974; Considerato che con nota prot. n. 33291 del 16 novembre 2000 la Soprintendenza archeologica di Roma ha inviato al comune di Roma, nonche' alla regione Lazio e alla provincia di Roma, la proposta di perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla relativa planimetria, richiedendo al comune l'affissione all'albo pretorio in ottemperanza al disposto dell'art. 144, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed evidenziando che la perimetrazione era stata gia' esaminata con esito favorevole dai comitati di settore per i beni ambientali e architettonici ed archeologici riuniti in seduta comune il 1o luglio 1998 con verbale n. 5; Considerato che con nota prot. n. 36435 del 12 dicembre 2000 la Soprintendenza archeologica di Roma, secondo le disposizioni dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Messaggero", di pubblicare per l'edizione del giorno 15 dicembre 2000, l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata proposta di vincolo, quali l'indicazione sintetica dell'area individuata e la comunicazione della data di affissione all'albo pretorio del comune di Roma; Considerato che con successiva nota n. 37492 del 20 dicembre 2000 la citata Soprintendenza informava questo ufficio centrale e l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, quarta divisione, dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, e inoltrava copia della richiesta di pubblicazione della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui citati quotidiani, pubblicata il 15 dicembre 2000 su "Il Messaggero" e il 16 dicembre 2000 su "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica"; Considerato che nella medesima nota prot. n. 36435 si precisava che la citata proposta di vincolo e' stata affissa all'albo pretorio del comune di Roma a partire dal giorno 19 novembre 2000; Considerato che avverso la citata proposta di vincolo non risultano pervenute memorie o osservazioni da parte dei soggetti interessati; Considerato che il territorio in questione ricade nelle aree delle circoscrizioni VII e VIII e possiede caratteristiche paesistico-ambientali con emergenze architettoniche e archeologiche di grande valore storico artistico, poiche' conserva intatte le caratteristiche ambientali e le connotazioni storiche della campagna romana ad est di Roma, presentando un andamento lievemente collinoso con una serie di dorsali separate da fossi volti alla confluenza dell'Aniene, e cioe' i fossi di Tor Tre Teste, di Tor Bella Monaca, di Tor Agnola, inclusi nell'elenco di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1910, e ancora le valli dei Fossi di Quarticciolo, della Cunola e del Fosso di Casa Calda; Considerato che tale area e' stata oggetto nell'antichita' di un'intensa attivita' edificatoria di tracciati stradali principali, come le vie consolari, via Labicana e via Prenestina, e di tracciati secondari di collegamento a vari nuclei insediativi; Considerato che il territorio in questione possiede emergenze architettoniche e archeologiche di grande valore storico artistico, poiche' storicamente connotato dalla presenza di innumerevoli siti e monumenti archeologici, databili dall'era protostorica all'eta' medievale, ed e' caratterizzato dalla presenza in situ di numerosi sepolcri e complessi funerari databili dal III al I secolo a.C., in particolare il mausoleo di Valerio Prisco e quelli rimessi in luce presso la via dei Ruderi di Torrenova; Considerato che all'eta' imperiale sono invece riconducibili i resti degli estesi impianti termali delle ville imperiali e i resti delle ville residenziali, dimore la cui sontuosita' e' testimoniata, inoltre, dai numerosi rinvenimenti del materiale mobile di gran pregio, che e' tuttora conservato presso i musei di tutto il mondo; Considerato che accanto alla presenza dei resti delle ville residenziali si trovano diffusi su tutto il territorio i resti degli acquedotti dell'Appia, della Vergine, dell'Appia Augusta tutti in condotto sotterraneo, evidenti solo per le fasce demaniali dei percorsi, i cippi segnaletici, i pozzi ispettivi, le strade di allacciamento, e l'acquedotto l'Alessandrino che invece si inserisce con un ruolo dominante nel paesaggio del territorio per i tratti continui, grandiosi con i quali attraversa le valli da est a ovest con filari a doppie arcate, come nel tratto dal Casale della Mistica all'attraversamento della Valle del Fosso di Casa Calda e della Cunola a Casale Oddone e a Torre Angela, rappresentando un compendio archeologico di straordinarie valenze paesistiche; Considerato che dalle fonti storiche si evince, inoltre, che l'Alessandrino rimase in funzione fino alla fine del periodo dell'alto medioevo, durante il quale furono edificate le torri che caratterizzano con la loro presenza il contesto topografico, costruite inglobando siti di insediamenti antichi, su percorsi gia' esistenti e ancora in servizio delle trasumanze, quali ad esempio la Torre del Muraccio di Rischiaro, o le torri a catena come Casa Calda; Considerato che tale area risulta un esempio nel quale la diffusissima presenza di antichi insediamenti si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante, non ancora antropizzate dall'inurbamento, in modo da rappresentare un'unita' figurativa ben riconducibile di chiara valenza paesaggistica, archeologica e ambientale; Considerato che tale area e' stata inserita nel PTP 15/9 denominato "Valle dell'Aniene" e approvato con legge regionale del 6 luglio 1998, n. 24; Considerato peraltro che l'inclusione di un'area nel piano territoriale paesistico regionale e' disciplina di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo secondo le disposizioni ex lege n. 1497/1939 o ex lege n. 431/1985, ora confluite nel decreto legislativo n. 490 del 1999, poiche' la disciplina dettata con gli strumenti pianificatori e quella imposta mediante il vincolo di tutela paesaggistica rispondono a differenti finalita': la prima all'utilizzo del territorio e l'altra alla tutela dell' ambiente; Considerata quindi la necessita' e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela; Considerato che con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla citata legge n. 431/1985 ed ora dall'art. 146, comma 1, lettera m), del testo unico con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza; Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioe' quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualita' che e' assurta a valore storico culturale meritevole di protezione; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 30 settembre 1999, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza archeologica di Roma;
Decreta: L'area comprendente Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dell'art. 146, comma 1, lettera m), del titolo II, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza archeologica di Roma provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. l199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 5 aprile 2001 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381 |
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