| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| DECRETO 5 aprile 2001 |  
| Inclusione  dell'area  comprendente  il  Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica,  Casa Calda e Torre Angela, ricadente nel comune di Roma fra le  zone  di  interesse  archeologico  di  cui all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |  
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                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
    Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge 8 ottobre  1997,  n.  352", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;  Visto  l'art.  146,  comma 1, lettera m), del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;  Visto  il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte  dei  conti  il 31 luglio 2000, registro n.  2, foglio n. 16, e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del   1o settembre   2000,  con  il  quale  sono  state  delegate  al Sottosegretario   di   Stato   on.  Giampaolo  D'Andrea  le  funzioni ministeriali  concernenti  la protezione delle bellezze naturali e la tutela  delle  zone  di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;  Vista  la  decisione  n.  951,  resa in data 13 novembre 1990 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato;  Considerato   che   la  Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e architettonici di Roma con nota prot. n. 27937, 310/98 del 12 gennaio 1998 ha proposto l'inclusione dell'area comprendente il Fosso Tor Tre Teste,  Casa  Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di  Roma,  area gia' sottoposta parzialmente al disposto dell'art. 21 della  legge  n.  1089/1939, fra le zone di interesse archeologico di cui  all'art.  146,  lettera  m),  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;  Considerato  che  con  nota  n. 964, del 6 febbraio 1998, l'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunicava  di  aver  sottoposto  all'esame  di  comitati  di settore congiunti  per  i beni archeologici e ambientali e architettonici del Consiglio  nazionale  per  i beni culturali la questione della tutela della localita' suddetta avente rilevanza ambientale e archeologica;  Considerato  che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 13668  del  29  aprile  1998, ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni  ambientali  e  paesaggistici  la proposta ai sensi dell'art. 1, lettera  m),  della  legge  n.  431/1985, basata sulla perimetrazione elaborata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di  Roma  con  nota  prot.  n.  27937/97,  310/98 del 12 gennaio 1998 evidenziando  come  la  necessita' di sottoporre a tutela la predetta area  corrisponde  alle  prescrizioni  del PTP 15/99, "Valle Aniene", adottato dalla regione Lazio con deliberazione n. 9250 del 7 novembre 1995;  Considerato  che  in  ottemperanza agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge   n.   241/1990  la  Soprintendenza  archeologica  di  Roma  ha comunicato l'avvio del procedimento mediante l'affissione al pubblico della  citata proposta di vincolo negli albi di piazza delle Finanze, piazza  di Santa Maria Nova, Palazzo Altemps, via di Santa Apollinare dal 14 maggio 1998 al 12 giugno 1998;  Considerato  che  con  verbali  n.  4  del 2 giugno 1998 e n. 5 del 1o luglio  1998  i  comitati  di  settore  per  i beni archeologici e ambientali  e  architettonici  riuniti  in  seduta congiunta, tenendo conto  della  rilevanza  paesaggistica e archeologica dell'area hanno ritenuto  piu' appropriata al perseguimento degli obiettivi di tutela l'adozione  di  un  vincolo  ai  sensi della dell'art. 1, lettera m), della  legge  n. 431/1985, ribadendo che il perimetro da assumere "ai sensi  della  legge  n.  413/1985,  e' il piu' restrittivo risultante dalla   sovrapposizione   delle   planimetrie  presentate  dalle  due Soprintendenze";  Considerato  che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 5646 del 4 marzo 1999, in osservanza di quanto richiesto dai comitati di  settore  per  i  beni  archeologici e ambientali e architettonici riuniti  in seduta congiunta come da verbale n. 5 del 1o luglio 1998, ha   trasmesso   all'Ufficio   centrale   per  i  beni  ambientali  e paesaggistici  la  proposta  di  inclusione  fra le zone di interesse archeologico  di cui all'art. 1, lettera m), della legge n. 431/1985, ora  146, comma 1, lettera m), del sopracitato decreto legislativo n. 490,  del  1999,  dell'area comprendente Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica,  Casa  Calda  e  Torre Angela ricadente nel comune di Roma e cosi' delimitata:    limite  nord  della  particella  11  del foglio n. 664 all. 235o, limite  nord  delle particelle 965 e 3200 del foglio catastale n. 664 all.  234o, limite est delle particelle 2396, 2925, 2926, 2927, 2928, del  foglio  catastale  n.  664 all. 234o, via Muraccio di Rischiaro, limite  nord delle particelle 2036 e 2041 del foglio catastale n. 664 all. 234o, limite est della particella 2 del foglio n. 664 all. 234o, via  Prenestina,  limite  ovest  della particella 2 del foglio n. 664 all.  234o,  limite  est  particella 309, limite sud particella 2904, limite  est  particella  311, limite sud particelle 311 e 227, limite est  particella  227,  limite nord e limite ovest particella 2902 del foglio  n.  664  all.  234o, limite nord delle particelle 14 e 29 del foglio  n. 647, limite nord particelle 28 e 30 del foglio n. 646 all. 225,  via  G.  Candiani,  via Prenestina fino al prolungamento di via Trani,  via  Trani, via Molfetta, viale Alessandrino, limite nord del foglio del catasto n. 945, limite est dei fogli catastali n. 945 e n. 947,  via degli Olmi, via L. Sabbati, via F. Bonafede, con esclusione degli immobili distinti al foglio n. 649, all. 321, con le particelle 354,  355,  356, 191, 192, 90, 199, 123, 124, 169, 394, 202, 203, 94, 95,  300, 194, 431, 195, 196, 150, 149, 170, 171, 172, 386, 173, 100, 197, 198, 432, 433, 128, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 125,  126,  138,  184,  200,  183,  185,  186,  via delle Passiflore, prolungamento  verso  sud  di  via Ghini fino ad incontrare via della Bella  Villa,  via della Bella Villa direzione est (con esclusione di tutti  gli edifici corrispondenti ai numeri civici dispari, dal n. 79 al  n. 231), via Tor Tre Teste, via di Casa di Calda limite sud delle particelle  391, 404, 513, 514, 515, del foglio catastale n. 650 fino al  G.R.A., (lato esterno) fino al punto di partenza; dal G.R.A. lato esterno,  in  corrispondenza  di  via del Cisternino (che si percorre escludendo  tutti  gli  edifici  sul  lato  destro, corrispondenti ai numeri civici dispari), segue il limite nord dell'abitato perimetrato nel  piano particolareggiato di zona "O" n. 23, "Valle della Piscina" adottato  dal  consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  50 del 24 febbraio  1995;  la  perimetrazione  si  attesta sul limite ovest del costruito  della  borgata  sopra  citata  sino all'intersezione dello stesso  limite  con  il  fosso  affluente destro del Fosso di Tor Tre Teste  (fosso  della  Torre - fosso del Cavaliere), in prossimita' di via  delle  Amazzoni e, seguendo il medesimo fosso, fino al perimetro dell'abitato  individuato dal P.P.Z. n. 23 che si segue verso sud (in corrispondenza  di via Laerte) fino all'intersezione con via Casilina che  si percorre in direzione Roma; si prosegue lungo la via Casilina in  direzione  Roma sino all'incrocio con via dei Ruderi di Torrenova che  si  segue  verso nord fino al termine di essa, si prosegue verso ovest  fino  al  G.R.A.  e si chiude la perimetrazione proseguendo su quest'ultimo (lato esterno) fino al punto di partenza;  Considerato  che  sono escluse da tale perimetrazione l'area di cui alla convenzione urbanistica Tor Tre Teste n. 1, approvata con D.G.M. n. 5298 del 9 luglio 1982 e con D.C.C. n. 861 dell'8 febbraio 1983, e l'area  relativa  al comprensorio residenziale Quarticciolo - Tor Tre Teste  approvato  con  D.G.M.  n.  3234 del 7 maggio 1969, aggiornato all'ottobre  1974  e  approvato  dalla Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 4547 del 17 dicembre 1974;  Considerato  che  con  nota  prot. n. 33291 del 16 novembre 2000 la Soprintendenza  archeologica  di  Roma  ha inviato al comune di Roma, nonche'  alla  regione Lazio e alla provincia di Roma, la proposta di perimetrazione  della zona da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 146,  comma  1,  lettera m), del decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla relativa planimetria, richiedendo al  comune l'affissione all'albo pretorio in ottemperanza al disposto dell'art.   144,   comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo  ed evidenziando che la perimetrazione era stata gia' esaminata con esito favorevole   dai   comitati  di  settore  per  i  beni  ambientali  e architettonici  ed archeologici riuniti in seduta comune il 1o luglio 1998 con verbale n. 5;  Considerato  che  con  nota  prot. n. 36435 del 12 dicembre 2000 la Soprintendenza   archeologica   di   Roma,  secondo  le  disposizioni dell'art.  140,  comma  6,  del citato decreto legislativo n. 490 del 1999,   chiedeva   ai   quotidiani  "Il  Corriere  della  Sera",  "La Repubblica"  e  "Il  Messaggero",  di  pubblicare  per l'edizione del giorno   15   dicembre   2000,  l'annuncio  contenente  gli  elementi essenziali  della  citata  proposta  di  vincolo, quali l'indicazione sintetica  dell'area  individuata  e  la  comunicazione della data di affissione all'albo pretorio del comune di Roma;  Considerato  che  con successiva nota n. 37492 del 20 dicembre 2000 la   citata   Soprintendenza  informava  questo  ufficio  centrale  e l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e  storici,  quarta divisione, dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, e inoltrava  copia  della  richiesta di pubblicazione della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui citati quotidiani, pubblicata il 15 dicembre  2000  su  "Il  Messaggero"  e  il  16  dicembre 2000 su "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica";  Considerato che nella medesima nota prot. n. 36435 si precisava che la  citata proposta di vincolo e' stata affissa all'albo pretorio del comune di Roma a partire dal giorno 19 novembre 2000;  Considerato che avverso la citata proposta di vincolo non risultano pervenute memorie o osservazioni da parte dei soggetti interessati;  Considerato  che il territorio in questione ricade nelle aree delle circoscrizioni    VII    e    VIII    e    possiede   caratteristiche paesistico-ambientali  con  emergenze architettoniche e archeologiche di  grande  valore  storico  artistico,  poiche'  conserva intatte le caratteristiche  ambientali e le connotazioni storiche della campagna romana  ad est di Roma, presentando un andamento lievemente collinoso con  una  serie  di  dorsali  separate da fossi volti alla confluenza dell'Aniene,  e  cioe' i fossi di Tor Tre Teste, di Tor Bella Monaca, di  Tor Agnola, inclusi nell'elenco di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 146  del 22 giugno 1910, e ancora le valli dei Fossi di Quarticciolo, della Cunola e del Fosso di Casa Calda;  Considerato  che  tale  area  e'  stata  oggetto nell'antichita' di un'intensa  attivita'  edificatoria di tracciati stradali principali, come  le vie consolari, via Labicana e via Prenestina, e di tracciati secondari di collegamento a vari nuclei insediativi;  Considerato  che  il  territorio  in  questione  possiede emergenze architettoniche  e  archeologiche di grande valore storico artistico, poiche'  storicamente connotato dalla presenza di innumerevoli siti e monumenti   archeologici,  databili  dall'era  protostorica  all'eta' medievale,  ed  e'  caratterizzato dalla presenza in situ di numerosi sepolcri  e  complessi funerari databili dal III al I secolo a.C., in particolare  il  mausoleo  di Valerio Prisco e quelli rimessi in luce presso la via dei Ruderi di Torrenova;  Considerato  che  all'eta'  imperiale  sono  invece riconducibili i resti  degli  estesi impianti termali delle ville imperiali e i resti delle  ville residenziali, dimore la cui sontuosita' e' testimoniata, inoltre,  dai  numerosi  rinvenimenti  del  materiale  mobile di gran pregio, che e' tuttora conservato presso i musei di tutto il mondo;  Considerato  che  accanto  alla  presenza  dei  resti  delle  ville residenziali  si trovano diffusi su tutto il territorio i resti degli acquedotti  dell'Appia,  della  Vergine,  dell'Appia Augusta tutti in condotto  sotterraneo,  evidenti  solo  per  le  fasce  demaniali dei percorsi,  i  cippi  segnaletici,  i  pozzi  ispettivi,  le strade di allacciamento,  e l'acquedotto l'Alessandrino che invece si inserisce con  un  ruolo  dominante  nel  paesaggio del territorio per i tratti continui,  grandiosi  con  i quali attraversa le valli da est a ovest con  filari a doppie arcate, come nel tratto dal Casale della Mistica all'attraversamento  della  Valle  del  Fosso  di  Casa Calda e della Cunola  a Casale Oddone e a Torre Angela, rappresentando un compendio archeologico di straordinarie valenze paesistiche;  Considerato  che  dalle  fonti  storiche  si  evince,  inoltre, che l'Alessandrino   rimase  in  funzione  fino  alla  fine  del  periodo dell'alto  medioevo,  durante  il quale furono edificate le torri che caratterizzano   con   la  loro  presenza  il  contesto  topografico, costruite  inglobando  siti di insediamenti antichi, su percorsi gia' esistenti  e ancora in servizio delle trasumanze, quali ad esempio la Torre del Muraccio di Rischiaro, o le torri a catena come Casa Calda;  Considerato   che  tale  area  risulta  un  esempio  nel  quale  la diffusissima    presenza   di   antichi   insediamenti   si   integra perfettamente  con  le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante,  non  ancora  antropizzate  dall'inurbamento, in modo da rappresentare   un'unita'  figurativa  ben  riconducibile  di  chiara valenza paesaggistica, archeologica e ambientale;  Considerato che tale area e' stata inserita nel PTP 15/9 denominato "Valle  dell'Aniene"  e  approvato  con  legge regionale del 6 luglio 1998, n. 24;  Considerato   peraltro   che  l'inclusione  di  un'area  nel  piano territoriale  paesistico  regionale  e'  disciplina di tutela diversa dall'imposizione  di  un  vincolo  secondo le disposizioni ex lege n. 1497/1939   o   ex  lege  n.  431/1985,  ora  confluite  nel  decreto legislativo  n.  490  del 1999, poiche' la disciplina dettata con gli strumenti  pianificatori  e  quella  imposta  mediante  il vincolo di tutela  paesaggistica  rispondono  a  differenti  finalita': la prima all'utilizzo del territorio e l'altra alla tutela dell' ambiente;  Considerata   quindi  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  un provvedimento   che   garantisca  una  tutela  efficace  ed  unitaria dell'area  predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di  valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;  Considerato  che  con  circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994  si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di interesse   archeologico  dalla  citata  legge  n.  431/1985  ed  ora dall'art. 146, comma 1, lettera m), del testo unico con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la  interrelazione  fra  i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;  Rilevato  da  quanto  sopra  esposto,  che il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse  archeologico,  indicate all'art. 146, comma 1, lettera m), del   decreto   legislativo   n.   490   del   1999,   per  i  valori archeologico-monumentali  ed ambientali insiti e per l'attitudine che il  suo  profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del   patrimonio  archeologico  di  rilievo  nazionale,  cioe'  quale territorio  delle  presenze  di rilievo archeologico, qualita' che e' assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di autorizzazione, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n.  490 del 1999, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a consentire la dovuta valutazione ministeriale;  Considerato  che  i  comitati  di  settore  per i beni ambientali e architettonici  e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 30 settembre  1999,  hanno  espresso parere favorevole in ordine alla proposta  formulata  dalla  predetta  Soprintendenza  archeologica di Roma;
                                Decreta:  L'area  comprendente  Fosso  di  Tor  Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda  e  Torre  Angela  ricadente  nel  comune  di  Roma, nei limiti sopradescritti  e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte  integrante  del  presente  decreto, e' compresa tra le zone di interesse  archeologico  indicate dell'art. 146, comma 1, lettera m), del titolo II, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.  La  Soprintendenza  archeologica  di  Roma  provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  e  dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che copia della Gazzetta Ufficiale   stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n. l199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.    Roma, 5 aprile 2001                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
  Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381  |  
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