IL DIRETTORE GENERALE                   del Dipartimento della qualita'              dei prodotti agroalimentari e dei servizi
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata  del  vino  "Ruche'" di Castagnole Monferrato ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a denominazione   di   origine   controllata   "Ruche'"  di  Castagnole Monferrato  previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidita' totale minima del vino  a  denominazione  di  origine controllata "Ruche' di Castagnole Monferrato"  formulati  dal  Comitato  stesso  nella  riunione del 18 luglio 2001;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata  "Ruche'"  di  Castagnole  Monferrato,  in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;                              Decreta:                           Articolo unico  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine   controllata  "Ruche'"  di  Castagnole  Monferrato  previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 luglio 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |