Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 25 luglio 2001 |
Determinazione del parametro PG per l'anno 2000 e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 174/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 luglio 2001; Premesso che: l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), definisce le componenti dell'opzione tariffaria TV 1; l'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 204/99 prevede che gli esercenti autocertifichino per ciascuna tipologia di utenza la compatibilita' di ogni opzione tariffaria base con il vincolo V2, come definito dal medesimo articolo; l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari relativi all'anno precedente; l'art. 9, comma 9.2, lettera a), della deliberazione n. 204/99, stabilisce che i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza, concorrono alla definizione dei ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia di utenza; l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, definisce le modalita' d rimborso dei ricavi eccedentari; l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica; l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00) ha fissato il prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso stimato dall'autorita' PG di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99, pari a 49,6 lire/kWh; l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 112/00, ha abrogato il secondo periodo dell'art. 18, comma 18.5, della deliberazione n. 204/99, che prevedeva che il gettito derivante dall'applicazione della parte B della tariffa fosse incluso nel calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della medesima deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), ha soppresso, a partire dal 1o gennaio 2001, la parte B della tariffa elettrica; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 332 del 3 dicembre 1983; Viste: la deliberazione n. 204/99; la deliberazione n. 205/99; la deliberazione n. 112/00; la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000; la deliberazione n. 230/00; la comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 gennaio 2000, recante modalita' applicative delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, n. 205/99 e n. 206/99; Visto il documento per la consultazione 20 febbraio 2001 "Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica" (Prot. AU/00/037); Considerato che: la componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato effettivamente registrato nell'anno (PG), richiamato nel seguito anche come parametro PG, mentre la componente unitaria della tariffa TV2 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato stimato dall'Autorita' (PG) e pubblicato prima dell'inizio di ciascun bimestre; conseguentemente, per garantire il rispetto del vincolo V2, l'esercente deve prevedere nelle opzioni tariffarie base una componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica parametrata alla componente unitaria della tariffa TV2 a copertura di tali costi e non alla componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1; i ricavi a copertura dei costi di acquisto ottenuti applicando la tariffa TV2 possono risultare sia superiori, sia inferiori a quelli ammessi dal vincolo V1, come conseguenza delle variazione dei profili effettivi di consumo rispetto a quelli previsti; tali variazioni non sono controllate dall'esercente e possono produrre potenziali squilibri economico-finanziari in capo all'esercente; le modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari definite dall'art. 9, comma 9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99, nel caso di cessione dei rami di azienda risultano non definite; per l'anno 2000 e' rimasta in vigore la parte B della tariffa elettrica e che, essendo la medesima parte B della tariffa elettrica esclusa dai ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo V1 di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99, cio' ha comportato una riduzione dell'ammontare complessivo dei ricavi tariffari rispetto ai quali viene effettuata detta verifica; di conseguenza, la riduzione della base su cui sono calcolati i ricavi eccedentari rende piu' probabile il superamento dei ricavi ammessi rispetto al caso in cui tutti i ricavi a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica vengano considerati ai fini alla verifica del vincolo V1; Ritenuta la necessita' di: fissare, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro PG ad un livello che ne garantisca la piena compatibilita' con il vincolo V2 fissato ex ante dall'Autorita'; integrare le disposizioni in materia di accredito dei ricavi eccedentari con norme da applicarsi nei casi di cessione di rami d'azienda; prevedere l'obbligo in capo a ciascun esercente di comunicare all'Autorita' l'avvenuto accredito o rimborso dei ricavi eccedentari; aumentare, relativamente all'anno 2000, dal 5% all'8% la soglia di applicazione delle differenti modalita' di accredito e rimborso dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere a) e b), della deliberazione n. 204/99; differire i termini per la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni, integrate come segue: a) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni; b) deliberazione n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000. |
| Art. 2. Determinazione del parametro PG di cui all'art. 6 comma 6.3, della deliberazione n. 204/99 2.1. Il parametro PG di cui all'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, per l'anno 2000 e' fissato pari a 49,6 lire/kWh. |
| Art. 3. Vincolo V1 3.1. All'art. 9 della deliberazione n. 204/99, dopo il comma 9.5, sono inseriti i seguenti commi: "9.6. Ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui (al precedente comma 9.5, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato. 9.7. Nei casi di trasferimento di un ramo di azienda dell'esercente, ai fini degli eventuali accrediti dovuti ai sensi all'art. 9, comma 9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda, entro il termine di cui al precedente comma 9.1, comunica all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda l'ammontare complessivo da accreditare ai clienti trasferiti di ciascuna tipologia d'utenza, nonche' ogni informazione necessaria ai fini dei medesimi accrediti. 9.8. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma 9.7 da accreditare ai clienti trasferiti e' calcolato per ciascuna tipologia di utenza in proporzione al rapporto tra gli addebiti tariffari relativi ai clienti trasferiti e gli addebiti tariffari relativi all'insieme dei clienti della tipologia di utenza, entrambi riferiti all'anno al quale gli accrediti si riferiscono. 9.9. L'esercente che acquisisce il ramo d'azienda effettua gli accrediti secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 9.7 e, entro il termine di cui al precedente comma 9.6, comunica all'esercente cedente e all'Autorita' l'ammontare complessivamente accreditato, per ciascuna tipologia d'utenza, ai clienti acquisiti in seguito al trasferimento del ramo d'azienda. 9.10. Salvo diverso accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 9.9, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda versa all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda un importo pari all'ammontare complessivamente accreditato di cui al medesimo comma 9.9". 3.2. All'art. 9 della deliberazione n. 204/99 la lettera c), del comma 9.3 e' soppressa. 3.3. Ai fini dell'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, l'esercente trasmette all'Autorita' i moduli compilati, secondo le indicazioni riportate nelle note, di cui alle schede da n. 1 a n. 4 allegate. |
| Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 4.1. Per l'accredito ed il rimborso dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, la soglia di applicazione delle modalita' di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere a) e b), della deliberazione n. 204/99, e' aumentata dal 5% all'8%. 4.2. Per l'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, il termine di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99 e' differito al 14 settembre 2001. 4.3. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it ed entra in vigore alla data della pubblicazione. Milano, 25 luglio 2001 Il presidente: Ranci |
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