Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 luglio 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Katayama Patricia del titolo professionale brasiliano quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Katayama Patricia, nata a Sao Paulo (Brasile) il 21 agosto 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di abogado di cui e' in possesso, come attestato dall'"Ordem dos Advogados" di Sao Paulo cui la richiedente e' iscritta dal 29 agosto 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em direito conseguito il 5 maggio 1999, presso la "Universidade Mackenzie" di Sao Paulo; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa conferenza di servizi; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Katayama Patricia, nata a Sao Paulo (Brasile) il 21 agosto 1965, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 20 luglio 2001 p. Il direttore generale: Rettura |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1o dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti. e) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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