| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA |  
| ORDINANZA 7 luglio 2001 |  
| Integrazione  alle  ordinanze commissariali n. 155 del 6 agosto 1999, n.   174   del   6 dicembre 1999   e   n.   196   del  5 giugno 2000. Approvvigionamento  idropotabile  del comune di La Maddalena - Misure urgenti   per   la  razionalizzazione  del  sistema  di  adduzione  e distribuzione della risorsa idrica. (Ordinanza n. 250). |  
  |  
 |  
                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
    Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;  Vista  l'ordinanza  del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999,   art.  7,  con  cui  il  presidente  della  regione  Sardegna, commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica,  e'  stato  anche incaricato       di       assicurare      l'integrazione      urgente dell'approvvigionamento  idrico  nell'isola  di  La  Maddalena  anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa;  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  157 del 6 agosto 1999 con la quale  il  direttore  dell'ufficio  del  commissario, avv. Gianfranco Duranti,  e'  stato nominato sub-commissario delegato per le funzioni attuative  di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno predetta ed alle conseguenti ordinanze commissariali;  Atteso  che  il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via  definitiva  le  ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del  6 agosto 1999  un  programma di interventi di "Razionalizzazione del  sistema  di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione  del  sistema  di  distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena";  Atteso  che  tale  programma  e'  stato successivamente integrato e modificato  con  ordinanze commissariali n. 174 del 6 dicembre 1999 e n.  196  del  5 maggio  2000  allo  scopo  di superare le difficolta' operative riscontrate;  Atteso  che  con la sopra citata ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000 la  prefettura  di  Sassari  e'  stata  incaricata  di  assicurare il costante     monitoraggio    dell'attuazione    delle    disposizioni dell'ordinanza  stessa da parte del comune di La Maddalena e da parte dell'Ente   sardo  acquedotti  e  fognature  (E.S.A.F.)  e  di  darne comunicazione al commissario governativo;  Visti  i  rapporti  di  monitoraggio comunicati dalla prefettura di Sassari a far data dall'ordinanza predetta;  Atteso  che, in data 6 luglio 2001, su convocazione del commissario governativo  si e' tenuta, presso la sede del comune di La Maddalena, una  riunione  finalizzata  alla  verifica  congiunta  dello stato di attuazione  delle ordinanze sopra citate con la partecipazione, oltre che del rappresentante del commissario governativo, del sig. prefetto di  Sassari,  accompagnato  dal  funzionario  incaricato  di svolgere l'attivita'  di  monitoraggio,  del  sig.  sindaco  del  comune di La Maddalena,  del sig. assessore dei lavori pubblici del comune stesso, del  sig.  segretario  e  di  un dirigente e staff tecnico del comune medesimo,  del sig. presidente dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.),  del  sig.  direttore  generale e di un dirigente e staff tecnico   dell'Ente   stesso,   e  dal  rappresentante  del  servizio protezione    civile    dell'assessorato   regionale   della   difesa dell'ambiente;  Atteso  che, nel corso di tale riunione, al fine di dare conclusiva attuazione al piu' rilevante e prioritario adempimento previsto dalle ordinanze   sopra   citate,   e'  stata  concordemente  convenuta  la necessita',  allo  stato  attuale delle attivita' gia' svolte ed alla luce  delle  persistenti  ed insuperabili difficolta' riscontrate nel dare   attuazione   alle   ordinanze   stesse   nella  configurazione dell'intervento  per  ultimo come delineato nell'ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000, di disporre l'immediato trasferimento in gestione, dal comune  di La Maddalena all'E.S.A.F. e nello stato in cui attualmente si  trovano, senza alcun ulteriore preventivo intervento da parte del comune  di  La  Maddalena,  delle  due condotte di approvvigionamento dell'isolacon  provenienza  da Palau e da Cannigione sino ai serbatoi di  Sasso  Rosso  e Mongiardino, nonche' dei due serbatoi stessi e di disporre che tutti gli ulteriori interventi di ottimizzazione di tale rete  di  adduzione siano effettuati direttamente dall'E.S.A.F. quale gestore della rete stessa;  Atteso  che  l'E.S.A.F.  si e' impegnato a fornire, a seguito della presa  in  consegna  della  gestione  delle  condotte  e dei serbatoi predetti,  una  portata  costante  e  continua  non  inferiore  a 110 lit./sec.;  Atteso  che,  sulla  base  degli  esiti della riunione predetta, si rende  necessario impartire le conseguenti disposizioni commissariali ad integrazione di quelle precedentemente adottate;  Atteso  inoltre  che,  con  riferimento alle altre problematiche di distribuzione  interna all'isola di La Maddalena della risorsa idrica addotta  con  le  predette  infrastrutture,  gli interventi relativi, indicati   nelle  ordinanze  pregresse,  sono  in  corso  ma  che  le difficolta'  operative  riscontrate  ed  illustrate  nel  corso della riunione  medesima suggeriscono l'adozione di misure piu' incisive la cui  attuazione  richiede  strumenti  gestionali  diversi  da  quelli attualmente disponibili;  Atteso   che   nel   corso  della  riunione,  sul  tema,  e'  stata unanimamente  convenuta  l'urgenza  di un approfondimento i cui esiti dovranno  essere  esaminati  nel  corso  di  un  prossimo incontro da fissare entro breve termine;  Fermo  restando  quanto  disposto  con  le  ordinanze  n.  155  del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000, in quanto compatibile con la presente ordinanza;                               Ordina:                               Art. 1.  1. Il  comune di La Maddalena e l'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature,   adotteranno,   con   immediatezza,   tutti  gli  atti  e provvedimenti di rispettiva competenza e tutti gli atti convenzionali necessari  affinche', entro e non oltre sette giorni dalla data della presente ordinanza, la gestione delle strutture di approvvigionamento idrico  dell'isola  di  La  Maddalena,  come  sotto  specificate, sia assunta dall'E.S.A.F. stesso, sotto la piena e totale responsabilita' di quest'ultimo:    a) condotta del Ø 400 in ghisa tratto viale Mirabello - serbatoio Mongiardino;    b) serbatoio  di Mongiardino, compreso l'impianto di sollevamento per Sasso Rosso;    c) condotta in acciaio Ø 300 dal partitore di porto Palma Caprera - acquedotto Puzzoni;    d) condotta  premente  Ø  300 in ghisa tratto Mongiardino - Sasso Rosso;    e) serbatoio di Sasso Rosso di 4.500 mc. Con competenze ESAF sino all'uscita  dell'acqua,  registrata  al contattore, cioe' a "bocca di serbatoio".  2. L'E.S.A.F.,  Ente  sardo  acquedotti  e  fognature,  assunta  la gestione    delle    infrastrutture    predette,   realizzera',   con immediatezza,   il  by-pass  del  serbatoio  dell'acquedotto  con  la condotta   per   Mongiardino,   sostituira'   le   elettropompe   del sollevamento  in  linea  in  localita'  Moneta  - Carone e, comunque, realizzera'  tutti  gli  interventi  necessari  od  opportuni  per la massima   ottimizzazione   dell'adduzione   di   risorsa  idrica  nel territorio del comune di La Maddalena.  3. L'E.S.A.F.,  Ente  sardo  acquedotti e fognature, garantira' una portata costante e continua, nelle condotte predette, non inferiore a 110 lit./sec.  4. L'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature, gestira' anche le seguenti  utenze  in  foranea  presenti  nell'isola  di Caprera: CVC, stagnali, Club Mediterranee ed eventuali altre utenze preesistenti.  5. Il  comune di La Maddalena fornira' tutta l'assistenza tecnica e la  collaborazione necessaria all'E.S.A.F. per la realizzazione degli interventi predetti.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Resta fermo il costante monitoraggio, da parte della prefettura di  Sassari,  dell'attuazione  delle ordinanze commissariali e l'alta sorveglianza  della  prefettura stessa affinche' siano osservate, nei termini previsti, le disposizioni di cui alla presente ordinanza.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.  La   presente   ordinanza   e'  immediatamente  esecutiva  e  sara' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, ai sensi  dell'art.  5,  comma  6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.    Cagliari, 7 luglio 2001                                   Il commissario governativo: Floris  |  
|   |  
 
 | 
 |