Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 agosto 2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per la regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di mercato -
Direzione generale per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99, del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2, che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varieta' di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante: "norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti";
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varieta' di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola e vini base spumante;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Lazio, relativamente ai vitigni seguenti: Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon.
2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 13 agosto 2001
Il direttore generale: Petroli
 
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