Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2001 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura |
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SEZIONE I
Istruzioni per la segnalazione
A) GENERALITA' DELLA RILEVAZIONE A1. Oggetto La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1. A partire dalla segnalazione relativa al terzo trimestre del 2001, le operazioni andranno ripartite nelle nuove classi di importo denominate in euro, al fine di facilitare il passaggio al nuovo metro monetario. A2. Soggetti tenuti alla rilevazione La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attivita' sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresi' esonerate dall'invio della segnalazione le societa' costituite ai sensi della legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includera' anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operativita' complessiva dei soggetti interessati dalla fusione. Lo schema di segnalazione e' unico; pertanto, a prescindere dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate. A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo: a) 1o gennaio - 31 marzo; b) 1o aprile - 30 giugno; c) 1o luglio - 30 settembre; d) 1o ottobre - 31 dicembre. I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento. A4. Modalita' di inoltro I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalita' e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni. B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine. B1. Operazioni incluse Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalita1: Cat. 1. Apertura di credito in c/c Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facolta' di ripristinare le disponibilita'. Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonche' gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato. E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia. Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per `altri intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale. Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario. Cat. 3. Credito personale Rientrano in questa categoria i prestiti che: (a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attivita' professionale del cliente (ad es. prestiti personali); 1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi. (b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento. In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potra' disporne per la finalita' comunicata al mutuatario, oppure per altre finalita'. Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c. E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi. Cat. 4. Credito finalizzato Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o piu' specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, anche se connessi con l'utilizzo di carte di credito. In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente. Cat. 5. Factoring Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo o "pro soluto , dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione. E' richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri. Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991. Cat. 6. Leasing Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facolta' di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore. E' richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni. Cat. 7. Mutui Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il tasso variabile e' quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o piu' momenti, nonche' quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato. I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente e' calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata e' determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, finanziamenti effettuati tramite l'utilizzo di carte di credito non relativi all'acquisto di beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, etc.). La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori e alle "unita' produttive private (cfr. successivo punto B3). E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione e' effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito e' erogato per il tramite di societa' con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore. Rientrano in questa categoria anche i prestiti che il soggetto mutuatario rimborsa conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a prelevare una quota della propria retribuzione e a versarla al creditore.
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I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui). Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano gia' previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. Le operazioni in pool, cioe' i finanziamenti erogati da due o piu' intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento. B2. Operazioni escluse Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni2: 1) operazioni con non residenti. Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana; ---- 2 Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996). 2) operazioni in valuta. A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM. Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute; 3) posizioni classificate a sofferenza. Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento. 4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione. Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool di intermediari (o un intermediario "monoaffidante ), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attivita' (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni: - la controparte risulti indebitata presso una pluralita' di intermediari; - il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non piu' di 12 mesi. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento. 5) operazioni a tasso agevolato. Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamita' naturali o altri eventi di carattere straordinario; 6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati. Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo. Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore: a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di societa' del gruppo di appartenenza; b) ad altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a). In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonche' di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il prime rate (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati e' determinata dalla misura del tasso risultante. 7) finanziamenti revocati. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento. 8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito. 9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento; 10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. `finanziamenti di marca) concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura; 11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza; 12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di `obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilita' in azioni di societa' terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista. 13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge. B3. Controparte rilevante Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori e le "unita' produttive private , secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori. In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600; Fanno parte delle "unita' produttive private le societa' del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061). Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con: - le Amministrazioni pubbliche (Settore 001); - le Societa' finanziarie (Settore 023); - le Societa' non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047; - le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008); - il Resto del mondo (Settore 007); - le Unita' non classificabili e non classificate (Settore 099). B4. Classi di importo Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1. Ogni singolo finanziamento ("rapporto ) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato. Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario. Il fido accordato da prendere in considerazione e' quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti). Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo3 deve essere considerato l'importo erogato). Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. `maxicanone' e/o di eventuali anticipi. Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato. In caso di "fidi promiscui , che prevedono cioe' per il cliente la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita' di utilizzo e' data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI C1. Dati da segnalare Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni: 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG); 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario; 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita' indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente applicata; 4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto. C2. Base di calcolo dei dati da segnalare Sono assoggettati alla rilevazione: a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti). 3 Per `crediti acquistati a titolo definitivo' si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si e' verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento. I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo. C3. Metodologie di calcolo del TEG La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate: a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring) La formula per il calcolo del TEG e' la seguente: -------------------------------------------------- | INTERESSI X 36.500 ONERI X 100 | | TEG = ------------------- + -----------------| | NUMERIDEBITORI ACCORDATO | --------------------------------------------------
dove: - gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate; - i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali ed i "giorni . Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di quello "facciale ; - gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre; - per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4. b) Altre categorie di operazioni In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG e' la seguente: ----> Vedere formula <----
dove: i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K e' il numero d'ordine di un "prestito ; K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso ;
A è l'importo del "prestito numero K; k
A' è l'importo della "rata di rimborso numero K'; k' m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito ; m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso ;
t è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la k data del "prestito n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti da 2 a m;
t è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la k' data del "prestito n. 1 e le date delle "rate di rimborso da 1 a m'. Per "rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito `revolving', nell'utilizzo delle carte di credito) si puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilita' di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra' essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia). C4. Trattamento degli oneri e delle spese Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente ); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di fine locazione contrattuale); Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; 4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita', disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore; Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono esclusi: a) le imposte e tasse; b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali); c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria); g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5; Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo; la ripartizione pro quota andra' riferita anche al fido accordato. Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica. In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione puo' essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicita' all'entita' di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare `ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela puo' essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati. C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorche' il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale e' stata applicata. |
| Allegato 1 ----> Vedere Allegato <---- SEZIONE II
Modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni
1) Premessa. Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica. 2) Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE e "TIPBAINF . Nella compilazione del record di "testa (ANABI) e del record di "coda (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE deve essere indicato il valore 426. Il campo "TIPBAINF (base informativa) del record "identificativo movimento (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7 (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura). 3) Modalita' di segnalazione dei dati. I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unita'. La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo. 4) Sistema delle codifiche. a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2). L'informazione e' richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono: 69 - fino a 1.500 euro 97 - fino a 5.000 euro 98 - fino a 25.000 euro 88 - fino a 50.000 euro 40 - da oltre 1.500 euri fino a 5.000 euro 42 - da oltre 5.000 euri fino a 15.000 euro 43 - da oltre 5.000 euri fino a 25.000 euro 44 - da oltre 15.000 euri fino a 25.000 euro 45 - da oltre 25.000 euri fino a 50.000 euro 76 - da oltre 50.000 fino a 100.000 euro 77 - oltre 100.000 euro b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2). Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono: 13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario; 14 numero rapporti su cui e' stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario; 15 percentuale commissione di massimo scoperto; 16 numero rapporti su cui e' stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto. c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2). Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono: 1 fino a 18 mesi 2 oltre 18 mesi 3 imprecisabile o irrilevante d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento - lunghezza 1). Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1 per entrambe le informazioni. 5) Schemi di segnalazione. Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2. 6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari. Il raccordo di massima tra le segnalazioni di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura sono riportate nell'allegato 3. |
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