| Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 3 agosto 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo  di controllo "INEQ - Istituto nord est qualita'",  in  Villanova  di San Daniele del Friuli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad",   registrata   in   ambito  Unione  europea  ai  sensi  del regolamento (CEE) 2081/92. |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE                   del Dipartimento della qualita'              dei prodotti agroalimentari e dei servizi
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;  Visto  il  regolamento della Commissione CE n. 1263/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di  origine  protetta  "Valle  d'Aosta Lard d'Arnad" nel quadro della procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;  Vista  il  parere  favorevole espresso dalla regione autonoma Valle d'Aosta  relativamente alla designazione di "INEQ - Istituto nord est qualita'" quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;  Vista la documentazione agli atti del Ministero;  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29  maggio  1998,  n.  61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162,  del  14 luglio  1998,  con  particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;  Considerato  che  "INEQ - Istituto nord est qualita'", risulta gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;                              Decreta:                               Art. 1.  L'organismo  di  controllo "INEQ - Istituto nord est qualita'", con sede  in  via  Nazionale, 33/35 - Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le   denominazioni   di   origine   protetta  (DOP),  le  indicazioni geografiche  protette  (IGP)  e le attestazioni di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi   del  comma  7  dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999,  e' autorizzato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della legge n. 526/1999,  a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di  origine  protetta  "Valle  d'Aosta  Lard  d'Arnad", registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'autorizzazione  di  cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "INEQ - Istituto  nord est qualita'" del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma  4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti  piu'  in  possesso  dei  requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'organismo   privato   autorizzato   "INEQ  -  Istituto  nord  est qualita'", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza,  il  proprio  manuale della qualita', le procedure di controllo  cosi'  come  presentate  ed esaminate, senza il preventivo assenso  dell'autorita'  nazionale competente e provvede a comunicare ogni   variazione   concernente   gli   agenti   vigilatori  indicati nell'elenco  compreso  nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo   sono   sottoposte  a  giudizio  dell'autorita'  nazionale competente,  sono identiche per tuffi i richiedenti la certificazione e   non   possono   essere   variate   senza  il  preventivo  assenso dell'autorita'  nazionale  medesima; le tariffe possono prevedere una quota  fissa  di  accesso  ai  controlli  ed  una  quota variabile in funzione  della  quantita'  di prodotto certificata. I controlli sono applicati   in   modo  uniforme  per  tutti  gli  utilizzatori  della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad".  |  
|   |                                 Art. 4.  L'organismo  autorizzato "INEQ - Istituto nord est qualita'" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che   sulle   confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad", venga apposta   la  dicitura:  "Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92".  |  
|   |                                 Art. 5.  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed   e'   rinnovabile.   Nell'ambito   del   periodo   di   validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di controllo "INEQ - Istituto nord est  qualita'"  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.  |  
|   |                                 Art. 6.  L'organismo   autorizzato  "INEQ  -  Istituto  nord  est  qualita'" comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad" mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.  |  
|   |                                 Art. 7.  L'organismo autorizzato "INEQ - Istituto nord est qualita'" immette nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta "Valle   d'Aosta  Lard  d'Arnad"  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  nel  primo  comma  del  presente articolo e nell'art.  5,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad".  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 agosto 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
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