Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 15 marzo 2001
Utilizzo del personale docente della scuola presso le universita' (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
Visto altresi' l'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo art. 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;
Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Vista la nota della Direzione generale dell'istruzione elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale e' stata comunicata la disponibilita' di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge n. 1213/1967;
Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente della commissione del MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;
Decreta:
Art. 1.
Per le finalita' di cui alle premesse e' consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unita' complessive.
La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione e' effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovra' inviare la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonche' il numero degli allievi iscritti.
 
Art. 2.
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilita' di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovra' essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sara' assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni gia' in corso.
 
Art. 3.
Per consentire la disponibilita' presso i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attivita' aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovra' contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unita', da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.
 
Art. 4.
Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le universita' degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1o settembre 2001 e del 1o settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Universita' degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilita' dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le universita' degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sona tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei, nonche' a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per il quale e' stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvedera' secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilita' del corrispondente personale.
 
Art. 5.
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'art. 1 puo' essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999, che sono integralmente confermate.
Roma, 15 marzo 2001
Il Ministro: De Mauro

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293
 
Allegato
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Allegato

Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le Universita' per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).

Premessa.
Per il corso di laurea, l'universita', ovvero le universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.
Per la scuola di specializzazione, l'universita', ovvero le universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si puo' articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

A. Condizioni di ammissione:
1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;
2. avere svolto attivita' documentata in almeno due delle seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di aggiornamento;
b) aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni accademici;
c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;
d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'universita' o da enti pubblici di ricerca;
f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non gia' considerato in b).

B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):
La commissione attribuira', per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:
a) attivita' documentate di cui al punto A.2 che precede (*);
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**);
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di genere, disagio e handicap) (**);
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le universita' ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).
(*) Le attivita' svolte possono essere documentate e
valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili
delle attivita' svolte (dirigenti scolastici, responsabili
di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano
ulteriori elementi per la valutazione di tali attivita'.
(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista
della normativa sulla stampa possono essere prese in
considerazione se accreditate da persona esperta e nota o
da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute
nel settore.

C. Esame (60- 70 punti su 100):
a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacita' di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorita' scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35 punti).
N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle universita', dei presenti criteri, la commissione li riesaminera' per valutare le modifiche che possano risultare opportune.
 
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