| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |  
| DECRETO 15 marzo 2001 |  
| Utilizzo  del  personale  docente  della scuola presso le universita' (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1). |  
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                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma  2,  che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari  e  degli  insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea  in  scienze  della  formazione  primaria  e  nelle  scuole di specializzazione;  Visto  l'art.  2,  comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  che prevede l'utilizzo,  nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in  servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche,  con  particolare riferimento  alla  supervisione  del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche;  Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e la  ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso  le  universita'  di  personale  docente  al  fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con  altre  attivita'  didattiche  nell'ambito  di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;  Visto  altresi'  l'art.  1,  comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315,  che  per  le  finalita'  di  cui al comma 4 del medesimo art. 1 prevede  l'utilizzazione  di  docenti  e  dirigenti  scolastici della scuola  elementare,  da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma  13,  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno  disponibili  all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;  Visti  i  criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  della  legge  3 agosto  1998,  n.  315,  dalla commissione di cui all'art.  4,  comma  5,  della  legge  9 maggio  1989, n. 168, per la valutazione  comparativa  degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;  Vista  la  nota della Direzione generale dell'istruzione elementare prot.  n.  1783 del 27 novembre 2000 con la quale e' stata comunicata la  disponibilita'  di  posti  di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge n. 1213/1967;  Vista  la  nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente   della   commissione   del  MURST-MPI  ha  comunicato  il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;                              Decreta:                               Art. 1.  Per  le  finalita'  di  cui  alle  premesse  e' consentita ai sensi dell'art.   1,   comma   4,   della  legge  3 agosto  1998,  n.  315, l'utilizzazione  in posizione di semiesonero presso le universita' di un  apposito  contingente  di  personale  docente  in  servizio nelle istituzioni  scolastiche  e,  con  riferimento  all'indirizzo  per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali.   Tale   contingente   viene  determinato,  per  il  biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unita' complessive.  La  ripartizione  dei  posti  tra  i corsi di laurea e le scuole di specializzazione e' effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate  tabelle  A  e  B  che  costituiscono  parte  integrante del presente decreto.  Il  personale  docente  che intende chiedere l'utilizzazione dovra' inviare  la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di concorso.  Concluse  le  procedure  di  valutazione  comparativa,  da effettuarsi  sulla  base  dei criteri generali citati in premessa, le universita'    comunicheranno    le    conseguenti   graduatorie   ai provveditorati  agli  studi interessati, anche al fine della modifica del  contratto individuale di lavoro, nonche' il numero degli allievi iscritti.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'utilizzazione  di  ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda  dell'interessato  per  un ulteriore biennio, salvo decisione contraria  degli  organismi  preposti,  rispettivamente,  al corso di laurea  e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che rispondono  ai  consigli  dei predetti organismi in merito al proprio lavoro.  Una  ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.  In  relazione  alla prevista possibilita' di rinnovo dell'incarico, nei  bandi  di concorso dovra' essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sara' assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale  nella  misura  dei  posti  non  occupati  a  seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni gia' in corso.  |  
|   |                                 Art. 3.  Per  consentire  la  disponibilita'  presso  i corsi di laurea e le scuole  di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di   specializzazione  per  il  sostegno  agli  alunni  portatori  di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attivita' aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge  5 febbraio  1992,  n.  104  e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio   1998   del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovra' contenere  la  riserva  di  un  numero  di  posti non inferiore a due unita',  da  assegnare  ai  docenti  muniti  del  predetto  titolo di specializzazione.  |  
|   |                                 Art. 4.  Per  il  corso  di  laurea  in scienze della formazione primaria e' consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le universita' degli studi  che  hanno  attivato  i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art.  456,  comma  13,  del  testo  unico  approvato con decreto legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.  Le  utilizzazioni  avranno  la  durata  di un quadriennio e saranno disposte  sui  posti  che  si  renderanno  disponibili  alle date del 1o settembre  2001  e  del  1o settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente  nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non  puo'  essere  disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.  I  docenti  e  i  dirigenti  scolastici  di  scuola  elementare che aspirano    a    tale   utilizzazione   dovranno   produrre   domanda all'Universita' degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.  Concluse  le  procedure  di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla  base  dei  criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno  le  conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici scolastici  regionali  interessati  e  alla  Direzione  generale  del personale  della  scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici  e  per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata  tabella  C  e  secondo  la  data  di  decorrenza della disponibilita' dei posti medesimi.  I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a  tempo  pieno  presso  le  universita'  degli  studi per i corsi di formazione  ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n.  315,  sona  tenuti  alla prestazione dell'orario stabilito per il personale  amministrativo  degli  atenei,  nonche' a partecipare alle riunioni  degli  organismi  universitari,  fermo  restando  il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.  Per i posti del personale docente e dirigente per il quale e' stata disposta  l'utilizzazione quadriennale, si provvedera' secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilita' del corrispondente personale.  |  
|   |                                 Art. 5.  Per  le  procedure  di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale  del  2 dicembre  1998  ed ancora in corso alla data del presente  decreto,  il bando di cui all'art. 1 puo' essere sostituito dall'utilizzazione,  per  l'intero  contingente  di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.  Per  quanto  non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni  del  decreto  ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999, che sono integralmente confermate.    Roma, 15 marzo 2001                                                Il Ministro: De Mauro
  Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293  |  
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  Criteri  generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso  le  Universita'  per  la  supervisione  del  tirocinio  ed il coordinamento  con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea   in   scienze  della  formazione  primaria  e  di  scuole  di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).
  Premessa.    Per  il  corso  di  laurea,  l'universita', ovvero le universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.    Per  la  scuola  di  specializzazione,  l'universita',  ovvero le universita'  convenzionate,  stabiliscono  la  suddivisione  tra  gli indirizzi  del  numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi  previsto  per  ogni  indirizzo.  I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.    La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola  di  specializzazione,  e  di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si puo' articolare (per la scuola)   in  un  massimo  di  tre  sottocommissioni  per  gruppi  di indirizzi.
  A. Condizioni di ammissione:    1.  almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in  diversi  livelli  scolastici,  di  cui  almeno  5 di insegnamento effettivo  nella  scuola  negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi  da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge  3 agosto  1998,  n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5 anni  di  insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;    2.  avere  svolto  attivita'  documentata  in  almeno  due  delle seguenti aree:      a) insegnamento  e/o  conduzione  di  gruppi  di  insegnanti in attivita' di aggiornamento;      b) aver  ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni accademici;      c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;      d) partecipazione  a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;    e) partecipazione   a   gruppi   di   ricerca  didattica  gestiti dall'universita' o da enti pubblici di ricerca;    f)   incarichi   di   coordinamento   educativo-didattico   o  di sovraintendenza  a  tirocini  all'interno  della scuola - se non gia' considerato in b).
  B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):  La  commissione attribuira', per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:    a) attivita' documentate di cui al punto A.2 che precede (*);    b) pubblicazioni   di   ricerca  didattica  e  di  ricerca  sulla formazione (**);    c) pubblicazioni   su  tematiche  trasversali  rilevanti  a  fini didattici  (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di genere, disagio e handicap) (**);    d) titoli  culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un   massimo   complessivo   di   10  punti):  dottorati,  scuole  di specializzazione,  laurea  (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.    e) per  i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art.  1  della  legge  3 agosto  1998,  n. 315, servizi prestati presso  le  universita'  ai  sensi  della  legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).            (*) Le  attivita'  svolte  possono  essere  documentate e          valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili          delle  attivita' svolte (dirigenti scolastici, responsabili          di   progetto,  direttori  di  ricerca,  ecc.),  che  diano          ulteriori elementi per la valutazione di tali attivita'.            (**) Pubblicazioni  non  formalizzate  dal punto di vista          della  normativa  sulla  stampa  possono  essere  prese  in          considerazione  se  accreditate da persona esperta e nota o          da  responsabili  di organismi aventi funzioni riconosciute          nel settore.
  C. Esame (60- 70 punti su 100):    a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione   relative   alla   formazione   degli  insegnanti  e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);    b) colloquio  con  intervista  strutturata allo scopo di saggiare capacita'  di  organizzazione  e  di relazione con i docenti e con le autorita'  scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di  candidati  non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati  attraverso  una graduatoria risultante dalla sommatoria delle  valutazioni  per  i  titoli  e  per  la prova scritta (30 - 35 punti).  N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle   universita',   dei   presenti   criteri,  la  commissione  li riesaminera'   per   valutare  le  modifiche  che  possano  risultare opportune.  |  
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