Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 |
Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atlantis S.p.a. (Deliberazione n. 86/2001). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996); Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a), del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti di "programmazione negoziata"; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999. Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel "settore industriale" nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B), della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Viste le proprie delibere 1o febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni); Vista la nota n. 0017532 del 26 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Atlantis S.p.a., per la realizzazione di un centro di eccellenza a livello internazionale per lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle tecnologie e delle opportunita' offerte dalla societa' dell'informazione e dalla net-economy, nella provincia di Cagliari, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87, 3, a); Ritenuto che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 27.642 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilita' derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001; Considerato che l'iniziativa si caratterizza per la valenza strategica del progetto che consiste in una serie di interventi, prevalentemente orientati alla ricerca industriale, per l'innovazione del sistema dei servizi e per supportare con tecnologie, metodologie e servizi avanzati lo sviluppo locale; Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi coordinati, prevalentemente di ricerca, per sviluppare, facendo leva sulle tecnologie e le opportunita' offerte dalla new economy, soluzioni, tecnologie, metodologie e servizi per lo sviluppo del territorio, capaci di aggredire diversi vincoli che penalizzano la crescita delle aree svantaggiate; Considerato, altresi', che la citta' dell'innovazione, prevista dal programma, si propone come laboratorio avanzato in questo settore con una forte valenza dimostrativa, esportabile anche a livello internazionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo; Considerato che il progetto sara' realizzato dalla Atlantis S.p.a. in partnership con universita' ed enti pubblici di ricerca per la realizzazione e lo sviluppo congiunto di modelli, tecnologie e sistemi; Considerato che il contratto riguarda un progetto integrato che si pone l'obiettivo di sviluppare soluzioni, tecnologie e metodologie per lo sviluppo che consentano di superare vincoli e strozzature; Considerato, altresi', che la prevista applicazione al progetto industriale delle soluzioni, tecnologie, servizi e infrastrutture, sperimentati e messi a punto, mira alla creazione di un centro di eccellenza a livello internazionale sul terreno dell'innovazione applicata allo sviluppo in cui la Sardegna fungera' da territorio pilota; Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a stipulare con la Atlantis S.p.a., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo del territorio nella provincia di Cagliari, area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dal-l'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessive lire 41.000 milioni (21,175 Meuro), sono suddivisi come di seguito indicato:
===================================================================== | Mln di lire ===================================================================== Progetto ricerca industriale | 33.300 Formazione progetto ricerca industriale | 400 Centro di ricerca | 1.500 Formazione centro ricerca | 800 Attività industriale | 5.000 Totale . . . | 41.000 | (Meuro 21,175)
1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa - sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente: progetto di ricerca industriale: 70% dell'investimento ammesso (50% oltre al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a), oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attivita' minima del 10% da parte di universita' o enti pubblici); centro di ricerca: 70% dell'investimento ammesso (50% oltre al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a), oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attivita' minima del 10% da parte di universita' o enti pubblici); formazione, sia nell'ambito del progetto di ricerca industriale, che del centro di ricerca: 60% degli investimenti ammessi (50% oltre al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a); attivita' industriale: 35% E.S.N. previsto per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a). 1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra e' determinato complessivamente in lire 27.642 milioni (14,276 Meuro). Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' a decorrere dal 2001 e sara' pari a lire 9.936 milioni per ciascuno dei primi due anni e a lire 7.770 milioni per il 2003. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3. 1.5. Gli investimenti relativi al progetto di ricerca industriale dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003, tutti gli altri interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2002. 1.6. Le iniziative dovranno realizzare a regime una nuova occupazione non inferiore a n. 110 addetti, di cui 10 nelle attivita' di ricerca. 2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di lire 27.642 milioni (14,276 Meuro) a valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa. Roma, 3 maggio 2001 Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 216. |
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