| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 |  
| Contratto  di  programma  tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atlantis S.p.a. (Deliberazione n. 86/2001). |  
  |  
 |  
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1o marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);  Vista  la  lettera  della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre  1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili  alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a), del trattato C.E.;  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG   (2000)  D/105754,  con  la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992  per  il  periodo  2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime   nel   quadro  degli  strumenti  di  "programmazione negoziata";  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica  e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999.  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000);  Visto   il   regolamento   approvato   con   decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;  Vista  la  circolare  esplicativa  n.  900315  del  14 luglio 2000, concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e procedure nel "settore industriale"   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi aggiornamenti;  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive  modifiche  introdotte  dal  punto  4  della  delibera del 21 marzo  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e  dal punto 2, lettera B),  della  delibera  dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);  Viste  le proprie delibere 1o febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001, n.  40,  con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti  di  programma  in  essere  con  la Piaggio Veicoli Europei S.p.a.  e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);  Vista  la  nota  n.  0017532  del  26 aprile  2001, con la quale il Servizio  per  la  programmazione  negoziata  del Dipartimento per le politiche  di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  ha sottoposto a questo Comitato  la  proposta  di stipula del contratto di programma, con il relativo  piano progettuale, presentato dalla Atlantis S.p.a., per la realizzazione di un centro di eccellenza a livello internazionale per lo   sviluppo  del  territorio  attraverso  la  valorizzazione  delle tecnologie    e    delle    opportunita'   offerte   dalla   societa' dell'informazione  e  dalla net-economy, nella provincia di Cagliari, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87, 3, a);  Ritenuto  che  la  copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato,  che  ammontano a lire 27.642 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilita' derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle  revoche  dei  contratti  di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;  Considerato   che  l'iniziativa  si  caratterizza  per  la  valenza strategica  del  progetto  che  consiste  in una serie di interventi, prevalentemente orientati alla ricerca industriale, per l'innovazione del  sistema dei servizi e per supportare con tecnologie, metodologie e servizi avanzati lo sviluppo locale;  Considerato  che  il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi coordinati, prevalentemente di ricerca, per sviluppare, facendo  leva  sulle  tecnologie  e le opportunita' offerte dalla new economy, soluzioni, tecnologie, metodologie e servizi per lo sviluppo del  territorio,  capaci di aggredire diversi vincoli che penalizzano la crescita delle aree svantaggiate;  Considerato, altresi', che la citta' dell'innovazione, prevista dal programma, si propone come laboratorio avanzato in questo settore con una   forte   valenza   dimostrativa,  esportabile  anche  a  livello internazionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo;  Considerato  che il progetto sara' realizzato dalla Atlantis S.p.a. in  partnership  con  universita'  ed enti pubblici di ricerca per la realizzazione  e  lo  sviluppo  congiunto  di  modelli,  tecnologie e sistemi;  Considerato  che il contratto riguarda un progetto integrato che si pone  l'obiettivo  di  sviluppare soluzioni, tecnologie e metodologie per lo sviluppo che consentano di superare vincoli e strozzature;  Considerato,  altresi',  che  la  prevista applicazione al progetto industriale  delle  soluzioni,  tecnologie, servizi e infrastrutture, sperimentati  e  messi  a  punto, mira alla creazione di un centro di eccellenza  a  livello  internazionale  sul  terreno dell'innovazione applicata  allo  sviluppo  in  cui la Sardegna fungera' da territorio pilota;  Udita  la  proposta  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;                              Delibera:  1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le  politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a stipulare con   la   Atlantis   S.p.a.,   il  contratto  di  programma  per  la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca  per  la  realizzazione  di  un  centro  di eccellenza per lo sviluppo  del territorio nella provincia di Cagliari, area coperta da deroga  ai  sensi dell'art. 87, 3, a). Il contratto, sottoscritto nei termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte dal-l'Unione  europea,  verra'  trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.  1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  pari  a  complessive lire 41.000 milioni (21,175 Meuro), sono suddivisi come di seguito indicato:
  =====================================================================                                               |          Mln di lire ===================================================================== Progetto ricerca industriale                   |               33.300 Formazione progetto ricerca industriale        |                  400 Centro di ricerca                              |                1.500 Formazione centro ricerca                      |                  800 Attività industriale                           |                5.000       Totale . . .                            |               41.000                                               |       (Meuro 21,175)
    1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della Commissione europea citate in premessa - sono calcolate  nella  misura  massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente:    progetto  di  ricerca  industriale: 70% dell'investimento ammesso (50%  oltre  al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi  dell'art.  87, 3, a), oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono  lo svolgimento di una quota di attivita' minima del 10% da parte di universita' o enti pubblici);    centro  di  ricerca:  70% dell'investimento ammesso (50% oltre al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87,  3,  a),  oltre  al  10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento  di  una  quota  di  attivita' minima del 10% da parte di universita' o enti pubblici);    formazione,  sia nell'ambito del progetto di ricerca industriale, che  del centro di ricerca: 60% degli investimenti ammessi (50% oltre al  10%  per  attivita'  svolte  in  aree  coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a);    attivita' industriale: 35% E.S.N. previsto per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a).  1.3.  L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra e' determinato complessivamente in lire 27.642 milioni (14,276 Meuro). Il finanziamento sara' erogato in  tre  annualita'  a  decorrere  dal 2001 e sara' pari a lire 9.936 milioni per ciascuno dei primi due anni e a lire 7.770 milioni per il 2003.  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.  1.5.  Gli  investimenti relativi al progetto di ricerca industriale dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003, tutti gli altri interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2002.  1.6.   Le   iniziative  dovranno  realizzare  a  regime  una  nuova occupazione non inferiore a n. 110 addetti, di cui 10 nelle attivita' di ricerca.  2.  Per  la  realizzazione  del  contratto  di  cui al punto 1., e' approvato  il  finanziamento  di lire 27.642 milioni (14,276 Meuro) a valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa.    Roma, 3 maggio 2001                                        Il Presidente delegato: Visco
  Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001 Ufficio  controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 216.  |  
|   |  
 
 | 
 |