IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Barbera del Monferrato" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978 e 17 gennaio 1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidita' totale minima del vino a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 luglio 2001; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |