Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 luglio 2001
Riconoscimento di titolo accademico/professionale rumeno, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di inginer conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrica conseguito presso l'Istituto statale politecnico di Bucarest in data 25 settembre 1990, che in Romania abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere elettrico;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;
Vista la nota inviata in data 22 marzo 2001 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Latina in data 11 maggio 2001, per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) fisica tecnica ambientale; 3) scienza e tecnologia dei materiali.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 31 luglio 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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