| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 31 luglio 2001 |  
| Riconoscimento  di  titolo  accademico/professionale  rumeno, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           degli affari civili e delle libere professioni
    Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;  Vista   l'istanza   del   sig.   Gradinaru  Constantin  Dorin, nato l'11 febbraio  1965  a  Slatina  Olt,  cittadino  rumeno,  diretta ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di inginer  conseguito  in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in   ingegneria   elettrica   conseguito  presso  l'Istituto  statale politecnico  di  Bucarest  in  data 25 settembre 1990, che in Romania abilita  il  titolare  all'esercizio  della  professione di ingegnere elettrico;  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;  Vista la nota inviata in data 22 marzo 2001 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Latina in data 11 maggio 2001, per motivi di lavoro subordinato;                              Decreta:                               Art. 1.  Al  sig.  Gradinaru  Constantin  Dorin,   nato l'11 febbraio 1965 a Slatina   Olt,   cittadino   rumeno,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri e l'esercizio della professione in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.  |  
|   |                                 Art. 2.  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) fisica tecnica ambientale; 3) scienza e tecnologia dei materiali.  |  
|   |                                 Art. 3.  Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.    Roma, 31 luglio 2001                                    p. Il direttore generale: Rettura  |  
|   |                                                             Allegato A
      a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.    b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.    c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.  |  
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