Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 luglio 2001
Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233 del 1990, cosi' come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;
Visto l'art. 7, comma 5, della menzionata legge n. 233, del 1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
Visto il decreto direttoriale 3 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, che determina le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
Ritenuta l'opportunita' di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;
Decreta:
Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge 9 agosto 1990, n. 233, cosi' come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' determinato nella misura di lire 78.536, pari ad euro 40,56.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 31 luglio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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