| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 10 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  all'esenzione fiscale dell'attivita' svolta in Italia dalla  filiazione  della University of Michigan denominata University of Michigan Florence Program, in Sesto Fiorentino. |  
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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-bis;  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;  Vista   l'istanza   presentata   dal  legale  rappresentante  della University of Michigan;  Rilevato  che  la University of Michigan ha deliberato di aprire in Italia  una  filiazione  denominata  University  of Michigan Florence Program in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 460;  Considerato  che  la  University of Michigan e' ente senza scopo di lucro;  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;  Rilevato  che  gli  insegnanti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente    iscritti    presso   l'universita'   americana   di provenienza;  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla sig.ra Carol W. Dickerman, nata a Massachusetts il 17 ottobre 1943;  Considerato  che  la Universita' of Michigan Florence Program aveva ottenuto  il  riconoscimento  per  l'esenzione  fiscale  con  decreto ministeriale 1o aprile 1990;  Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri; Decreta:   1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio  1999,  l'attivita'  svolta  in Italia dalla filiazione della University  of  Michigan  denominata  University of Michigan Florence Program  avente  sede  in  Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 460.  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 10 luglio 2001                                                 Il Ministro: Moratti  |  
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