Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 agosto 2001, n. 333 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 agosto 2001
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1175): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca (Moratti) il 4 luglio 2001. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V, VII e Comitato per la legislazione. Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 12, 17 e 18 luglio 2001. Esaminato in aula il 19 e 24 luglio 2001 e approvato il 25 luglio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 529): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26 luglio 2001. Esaminato dalla 7a commissione il 26, 27 e 31 luglio 2001. Esaminato in aula ed approvato il 2 agosto 2001.
Avvertenza: Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 12998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, n. 255.
All'articolo 1: al comma 1, alinea, le parole: "graduatorie di base" sono sostituite dalle seguenti: "graduatorie permanenti"; le parole: "approvato con il decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo"; e le parole: "hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorita':" sono sostituite dalle seguenti: "hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita':"; al comma 2, le parole: "di seguito Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito denominato "regolamento "; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi"; al comma 3, le parole: "annessa quale allegato A al Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato A annesso al regolamento"; al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina"; al comma 5, le parole: "fino a termine" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine"; e' inserita la seguente rubrica: "Norme di interpretazione autentica". All'articolo 2: al comma 2, le parole: "della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento"; dopo le parole: "nelle scuole paritarie" sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; al comma 3, le parole: "del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo" e le parole: "come modificato" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito"; e' inserita la seguente rubrica: "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente". All'articolo 3: al comma 1, le parole: "di diritto" sono soppresse; e' inserita la seguente rubrica: "Formazione delle classi". All'articolo 4: al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina"; e al secondo periodo, dopo le parole: "stesso termine" sono inserite le seguenti: "del 31 luglio"; al comma 2, dopo le parole: "supplenze brevi e saltuarie" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124,"; e' inserita la seguente rubrica: "Accelerazione di procedure". Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). - 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Art. 4-ter (Personale educativo). - 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. 3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile". All'articolo 5: e' inserita la seguente rubrica: "Entrata in vigore". |
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