Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. 336
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere, particolarmente nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, all'adozione di misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti piu' pericolosi che hanno determinato, nella scorsa stagione sportiva ed anche in recenti competizioni agonistiche, gravi e ricorrenti episodi di violenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o
condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo
6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime
circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza,
il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui
si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta,
al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle competizioni medesime.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal
comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente
una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di
polizia competente in relazione al luogo di residenza
dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso
della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali
opera il divieto di cui al comma 1."; b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo
di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la
convalida del provvedimento."; c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e'
comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il
pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se
il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro
il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle
quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle
persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e'
consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di
convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli
articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di
fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice,
prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu'
volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata
in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente
indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di
accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi
personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia
nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni
agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a
tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei
casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione
della pena su richiesta."; d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e
invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci
corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi
pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei
luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne
derivi pericolo per la pubblica incolumita' o per la sicurezza
pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il
terreno di gioco, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7."; e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza"
sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei
commi 1-bis e 1-ter."; f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per
i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di
cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia
giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza
ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi,
precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti
dell'autore del reato, puo' comunque eseguire l'arresto entro e
non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il
contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo
6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7."; g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati
indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e
2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si
applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di
competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
 
Art. 2
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110,
e successive modificazioni

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.".
 
Art. 2-bis (1)
(( Norme di interpretazione autentica ))

(( 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma. ))
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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