Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE |
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori. |
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IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000, n. 452; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Disciplina dell'ISE
1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi. 2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.". 2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento ordinario. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, il cui comma 3 e' stato sostituito dall'art. 80, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a L. 20.000. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.". - Il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, come integrato al comma 1 dall'art. 80, comma 11, della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare. 2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1]. 5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo. L'importo dell'assegno e' stato aumentato a L. 500.000 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388". - Il testo dell'art. 80 della citata legge n. 388 del 2000 e' il seguente: "Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002: a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998. 2. (Omissis). 3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 4. (Omissis). 5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e' concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo art. 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi. 7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalita' dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonche' le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il piu' efficiente svolgimento dei procedimenti concessori. 8. Le regioni possono prevedere che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potesta' concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. 9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione. 10. Le disposizioni dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' erogati ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, e' elevato da L. 300.000 mensili a L. 500.000 nel limite massimo di cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'art. 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente. 13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002. 14. Una quota del fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, e' destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita' svolte. 15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi. 16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi. 17. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) legge 19 luglio 1991, n. 216; c) legge 11 agosto 1991, n. 266; d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; f) legge 28 agosto 1997, n. 284; g) legge 28 agosto 1997, n. 285; h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l) legge 21 maggio 1998, n. 162; m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; n) legge 3 agosto 1998, n. 269; o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; r) legge 18 febbraio 1999, n. 45. 18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarieta' sociale. 19. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto. 21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20. 23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilita' abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. 24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non puo' superare l'importo di 50 milioni di lire. 25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita' antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati". - Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81. - Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1, comma 1: - Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 1, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 12 (Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno). - 1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve esssere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonche' di quanto previsto dal presente regolamento. 2. I valori previsti dall'art. 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternita', sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente. 3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria. 4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita. 5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'art. 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'art. 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.".
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| Art. 2. Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,". 2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica. 2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983. 3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione de nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso".
Nota all'art. 2, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 16 (Domanda per l'assegno per il nucleo familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio. 2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10. 3. L'esercizio della potesta' dei genitori non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi. 4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. 5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998. 5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 3: - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, si veda in note all'art. 2, comma 2.
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| Art. 3. Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.". 2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.". 3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000".
Note all'art. 3, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento: "Art. 17 (Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici). - 1. Il richiedente unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima. 2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari. 3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A. 4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a lire 20.000". - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima. 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, L'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 5. (Omissis). 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione. 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati. 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
Nota all'art. 3, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, e' il seguente: "Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4. 2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
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| Art. 4. Potesta' concessiva dell'INPS
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.".
Nota all'art. 4, comma 1: - Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 18 (Funzioni dei comuni). - 1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui al presente titolo sono concessi con provvedimento del comune. 2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al provvedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza. 3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi. 4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale. 5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione. 7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate. 7-bis. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili".
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| Art. 5. Calcolo dei benefici
1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:". 2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)". 3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F - A)/13".
Note all'art. 5, comma 1: - Il testo vigente del punto 2 dell'allegato A al citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assensi, si osserva la seguente procedura di calcolo. 1. Assegno per il nucleo familiare: A. Indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali; B. Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base; C. Beneficio mensile di legge per intero; D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85; E. Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998); F. Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D) * x B; (*) valore arrotondato al centesimo. Il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito: G. Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (13 x C); H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G; I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F - A)/13, se il valore di A e' superiore al valore di G. L. 13a mensilita': indicare il valore di H /12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta".
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| Art. 6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata. 4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune puo' provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno e' comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e' verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi: a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 187
Nota all'art. 6, comma 2: - Il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000 reca: "Assegni di maternita' e per il nucleo familiare concessi dai comuni".
Note all'art. 6, comma 3: - Per il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 6, comma 2. - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'art. 3, comma 1.
Note all'art. 6, comma 6: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificati dal presente regolamento: "Art. 7 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione: a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno; b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione; c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998. 5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per cento di lui". "Art. 13 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno di maternita' e' presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. 7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui". - Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 2, comma 1.
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