Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Disciplina dell'ISE

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 1998, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del
1998, il cui comma 3 e' stato sostituito dall'art. 80,
comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, e' il
seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e'
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per
tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE
di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su
base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi
tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla
differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario, e per importi annui non inferiori a L.
20.000.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.".
- Il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del
1998, come integrato al comma 1 dall'art. 80, comma 11,
della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso
un assegno per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art.
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da
parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa
all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della
documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
L'importo dell'assegno e' stato aumentato a L. 500.000 per
ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 80, comma 11, della legge
23 dicembre 2000, n. 388".
- Il testo dell'art. 80 della citata legge n. 388 del
2000 e' il seguente:
"Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.
2. (Omissis).
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e'
stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende
private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai
soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita'
contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. (Omissis).
5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, come
ulteriormente modificato dal presente articolo, e come
interpretato ai sensi del comma 9, e' concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo art. 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente
nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18
conviventi con il richiedente, che siano figli del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci
per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni
anche in forma associata o mediante un apposito servizio
comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di
specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo;
nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra
l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le
modalita' dell'istruttoria delle domande e dello scambio,
anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo
familiare e alla situazione economica dei richiedenti,
nonche' le eventuali risorse strumentali e professionali
che possono essere destinate in via temporanea dai comuni
all'INPS per il piu' efficiente svolgimento dei
procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potesta'
concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui
all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, puo' essere esercitata
dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra
le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti
conseguenti all'eventuale estensione della potesta'
concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni
con risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS, per
il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da
parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti
attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n.
112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i
tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda
nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'art. 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma 8, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso
che ai trattamenti previdenziali di maternita'
corrispondono anche i trattamenti economici di maternita'
erogati ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonche' gli altri trattamenti economici di maternita'
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternita'.
11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, e' elevato da
L. 300.000 mensili a L. 500.000 nel limite massimo di
cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina della
rivalutazione dell'importo di cui all'art. 49, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della
tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste
per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di lire
350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002.
14. Una quota del fondo di cui al comma 13, nel limite
massimo di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno
dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane,
attivati da associazioni di volontariato e da altri
organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza
nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza
alle persone anziane per la fruizione degli interventi e
dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del
medesimo fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi,
viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese
una o piu' persone anziane titolari di assegno di
accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e
bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si
fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo fondo, nel
limite massimo di lire 20 miliardi, e' destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse
dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la
realizzazione di specifici servizi di informazione sulle
attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio
in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta'
sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari,
con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le
modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la
revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per
la verifica delle attivita' svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una
somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota
prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con
propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e
modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e per la
verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
successivamente all'attribuzione delle quote del fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate,
sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati
anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli
interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al
comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono
ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente
normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la
solidarieta' sociale.
19. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base
alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.
20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per
cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui
all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili
per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di altra
abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del
fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano
accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella
prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate
contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 20.
23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come
individuate dall'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono
essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento,
oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del
patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli,
anche per la riduzione del costo di acquisto della prima
casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati
dalla mobilita' abitativa per i piani di recupero. Ai fini
dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite
massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle
fasce di reddito prevista dalla normativa della regione
Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di
ciascun alloggio non puo' superare l'importo di 50 milioni
di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa
da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i
requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e
cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si
estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da'
luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei
titolari di pensione interessati".
- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
21 dicembre 2000, n. 452, recante: "Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge
22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
recante: "Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2000, n. 118.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo dell'art. 65 della citata legge n.
448/1998, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
recante: "Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato
dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n.
448/1998, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 12 (Indicatore della situazione economica e
misura dell'assegno). - 1. Il requisito della situazione
economica del nucleo familiare deve esssere posseduto al
momento della domanda, avuto riguardo alla composizione
dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del
decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive
modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonche' di
quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'art. 66 della legge n. 448
del 1998, relativi all'indicatore della situazione
economica e all'importo dell'assegno di maternita', sono
quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in
caso di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla data
dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del
richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale,
anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento
si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile,
moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella
famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o
di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale
o economico di maternita' complessivamente spettante o
percepito dal richiedente per l'intero periodo di
astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della
nascita del figlio, per il calcolo della quota
differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
economico di maternita' spettante o percepito dalla madre
anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente
alla nascita.
5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'art.
11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota
differenziale si ha riguardo anche al trattamento
previdenziale o economico di maternita' spettante o
percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui
all'art. 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984
pronunciate nei confronti di piu' adottanti.".



 
Art. 2.
Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
"2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".



Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il diritto
all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio
dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte
dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo
alla composizione del nucleo familiare, concernente la
presenza di almeno tre figli minori nella famiglia
anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo
giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il
diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio
dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il
requisito del valore dell'indicatore della situazione
economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo
familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori
adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono
equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito
della composizione del nucleo familiare non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque
risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia
in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della
citata legge n. 184 del 1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche
contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e'
verificato il requisito relativo alla composizione de
nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare
tempestivamente al comune ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per
il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione
ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato
concesso".

Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del
Ministro della solidarieta' sociale n. 452/2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 16 (Domanda per l'assegno per il nucleo
familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo
familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo
inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per
il quale e' richiesto il beneficio.
2. La domanda e' presentata al comune di residenza da
uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario
residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia
anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui
quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge,
conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori
ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con
lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la
disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.
3. L'esercizio della potesta' dei genitori non e'
richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle
incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del
codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal
tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i
requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal
richiedente al momento della presentazione della domanda
medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano
la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare
riferimento ai requisiti posseduti alla data del
31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda
sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni
di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal
genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre
minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non
possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al
presente articolo, il comune competente puo' provvedere a
concedere l'assegno in favore dell'altro genitore
componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne
diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a
ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario
di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole,
entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto
della sua domanda.".

Nota all'art. 2, comma 3:
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, si veda
in note all'art. 2, comma 2.



 
Art. 3. Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
"2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.".
3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000".



Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 17 (Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei
benefici). - 1. Il richiedente unitamente alla domanda di
assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la
dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di
assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della
dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e
contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda
medesima.
2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo
dell'indicatore della situazione economica del richiedente
gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e'
composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri
soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai
soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del
1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del
2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno
altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli
altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I
comuni forniscono assistenza al richiedente al fine
dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti
casi particolari.
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della
situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa
composizione o per i quali debbano applicarsi
le maggiorazioni previste dalla tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i
criteri di calcolo di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio
di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei
benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio
mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per
il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo
di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma
annua non inferiore a lire 20.000".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n.
130 del 2000, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni, di validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore
si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'art. 3,
comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare,
entro il periodo di validita' della dichiarazione
sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di
tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e'
richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce
alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti
erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato
standard e una procedura informatica per raccogliere e
trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita'
previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure
informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla
presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, L'I.N.P.S.
e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione,
riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione
economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di
validita', da ogni componente il nucleo familiare per
l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
5. (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la
funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entita'. L'I.N.P.S. utilizza le
informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli
formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli
enti erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla
Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale
della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".

Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 130/2000, e' il seguente:
"Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente). - 1. La
valutazione della situazione economica del richiedente e'
determinata con riferimento alle informazioni relative al
nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi
dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo'
appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del
nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia
anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno
parte del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica,
anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il
figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini
I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare
del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del
nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F.
risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non
legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per
i minori non conviventi con i genitori o in affidamento
presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie
anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e' definito
dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima
della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato
con l'indicatore della situazione economica patrimoniale
nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali,
come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente
e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma
4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza
definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano
la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione
degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e
non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
agli enti erogatori della facolta' di cui all'art. 438,
primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti
il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".



 
Art. 4.
Potesta' concessiva dell'INPS

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.".



Nota all'art. 4, comma 1:
- Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 18 (Funzioni dei comuni). - 1. Gli assegni per il
nucleo familiare e di maternita' di cui al presente titolo
sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma 2, se il
richiedente muta la residenza prima del provvedimento di
concessione, gli atti relativi al provvedimento di
concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza,
per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso
il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i
provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato
residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella
cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato
"ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai
relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri
uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza
necessaria al richiedente per la corretta compilazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 17, comma
1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i
centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 448
del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita',
ad informare gli interessati invitandoli a certificare o
dichiarare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicita' della situazione
familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4,
comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I
controlli possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni
indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data
dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento
di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni
di recupero delle somme erogate.
7-bis. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e'
esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi
ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente
articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili".



 
Art. 5.
Calcolo dei benefici

1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".
2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)".
3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F - A)/13".



Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo vigente del punto 2 dell'allegato A al
citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n.
452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
"2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare si osservano le
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della
determinazione della misura degli assensi, si osserva la
seguente procedura di calcolo.
1. Assegno per il nucleo familiare:
A. Indicatore della situazione economica del nucleo
familiare: somma dei valori dell'indicatore della
situazione reddituale e dell'indicatore della situazione
patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei
valori patrimoniali;
B. Valore annuo della situazione economica prevista
dalla legge per il nucleo base;
C. Beneficio mensile di legge per intero;
D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo
base: 2,85;
E. Somma dei parametri correttivi (composizione del
nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di
cui al decreto legislativo n. 109 del 1998);
F. Valore annuo della situazione economica di legge
riparametrata = (E/D) * x B;
(*) valore arrotondato al centesimo.
Il beneficio puo' essere concesso se il valore di A
non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione
si procede come di seguito:
G. Valore della situazione economica per
l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (13 x
C);
H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C
se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G;
I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il
valore di (F - A)/13, se il valore di A e' superiore al
valore di G.
L. 13a mensilita': indicare il valore di H /12 x
numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel
caso di assegno mensile concesso nella misura intera;
oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i
quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno
mensile concesso in misura ridotta".



 
Art. 6
Entrata in vigore e
disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.
4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune puo' provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno e' comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e' verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi: a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15
del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15
del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15
del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 187



Nota all'art. 6, comma 2:
- Il titolo III del citato decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale n. 452 del 2000 reca: "Assegni di
maternita' e per il nucleo familiare concessi dai comuni".

Note all'art. 6, comma 3:
- Per il titolo III del citato decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note
all'art. 6, comma 2.
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'art. 3,
comma 1.

Note all'art. 6, comma 6:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del
2000, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 7 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1.
La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice,
nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita
del figlio o dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica della donna che lo riceve in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
alla sede dell'INPS competente per il territorio di
residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che
abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e
b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede
dell'INPS competente per il territorio di residenza del
richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della
persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a
decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o
alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda
puo' essere presentata anche durante il termine concesso
alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il
decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via
esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c),
la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi
dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il
richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla
base di specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla concessione
dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli
2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri
trattamenti previdenziali o economici di maternita' per la
nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento,
di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n.
448 del 1998.
5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la
relativa documentazione sono presentate dal legale
rappresentante dell'incapace, in nome e per cento di lui".
"Art. 13 (Domanda per la concessione dell'assegno). -
1. La domanda per l'assegno di maternita' e' presentata al
comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi
dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10,
dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla
madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero
dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a)
e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di
residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo
comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di
sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso
alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la
domanda puo' essere presentata anche durante il termine
concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato
il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in
via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c),
la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi
dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica
dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a
dichiarare, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 salvo che non sia tenuto a
comprovare i requisiti sulla base di specifica
documentazione, i requisiti che danno titolo alla
concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di
trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione
obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per
lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione, per lo
stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di
cui all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono
equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui
all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in
presenza di trattamenti previdenziali o economici di
maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il
richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma
complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal
datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il
trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero
a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.
7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la
relativa documentazione sono presentate dal legale
rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui".
- Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000,
si veda in note all'art. 2, comma 1.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone