| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286 |  
| Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001), convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 335 (in   questa   stessa   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 7),  recante: "Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti". |  
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Avvertenza:    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.                               Art. 1.  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del  decreto legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino all'adozione  delle  norme  tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio  1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque  non  oltre  un  anno  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  2.  Il  termine  di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' differito al 31 ottobre 2001. 
                                         Riferimenti normativi:              - Il  comma  6  dell'art.  5  del decreto legislativo 5          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:              "6.  Dal  1o  gennaio  2000  e'  consentito smaltire in          discarica  solo  i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da          specifiche  norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle          operazioni  di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di          cui  ai  punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.          Per  casi  di  comprovata necessita' e per periodi di tempo          determinati  il  Presidente  della regione, d'intesa con il          Ministro  dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in          discarica  nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e          delle norme vigenti in materia".              - Il  comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre          1999,  n.  500,  convertito, con modificazioni, dalla legge          25 febbraio 2000, n. 33, e' il seguente:              "1.  Il termine del 1o gennaio 2000, di cui all'art. 5,          comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e'          prorogato   sino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del          provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del          Consiglio  del  26  aprile  1999,  che  fissera' modalita',          termini  e  condizioni  per lo smaltimento in discarica dei          rifiuti,  e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio          2001".              - La  legge  25  febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28  febbraio  2000, reca:          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          30  dicembre  1999,  n.  500,  recante disposizioni urgenti          concernenti  la  proroga  di  termini per lo smaltimento in          discarica  di  rifiuti  e  per le comunicazioni relative ai          PCB,   nonche'   l'immediata   utilizzazione   di   risorse          finanziarie  neccessarie  all'attivazione del protocollo di          Kyoto".              - Il  testo del comma 2, lettera a) ed l), dell'art. 18          del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, e' il          seguente:              "2. Sono inoltre di competenza dello Stato:                a)  l'adozione  delle  norme tecniche per la gestione          dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche          tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle          condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate          di cui agli articoli 31, 32 e 33;                  b)-i) (omissis);                  l) l'individuazione  delle tipologie di rifiuti che          per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche          possono essere smaltiti direttamente in discarica".              - Il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n.          31, e' il seguente:              "4.  All'art.  51  del  decreto  legislativo 5 febbraio          1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:              "6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non          adempiono  all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della          presente disposizione sono puniti:                a)  nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2,          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;                b)  nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di          lire   10  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;                c)  nelle  ipotesi  di  cui  alle lettere c) e d) del          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in          polietilene.              6-quater.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  6-ter sono          ridotte  della  meta' nel caso di adesione effettuata entro          il  sessantesimo  giorno  dalla scadenza del termine di cui          all'alinea del medesimo comma 6-ter.              6-quinquies.  I  soggetti  di cui all'art. 48, comma 2,          sono  tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire          100  mila.  In caso di omesso versamento di tale contributo          essi sono puniti:                a)  nelle  ipotesi  cui  alla lettera a) del comma 2,          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;                b)  nelle  ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2          dell'art.  48  con la sanzione amministrativa pecuniaria di          lire   10  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;                c)  nelle  ipotesi  di  cui  alle lettere c) e d) del          comma  2,  dell'art.  48,  con  la  sanzione amministrativa          pecurliaria  di  lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni          in polietilene .".
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    1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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