| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255 |  
| Testo  del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001), coordinato con la legge di  conversione  20 agosto  2001,  n.  333 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
     Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.                 Norme di interpretazione autentica
    1.  Le  disposizioni  contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge  3 maggio  1999,  n.  124,  si interpretano nel senso che nelle operazioni  di  prima integrazione delle (( graduatorie permanenti )) previste   dall'articolo 401   del  testo  unico  delle  disposizioni legislative   in   materia  di  istruzione,  ((  di  cui  al  decreto legislativo  )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre ai   docenti  che  chiedono  il  trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria   di  altra  provincia,  le  sottoelencate  categorie  di personale  docente  ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita': ))    a) primo  scaglione:  personale che sia in possesso dei requisiti richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi  per  soli  titoli  alla  data  di  entrata  in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;    b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente   concorso   per  titoli  ed  esami  anche  ai  soli  fini abilitativi  in  relazione  alla  medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta  legge  n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del  personale  non  di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per  il  personale  che  abbia  superato  le prove del corrispondente concorso  per  titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995.  In  tale  scaglione  sono  compresi  anche  i  docenti  di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.  2.  Le  disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del  Ministro  della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (( di seguito  denominato  "regolamento",  ))  si  intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei  distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.  2-bis.  ((  Ai  fini  dell'accesso  alle  graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento,   i   docenti   privi   del  requisito  di  servizio  di insegnamento,  in  possesso  dell'abilitazione in educazione musicale che,  alla  data  di  entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,  erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di  cui  all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito  potra'  essere  aggiornato  con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo  tempo  previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. ))  3.  Nella  fase  di  prima  integrazione  di  cui  al  comma 1, gli aspiranti  sono  graduati,  all'interno  dei  due  scaglioni,  con il punteggio  loro  spettante  in  base  ai  titoli  posseduti, valutati secondo  la  tabella (( di cui all'allegato A annesso al regolamento. ))  4.  La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui  al  comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli  anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze  annuali  e  fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.  4-bis.   ((  I  contratti  a  tempo  indeterminato,  stipulati  dai dirigenti  territorialmente  competenti dopo il 31 agosto, comportano il   differimento  delle  assunzioni  in  servizio  al  1o  settembre dell'anno   successivo,   fermi   restando   gli   effetti  giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. ))  5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza  annuale e (( fino al termine )) delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.  6.  Decorso  il  termine  del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita'  didattiche  attingendo  prioritariamente  alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.  7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse.  Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei   Ministri   autorizzera'  per  l'anno  scolastico  2001/2002  e' scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate. 
                                         Riferimenti normativi:              -  Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della          legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti in          materia di personale scolastico):              "1. Nella    prima   integrazione   delle   graduatorie          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come          sostituito  dall'art.  1,  comma  6,  della presente legge,          hanno  titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono          il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra          provincia:                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai          soppressi concorsi per soli titoli;                b) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un          precedente  concorso  per  titoli  ed esami o di precedenti          esami  anche  ai  soli  fini abilitativi, in relazione alla          medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto, e siano          inseriti,  alla  data  di  entrata in vigore della presente          legge,  in  una  graduatoria per l'assunzione del personale          non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il          personale  che abbia superato le prove dell'ultimo concorso          per  titoli  ed  esami  bandito  anteriormente alla data di          entrata in vigore della presente legge.              2. Fra  i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche          quelli  che  abbiano  superato  gli  esami  della  sessione          riservata di cui al comma 4".              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  401  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. (Art. 1, comma          6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai          concorsi per soli titoli del personale docente della scuola          materna,  elementare  e  secondaria,  ivi  compresi i licei          artistici  e  gli  istituti  d'arte,  sono  trasformate  in          graduatorie  permanenti, da utilizzare per le assunzioni in          ruolo di cui all'art. 399, comma 1.              2.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le          graduatorie   permanenti   di   cui   al   comma   1   sono          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi          nella graduatoria permanente.              3.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le          operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate secondo          modailita'  da  definire  con  regolamento  da adottare con          decreto  del Ministro della pubblica istruzione, secondo la          procedura  prevista  dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge          23 agosto  1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:          le  procedure  per  l'aggiornamento  e l'integrazione delle          graduatorie   permanenti  sono  improntate  a  principi  di          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono          gia' inclusi in graduatoria.              4.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La          collocazione  nella  graduatoria permanente non costituisce          elemento  valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli          ed esami.              5.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le          graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo          l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai          sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,          n.  246,  e  trasformate in graduatorie nazionali dall'art.          8-bis  del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  6 ottobre  1988, n. 426,          nonche'  delle graduaforie provinciali di cui agli articoli          43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.              6.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La          nomina    in    ruolo    e'    disposta    dal    dirigente          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente          competente.              7.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le          disposizioni   concernenti  l'anno  di  formazione  di  cui          all'art.  440  si  applicano  anche  al  personale  docente          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.              8.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La          rinuncia  alla  nomina in ruolo comporta la decadenza dalla          graduatoria   per  la  quale  la  nomina  stessa  e'  stata          conferita.              9.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le          norme  di  cui  al  presente  articolo  si applicano, con i          necessari  adattamenti,  anche  al  personale educativo dei          convitti  nazionali, degli educandati femminili dello Stato          e delle altre istituzioni educative".              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere a2)          e  b),  del decreto del Ministero della pubblica istruzione          27 marzo  2000,  n.  123  (Regolamento  recante norme sulle          modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie          previste  dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge          3 maggio 1999, n. 124):              "4. La   prima   integrazione  delle  graduatorie  base          avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie          e nel seguente ordine di precedenza, di:                a1) (omissis);                a2) coloro  che  maturano  i  requisiti  di  cui alla          precedente  lettera  a1)  alla data di scadenza del termine          per  la  presentazione  delle  domande  d'inclusione  nella          graduatoria permanente;                b) coloro   che   alla   data   di  scadenza  per  la          presentazione  delle domande d'inclusione nella graduatoria          permanente  hanno  superato  le  prove  di  un concorso per          titoli  ed  esami o di esami anche ai soli fini abilitativi          relativo  alla  medesima  classe  di concorso o al medesimo          posto  di  ruolo  e siano inseriti, alla data del 25 maggio          1999,  in  una  graduatoria  provinciale  o di istituto per          l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare          in  possesso del secondo requisito anche coloro che essendo          stati   inseriti  nelle  predette  graduatorie  risultavano          temporaneamente  depennati  dalla data di entrata in vigore          della  legge  per  i  motivi previsti dall'art. 7, comma 6,          della  ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e          avevano   titolo  a  chiedere  il  reinserimento  ai  sensi          dell'art.    7,   comma   7,   della   medesima   ordinanza          ministeriale.   Il   requisito   della   iscrizione   nelle          graduatorie  per l'assunzione di personale non di ruolo non          e'  richiesto  per  coloro  che hanno superato le prove del          corrispondente  concorso  per  titoli  ed esami, conclusosi          successivamente  al  31 marzo  1995,  data  di scadenza del          termine  per  la  presentazione delle domande di inclusione          nelle  graduatorie  di  supplenza,  fissato  con  ordinanza          ministeriale  n.  371 del 29 dicembre 1994, come modificata          dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995".
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|   |                                 Art. 2.               Integrazione a regime delle graduatorie                  permanenti del personale docente
    1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria,   da   effettuare  con  periodicita'  annuale  entro  il 31 maggio  di  ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1,  comma 1, lettera (( b) )), gli idonei dei concorsi a cattedre  e  posti,  per  titoli  ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati   dalle   scuole   di   specializzazione  all'insegnamento secondario.  2.  Nella  integrazione  della  graduatoria  di  cui al comma 1, il personale  gia'  inserito  nelle  graduatorie  permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la  prima  volta  e'  graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base  ai  titoli  posseduti,  da  valutare secondo le disposizioni (( della  tabella  di  cui  all'allegato  A annesso al regolamento )). I servizi  di  insegnamento prestati dal 1o settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati nella  stessa  misura  prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.  ((  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente comma, ulteriori  modifiche  alla  tabella  di cui all'allegato A annesso al regolamento   possono   essere  adottate  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ))  3. L'articolo 401 (( del testo unico delle disposizioni legislative in  materia di istruzione, di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994,  n.  297, (( come sostituito )) dall'articolo 1, comma 6, della legge   3 maggio   1999,   n.   124,  si  interpreta  nel  senso  che l'integrazione  e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in   posizione   di   parita',   dell'anzianita'   di  iscrizione  in graduatoria. 
                                         Riferimenti normativi:              -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e          all'istruzione".              -  Per il comma 3 dell'art. 401 del decreto legislativo          16 aprile   1994,  n.  297,  vedasi  riferimenti  normativi          all'art. 1.
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|   |                                 Art. 3.                       Formazione delle classi
    1.  Le  variazioni  del  numero  degli  alunni iscritti in ciascuna istituzione  scolastica,  verificate  nella  fase di adeguamento alla situazione  di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate  in  organico  dal dirigente territorialmente competente. Incrementi  del  numero  delle  classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di  cui  al  decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.  2.  I  posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe  di  cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei  posti  e delle cattedre, anche costituiti tra piu' scuole, cosi' come deteminate nell'organico di ciascun anno.  3.  La  formazione  di  classi  di cui al comma 1 e' comunicata dal dirigente  scolastico  al dirigente territorialmente competente entro il  10 luglio  di  ciascun  anno  per  la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile  coprire  con  personale  a  disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. 
                                         Riferimenti normativi:
            Comma 1:              - Il  testo  del  decreto  del  Ministro della pubblica          istruzione   24 luglio   1998,   e'  stato  pubblicato  nel          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  264          dell'11 novembre 1998.
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|   |                                 Art. 4.                     Accelerazione di procedure
    1.   Le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e  comunque  quelli di durata  annuale  riguardanti  il  personale  di  ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. (( I contratti a tempo indeterminato  stipulati  dai  dirigenti  territorialmente competenti dopo  tale  data  comportano  il  differimento  delle  assunzioni  in servizio  al  1o settembre  dell'anno  successivo, fermi restando gli effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno scolastico di conferimento della  nomina.  ))  A  regime  entro  lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche.  Entro  la  medesima  data  i dirigenti territorialmente competenti  procedono  altresi'  alle nomine dei supplenti annuali, e fino  al termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.  2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i  dirigenti scolastici provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita'   didattiche   attingendo   alle   graduatorie   permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, (( di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, )) il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la  prima  fascia,  in  conformita'  ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.  3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi  1  e  2  e'  fissato  al  31 agosto  2001.  Il  termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001. 
                                         Riferimenti normativi all'art. 4:
                - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge          3 maggio 1999, n. 124:              "3. Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2          si provvede con supplenze temporanee".
            Riferimenti normativi all'art. 4-bis:
                - Si   riporta   il  testo  dell'art.  39  della  legge          27 dicembre 1997, n. 449:              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento dei compiti istituzionali.              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificata dai competenti          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti          riprendono le trattative.              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a          15.              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero dal          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio          ispettivo.              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente  in materiadi mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del          Ministero delle finanze;                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola          procedura concorsuale.              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni ed integrazioni.              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,          comma  2,  lettera b),  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma 5,  nonche'  altri  funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.              12. (Omissis).              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche  nei settori tecnico-scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste    dal   comma 3,   personale   dotato   di   alta          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro          prevista  dall'art.  3,  comma 5,  della  legge 24 dicembre          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le          disposizioni previste dai commi 8 e 11.              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere  dal  1o gennaio  1994,  secondo  quanto previsto          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il          31 dicembre 1998.              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,          salvo  che  per  le Forze annate, le Forze di polizia ed il          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non          puo'  comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento delle          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali          di lavoro.              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle          spese di personale.              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui          all'art.  43,  comma 5,  ai  fondi  per  la  contrattazione          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di          riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque          utilizzare le maggiori economie conseguite.              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'          valutabile  ai  fui della progressione della carriera e dei          concorsi.              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18,          dell'art.  1  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, come          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera e), della legge          15 maggio  1997,  n.  127, le parole "31 dicembre 1997 sono          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art. 1,          comma 58-bis,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,          introdotto  dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  dintesa  fra  l'amministrazione  di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma 25,  tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto          normativo.              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,          comma 62,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il          segreto d'ufficio".
            Riferimenti normativi all'art. 4-ter:
                - Si   riporta  il  testo  dell'art.  446  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:              "Art.  446  (Organici  del  personale  educativo). - 1.          (Art.  73,  comma  1,  legge  20 maggio 1982, n. 270. Tutto          l'art.  73  sostituisce  l'art.  2, legge 8 agosto 1977, n.          595).  I  posti  di  organico  dei  ruoli provinciali delle          istitutrici  degli  educandati  femminili  dello Stato, dei          convitti  nazionali  femminili  e  dei  convitti  femminili          annessi  agli  istituti tecnici e professionali e dei ruoli          provinciali  degli  istitutori dei convitti nazionali e dei          convitti  annessi  agli  istituti  tecnici e professionali,          ferma  restando  l'unicita'  della dotazione organica delle          singole  istituzioni  educative,  nonche' l'identita' delle          funzioni  del  personale  assegnato,  sono determinati come          segue:  sino  a  venticinque convittori, quattro posti; per          ogni  successivo  gruppo  di  otto  convittori, un posto in          piu'; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.              2.  (Art.  4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n.          537).   A  decorrere  dall'anno  scolastico  1994-1995  gli          organici  sono  rideterminati in relazione alle prevedibili          cessazioni  dal  servizio  e,  comunque,  nel  limite delle          effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.              3.  (Coordinamento).  I  criteri  e le modalita' per la          rideterminazione    degli    organici    medesimi    e   la          programmazione  delle  nuove nomine in ruolo sono stabiliti          con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.              4.  (Art.  73,  comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270).          Nelle   istituzioni  convittuali  per  non  vedenti  o  per          sordomuti  le  dotazioni  organiche  di cui al comma 1 sono          raddoppiate.              5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La          determinazione  degli  organici  e' effettuata in relazione          alle sedi di funzionamento del convitto.              6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le          variazioni  degli organici del personale educativo disposte          ai  sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di          ogni   anno,   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica          istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".
                           |  
|   |                               Art. 4-bis.           Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
  (( 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo   indeterminato,   del   personale  amministrativo,  tecnico  e ausiliario  (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti  di  assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto  personale,  provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in  ogni  caso  le  disposizioni  in  materia di programmazione delle assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))  |  
|   |                               Art. 4-ter.                         Personale educativo
  ((   1.  I  distinti  ruoli provinciali del personale educativo degli istituti  di  cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.  2.   Per   l'assunzione  del  personale  educativo  individuato  in relazione    alle    esigenze    delle    attivita'   convittuali   e semiconvittuali,  e  comunque  nel  rispetto  dei  criteri  di cui al medesimo   articolo   446  del  citato  testo  unico,  si  utilizzano graduatorie provinciali unificate.  3.  La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai  soli  fini  dell'individuazione  dei  posti  di  organico  per le esigenze   delle   attivita'  convittuali  da  affidare  a  personale educativo rispettivamente maschile e femminile". ))  |  
|   |                                 Art. 5.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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