Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255
Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001), coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Norme di interpretazione autentica

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle (( graduatorie permanenti )) previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, (( di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita': ))
a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (( di seguito denominato "regolamento", )) si intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.
2-bis. (( Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. ))
3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella (( di cui all'allegato A annesso al regolamento. ))
4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.
4-bis. (( I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. ))
5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e (( fino al termine )) delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.
7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzera' per l'anno scolastico 2001/2002 e' scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"1. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge,
hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale
non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso
per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche
quelli che abbiano superato gli esami della sessione
riservata di cui al comma 4".
- Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. (Art. 1, comma
6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in
graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in
ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
modailita' da definire con regolamento da adottare con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la
procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a principi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
gia' inclusi in graduatoria.
4. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli
ed esami.
5. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art.
8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
nonche' delle graduaforie provinciali di cui agli articoli
43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata
conferita.
9. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere a2)
e b), del decreto del Ministero della pubblica istruzione
27 marzo 2000, n. 123 (Regolamento recante norme sulle
modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124):
"4. La prima integrazione delle graduatorie base
avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie
e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) (omissis);
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla
precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande d'inclusione nella
graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria
permanente hanno superato le prove di un concorso per
titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi
relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio
1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per
l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare
in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo
stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati dalla data di entrata in vigore
della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6,
della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e
avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi
dell'art. 7, comma 7, della medesima ordinanza
ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non
e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di supplenza, fissato con ordinanza
ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata
dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995".



 
Art. 2.
Integrazione a regime delle graduatorie
permanenti del personale docente

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera (( b) )), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale gia' inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (( della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento )). I servizi di insegnamento prestati dal 1o settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. (( Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ))
3. L'articolo 401 (( del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, (( come sostituito )) dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.



Riferimenti normativi:
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione".
- Per il comma 3 dell'art. 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, vedasi riferimenti normativi
all'art. 1.



 
Art. 3.
Formazione delle classi

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra piu' scuole, cosi' come deteminate nell'organico di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 e' comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.



Riferimenti normativi:

Comma 1:
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 luglio 1998, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998.



 
Art. 4.
Accelerazione di procedure

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. (( I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. )) A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, (( di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, )) il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.



Riferimenti normativi all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
3 maggio 1999, n. 124:
"3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee".

Riferimenti normativi all'art. 4-bis:

- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero dal
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materiadi mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico-scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze annate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fui della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18,
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera e), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato dintesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".

Riferimenti normativi all'art. 4-ter:

- Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 446 (Organici del personale educativo). - 1.
(Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto
l'art. 73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n.
595). I posti di organico dei ruoli provinciali delle
istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti nazionali femminili e dei convitti femminili
annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli
provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
ferma restando l'unicita' della dotazione organica delle
singole istituzioni educative, nonche' l'identita' delle
funzioni del personale assegnato, sono determinati come
segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per
ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in
piu'; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n.
537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli
organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili
cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.
3. (Coordinamento). I criteri e le modalita' per la
rideterminazione degli organici medesimi e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti
con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.
4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270).
Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per
sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
raddoppiate.
5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La
determinazione degli organici e' effettuata in relazione
alle sedi di funzionamento del convitto.
6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le
variazioni degli organici del personale educativo disposte
ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di
ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".



 
Art. 4-bis.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

(( 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))
 
Art. 4-ter.
Personale educativo

(( 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile". ))
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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