Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 256 |
Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001), coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 334 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Interventi urgenti nel settore dei trasporti". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.".
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. - Il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991. - Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recante: "Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 1998. - Il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. - L'art. 20 del citato decreto legislativo n. 395/2000 cosi' recita: "Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2001, sono abrogati: a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974; b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
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| Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".
Riferimenti normativi: - L'art. 22 del decreto legislativo n. 395/2000 cosi' recita: "Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998. n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1o luglio 2001. 1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".
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| Art. 3.
1. L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.
Riferimenti normativi all'art. 3:
- L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1993, cosi' recita: "Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.". - Si riporta il testo dell'art. 1678 del codice civile: "Art. 1678 (Nozione). - Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro".
Riferimenti normativi all'art. 3-bis:
- Il comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, cosi' recita: "Art. 145 (Altri interventi). - 30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'I.N.P.S., degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale". - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante: "Misure urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999, cosi' recita: "Art. 1 (Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto). - 1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono ridotte mediante allineamento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi".
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| Art. 3-bis.
(( 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonche' di ulteriori lire 330 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale". )) |
| Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per le conversione in legge. |
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