Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 256
Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001), coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 334 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Interventi urgenti nel settore dei trasporti".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.".



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
recante: "Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998,
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.
- Il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198,
recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del
Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989
che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del
12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991.
- Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recante:
"Riordino della disciplina per l'accesso alla professione
di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma
dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile
1998.
- Il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448,
recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989
che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del
12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.
- L'art. 20 del citato decreto legislativo n. 395/2000
cosi' recita:
"Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e
comunque a decorrere dal 1o luglio 2001, sono abrogati:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.



 
Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".



Riferimenti normativi:
- L'art. 22 del decreto legislativo n. 395/2000 cosi'
recita:
"Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
1998. n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il
1o luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino
alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono
esercitare la professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi devono possedere i requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere
acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
l'attivita'.".



 
Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.



Riferimenti normativi all'art. 3:

- L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno
1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci
su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
31 luglio 1974, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162,
recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1993, cosi' recita:
"Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Ai
fini di cui al presente articolo, al momento della
conclusione del contratto di autotrasporto di cose per
conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono
annotati nella copia del contratto di trasporto da
consegnare al committente, pena la nullita' del contratto
stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di
cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati
provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei
prescritti requisiti di legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 1678 del codice civile:
"Art. 1678 (Nozione). - Col contratto di trasporto il
vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo a un altro".

Riferimenti normativi all'art. 3-bis:

- Il comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, cosi'
recita:
"Art. 145 (Altri interventi). - 30. Per le regolazioni
debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex
gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri
di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del
31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a., e per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale
relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con decreto emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire
1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per
la copertura, per il tramite dell'I.N.P.S., degli oneri
sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di
trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per
l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a
quelle medie del settore industriale".
- L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante: "Misure urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 27 febbraio 1999, cosi' recita:
"Art. 1 (Allineamento aliquote contributive per le
aziende di trasporto). - 1. Per l'anno 1998, in attesa
della definizione del complessivo assetto dei contributi
previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
aliquote contributive a carico delle predette aziende sono
ridotte mediante allineamento a quelle medie del settore
industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi".



 
Art. 3-bis.

(( 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonche' di ulteriori lire 330 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale". ))
 
Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per le conversione in legge.
 
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