| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 256 |  
| Testo  del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001), coordinato con la legge di  conversione  20  agosto  2001,  n. 334 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla pag. 6), recante: "Interventi urgenti nel settore dei trasporti". |  
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                             Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
     Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.
    1.  L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente:  "Art.  21  (Regolamento  di  attuazione).  -  1.  Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  adotta, con proprio regolamento da emanarsi   entro   il  termine  del  31 dicembre  2001,  le  previste disposizioni   attuative.  Fino  alla  predetta  data  continuano  ad applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro dei trasporti  16 maggio  1991,  n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998,  n.  84,  e  nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991,   n.   448,   e   non  si  applicano  le  disposizioni  dettate dall'articolo 20.". 
                                         Riferimenti normativi:              -  Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395,          recante:   "Attuazione   della   direttiva   del  Consiglio          dell'Unione   europea  n.  98/76/CE  del  1o ottobre  1998,          modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996          riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su          strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento          reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo          di  favorire  l'esercizio della liberta' di stabilimento di          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed          internazionali",  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.              -  Il  decreto  ministeriale  16 maggio  1991,  n. 198,          recante:  "Regolamento  di  attuazione  della direttiva del          Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989          che   modifica  la  direttiva  del  Consiglio  n.  561  del          12 novembre  1974 riguardante l'accesso alla professione di          trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti          nazionali  ed  internazionali" e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991.              - Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recante:          "Riordino  della  disciplina per l'accesso alla professione          di  autotrasportatore  di  cose per conto di terzi, a norma          dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile          1998.              -  Il  decreto  ministeriale  20 dicembre 1991, n. 448,          recante:  "Regolamento  di  attuazione  della direttiva del          Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989          che   modifica  la  direttiva  del  Consiglio  n.  562  del          12 novembre  1974 riguardante l'accesso alla professione di          trasportatore  di  viaggiatori  su  strada  nel settore dei          trasporti  nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.              -  L'art. 20 del citato decreto legislativo n. 395/2000          cosi' recita:              "Art.  20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di          entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui all'art. 21 e          comunque a decorrere dal 1o luglio 2001, sono abrogati:                a) gli  articoli  13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,          23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;                b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
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    1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 22  del  decreto  legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:  "1-bis.  A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del   30 giugno   2003,   le  imprese  che  intendono  esercitare  la professione  di  autotrasportatore  di cose per conto di terzi devono possedere  i  requisiti  di  onorabilita',  capacita'  finanziaria  e capacita'    professionale,    essere    iscritte    all'albo   degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per  cessione  d'azienda,  imprese  di  autotrasporto ovvero l'intero parco  veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.". 
                                         Riferimenti normativi:              -  L'art.  22 del decreto legislativo n. 395/2000 cosi'          recita:              "Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di          cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo          1998.  n.  85,  e' prorogato alla data di entrata in vigore          del  regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il          1o luglio 2001.              1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino          alla  data  del  30 giugno  2003,  le imprese che intendono          esercitare  la professione di autotrasportatore di cose per          conto   di   terzi   devono   possedere   i   requisiti  di          onorabilita',    capacita'    finanziaria    e    capacita'          professionale,     essere     iscritte    all'albo    degli          autotrasportatori  per conto di terzi e dimostrare di avere          acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto          ovvero  l'intero  parco veicolare di altra impresa iscritta          all'albo  ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi          l'attivita'.".
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    1.  L'ultimo  comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come  modificato  dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta  nel  senso  che  la  prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo  e  dell'autorizzazione  al  trasporto  di cose per conto di terzi  possedute  dal  vettore,  nonche'  la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della  forma  scritta  del  contratto di trasporto previsto dall'art. 1678  del  codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. 
                                         Riferimenti normativi all'art. 3:
                -  L'ultimo  comma  dell'art.  26  della legge 6 giugno          1974,  n.  298,  recante:  "Istituzione dell'albo nazionale          degli   autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,          disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di          un  sistema  di tariffe a forcella per i trasporti di merci          su  strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del          31 luglio   1974,   come   modificato   dall'art.   1   del          decreto-legge   29 marzo  1993,  n.  82,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 29 marzo 1993 e convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  27 maggio  1993, n. 162,          recante:  "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto          di  cose  per  conto  di  terzi", pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1993, cosi' recita:              "Art.  26  (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Ai          fini   di  cui  al  presente  articolo,  al  momento  della          conclusione  del  contratto  di  autotrasporto  di cose per          conto  di  terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono          annotati   nella   copia  del  contratto  di  trasporto  da          consegnare  al  committente, pena la nullita' del contratto          stesso,  i  dati relativi agli estremi dell'attestazione di          iscrizione  all'Albo  e dell'autorizzazione al trasporto di          cose  per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati          provinciali  dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di          cui  alla  presente  legge,  da cui risulti il possesso dei          prescritti requisiti di legge.".              - Si riporta il testo dell'art. 1678 del codice civile:              "Art.  1678  (Nozione). - Col contratto di trasporto il          vettore  si  obbliga,  verso  corrispettivo,  a  trasferire          persone o cose da un luogo a un altro".
            Riferimenti normativi all'art. 3-bis:
                -  Il  comma  30  dell'art. 145 della legge 23 dicembre          2000,  n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge          finanziaria  2001)",  pubblicata  nel supplemento ordinario          alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, cosi'          recita:              "Art.  145 (Altri interventi). - 30. Per le regolazioni          debitorie  dei  disavanzi  delle  ferrovie concesse e in ex          gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri          di  trattamento  di  fine  rapporto, maturati alla data del          31 dicembre  2000,  ad  esclusione  della societa' Ferrovie          dello  Stato  S.p.a.,  e  per  il  ripiano dei disavanzi di          esercizio   delle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale          relativi  all'anno  1999, il Ministro dei trasporti e della          navigazione,   con  decreto  emanato  di  concerto  con  il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  provvede  nell'anno 2001 all'erogazione di lire          1.500  miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per          la  copertura,  per  il  tramite dell'I.N.P.S., degli oneri          sopportati  dalle  aziende  esercenti  pubblici  servizi di          trasporto  in  conseguenza  del  mancato  allineamento, per          l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a          quelle medie del settore industriale".              -  L'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge 28 dicembre          1998,  n.  451,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302          del 29 dicembre 1998 e convertito, con modificazioni, dalla          legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante: "Misure urgenti per          gli  addetti  ai  settori  del  trasporto pubblico locale e          dell'autotrasporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.          48 del 27 febbraio 1999, cosi' recita:              "Art.  1  (Allineamento  aliquote  contributive  per le          aziende  di  trasporto).  -  1.  Per l'anno 1998, in attesa          della  definizione  del  complessivo assetto dei contributi          previdenziali  a  carico  delle  aziende esercenti pubblici          servizi   di   trasporto  di  cui  al  decreto  legislativo          29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, le          aliquote  contributive a carico delle predette aziende sono          ridotte  mediante  allineamento  a quelle medie del settore          industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi".
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  ((  1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonche' di ulteriori lire 330 miliardi, in relazione agli    oneri    finanziari    connessi   all'allineamento   di   cui all'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'  di  ulteriori  lire 300 miliardi  per  la  copertura,  per  il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati  dalle  aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive   di   dette   aziende   a   quelle  medie  del  settore industriale". ))  |  
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    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per le conversione in legge.  |  
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