Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 luglio 2001, n. 247 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo". |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 80, commi 20 e 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2001)": "20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrassessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto. (Omissis). 22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20".
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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