Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" registrata con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento n. 2081/1992 che consente una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica;
Vista la domanda di modifica al disciplinare di produzione del citato prodotto a denominazione di origine protetta presentata in data 6 luglio 2001 dal Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana, soggetto legittimato a proporla ai sensi del comma 15, lettera a) dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Considerato che la modifica richiesta ha il fine, secondo il Consorzio proponente, di assicurare una maggiore tutela della tipicita' del prodotto e della sua tradizione casearia, di contribuire al rafforzamento del legame con il territorio e di garantire un piu' elevato livello di sicurezza alimentare, mediante l'esplicitazione della tecnica di lavorazione conforme agli usi leali e costanti tradizionalmente osservati;
Considerato che con la citata modifica il Consorzio proponente ha chiesto l'ampliamento della zona di produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" per la parte ricadente nel territorio amministrativo della provincia di Napoli e l'estensione della stessa a parte del territorio ricadente in provincia di Foggia, come specificato nel parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine etipiche dei formaggi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997;
Visti la domanda presentata dall'associazione provinciale allevatori di Foggia, intesa ad ottenere l'inserimento nell'area di produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" di parte del territorio amministrativo della provincia di Foggia, il parere del citato Comitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994 e il successivo parere integrativo del medesimo Comitato richiamato in precedenza;
Ritenuto che le richieste di modifica territoriale in argomento non possono essere inoltrate, ai sensi del richiamato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti servizi della Commissione europea in quanto la documentazione probatoria agli atti di questa amministrazione procedente non consente di provare la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni costituenti il presupposto della richiesta di modifica al disciplinare di produzione in conformita' della previsione regolamentare richiamata;
Vista la deliberazione della giunta regionale della regione Molise n. 909 del luglio 2000 con la quale e' stata chiesta l'inclusione nell'area di produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" del territorio dei comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli, in provincia di Isernia;
Considerato che dalla documentazione prodotta a sostegno della sopra indicata richiesta risulta provata l'esistenza della produzione di mozzarella ottenuta dal latte di bufala soltanto nel comune di Venafro, mancando tuttavia la dimostrazione della sua tradizionalita', considerata anche sotto l'aspetto del decorso del tempo anteriore alla registrazione della denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana";
Ritenuto pertanto di dover sospendere la valutazione della richiesta di modifica territoriale della zona di produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" presentata dal Consorzio di tutela della D.O.P. medesima in attesa degli esiti delle istruttorie relative ad esse;
Considerato che la determinazione di provvedere alla pubblicazione della presente proposta di modifica al disciplinare di produzione sara' notificata alle regioni citate in precedenza, interessate a detta modifica nonche' alla regione Lazio, nel cui ambito territoriale ricade parte della zona di produzione della denominazione di origine protetta in argomento, al fine di consentire alle predette regioni Campania, Molise e Puglia di apprestare e trasmettere la necessaria documentazione probatoria a sostegno delle domande di modifica territoriale piu' volte richiamate;
Il Ministero ritiene opportuno procedere alla pubblicazione della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana con gli adeguamenti in precedenza richiamati, unitamente alla disciplina vigente nelle parti per le quali essa e' interessata, per consentire una opportuna valutazione della rilevanza delle modifiche richieste, anche al fine di dare oggettiva evidenza alla situazione di fatto e di diritto che conseguirebbe all'eventuale approvazione della modifica da parte della Commissione europea.
----> Vedere disciplinare di produzione <----
Chiunque possa dimostrare di possedere un legittimo interesse anche non economico all'accoglimento o al rigetto della proposta di modifica sopra riportata, puo' presentare osservazioni, adeguatamente motivate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agrciole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, unitamente a quelle concernenti l'eventuale documentazione probatoria trasmessa dalle regioni Campania, Molise e Puglia, la predetta proposta nel testo sopra riportato ovvero in quello risultante dagli adeguamenti conseguenti alle attivita' istruttorie in precedenza indicate, sara' notificata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 
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