Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92, sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5, del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la domanda presentata dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;
Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 111 del 15 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;
Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;
Vista la nota prot. n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 26 giugno 2001, con la quale l'associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 111 del 15 maggio 2001, e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP "Salsiccia di Calabria", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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