Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 luglio 2001 |
Riconoscimento al dott. Item Dario del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del dott. Item Dario, nato il 28 giugno 1972, a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato di cui e' in possesso dal 10 dicembre 1998, come attestato dal tribunale d'appello del Canton Ticino (Confederazione Svizzera) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi di Teramo in data 25 giugno 1996; Considerato che, previsto superamento dell'esame di capacita' nell'anno 1998 presso il tribunale d'appello del Canton Ticino, il dott. Item e' stato iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati del Canton Ticino dal 10 dicembre 1998; Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 17 maggio 2001; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense; Visto l'art. 49 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al dott. Item Dario, nato il 28 giugno 1972 a Napoli, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamente di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza delle seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 luglio 2001 p. Il direttore generale: Rettura |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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