| Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 26 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo "SIDEL S.p.a.", in Bologna, ad emettere certificazione  CE  di  rispondenza  della  conformita'  ai requisiti essenziali di sicurezza. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'              del Ministero delle attivita' produttive                                  e                        IL DIRETTORE GENERALE               della tutela delle condizioni di lavoro         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione delle   direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo SIDEL S.p.a., con sede legale  in  via  Larga,  34/2  - 40138 Bologna, in data 5 marzo 2001, acquisita  in atti di questo Ministero in data 5 marzo 2001, prot. n. 785129,   volta  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita'  di  certificazione  relativa ad alcuni tipi di macchine di cui  all'allegato  IV  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio  1996,  n.  459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  supplemento  ordinario  n. 146 del 6 settembre 1996;  Tenuto  conto  che  la documentazione prodotta dall'organismo SIDEL S.p.a.,  con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, soddisfa quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,  e  consente  l'accertamento  del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato  che  l'organismo  SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga,  34/2 - 40138 Bologna, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti  minimi  di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;                             Decretano:                               Art. 1.  1.  L'organismo  SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138  Bologna,  e'  autorizzato  ad  emettere  certificazione  CE di conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:    A) macchine:      15) ponti elevatori per veicoli;      16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata,  su  supporto magnetico, al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'  produttive  ed  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  si  riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.  4.   Nel   corso   dell'attivita',  nel  caso  venga  accertata  la inadeguatezza  delle  capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio  1996,  n.  459,  codesto  organismo non soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 luglio 2001                                   Il direttore generale                       per lo sviluppo produttivo e la competitività                          del Ministero delle attività produttive                                          Visconti
                 Il direttore generale     della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                      Ferraro  |  
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