| Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 7 agosto 2001 |  
| Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina   in  materia  di comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione,  relative  alla  campagna  per  il  referendum popolare confermativo  della legge costituzionale, recante modifiche al titolo V  della  parte  seconda  della  Costituzione  indetto  per il giorno 7 ottobre 2001. (Deliberazione n. 539/01/CSP). |  
  |  
 |  
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 7 agosto 2001;  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui referendum  previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni e integrazioni;  Rilevato  che  con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  181 del 6 agosto 2001, e' stato indetto per il giorno di domenica 7 ottobre  2001  il  referendum popolare per l'approvazione del testo della  legge  costituzionale concernente "Modifiche al titolo V della parte   seconda  della  Costituzione",  approvato  dal  Parlamento  e pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001;  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi, relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                                Delibera:                               Art. 1.                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai  mezzi  di  informazione  durante  la  campagna  per il referendum popolare  per  l'approvazione  del  testo  della legge costituzionale concernente   "Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della Costituzione",  indetto  per  il  giorno  7 ottobre  2001, al fine di garantire,  rispetto  a  tutti  i  soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il  territorio nazionale sino alla data di svolgimento del referendum di cui al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Soggetti politici
    1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:    a) le  forze  politiche  che  costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonche' quelle diverse dalle precedenti  che  siano  presenti  con  almeno  due  rappresentanti al Parlamento europeo;    b) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati,  rappresentativi  di forze sociali e politiche, diverse  da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a), che abbiano  un  interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile  anche  sulla  base  dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi   devono   essersi  costituiti  entro  dieci  giorni  dalla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.  2.   Entro  lo  stesso  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota  all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni la propria posizione  a  favore  o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione   ai  programmi  di  comunicazione  politica  e  della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L'Autorita' comunica, anche  a  mezzo  telefax,  l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.  |  
|   |                                 Art. 3.          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
    1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di pubblicazione sulla Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del   presente provvedimento  e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva  o  radiofonica nazionale privata  e  locale  dedica  alla  comunicazione  politica nelle forme previste  dall'art.  4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono  ripartiti  in  misura  uguale  tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.  2.  L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.  3.  Ai  programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino  candidate  in competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali  competizioni  non e' comunque   consentito,   nel  corso  dei  programmi  medesimi,  alcun riferimento.  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle  predette  trasmissioni  sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti  radiofoniche  e televisive nazionali, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e,  dalle  emittenti  radiofoniche  e televisive   locali,   al   competente   comitato  regionale  per  le comunicazioni  o,  ove  questo  non  sia  ancora stato costituito, al comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la fruizione anche ai non udenti.  |  
|   |                                 Art. 4.           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
    1.  Nel  periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche  e  televisive  nazionali  private  possono  trasmettere messaggi  politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario.  |  
|   |                                 Art. 5.     Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto  all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni  tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59;  seconda  fascia  14-15,59;  terza  fascia 22-23,59; quarta fascia  9-10,59.  I  messaggi  trasmessi  in ciascun contenitore sono almeno  due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli  e  quelli  contrari  al quesito referendario. A tal fine, qualora  il  numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto  sia  diverso,  l'assegnazione  degli  spazi  ai  soggetti  piu' numerosi  avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di  messaggi  a  sostegno  di  una  delle due indicazioni di voto non pregiudica,  in  ogni  caso,  la  trasmissione  di  quelli a sostegno dell'indicazione  opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    e) ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in ciascun contenitore;    f) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    g) ogni  messaggio  reca  la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                 Art. 6.        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.    b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche' possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  2.  A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a  trasmettere  messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax,  le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.  |  
|   |                                 Art. 7.     Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti
    1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.  |  
|   |                                 Art. 8.        Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
    1.  Nel  periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche   e  televisive  locali  che  accettano  di  trasmettere messaggi  politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle  posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno altresi'  facolta'  di  diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.  2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima  settimana  a  quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.  3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per  messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.  |  
|   |                                 Art. 9. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
    1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  8,  comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto  all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni  tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti radiofoniche;    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59;  seconda  fascia  12-14,59;  terza  fascia 21-23,59; quarta fascia  7-8,59;  quinta  fascia  15-17,59;  sesta  fascia  9-11,59. I messaggi  trasmessi  in  ciascun  contenitore  sono almeno due e sono comunque  ripartiti  in  misura  uguale  tra  i soggetti favorevoli e quelli  contrari  al  quesito  referendario.  A  tal fine, qualora il numero  dei  soggetti  che  sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo  un  criterio  di  rotazione,  fermi  restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a  sostegno  di  una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni  caso,  la  trasmissione  di  quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    e) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    f) ogni   messaggio   reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                Art. 10. Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a                              pagamento
    1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a pagamento  le  emittenti  di  cui  all'art.  8, comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti radiofoniche;    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata  di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;    c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    d) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    e) ogni  messaggio  reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                Art. 11.        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici autogestiti a pagamento:    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al comitato regionale   per   i   servizi   radiotelevisivi,   che   ne   informa sinteticamente  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, il documento  di  cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque  giorni  di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso   con   riguardo   al  numero  dei  contenitori  e  alla  loro collocazione  nel  palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive locali  a  diffusione  pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui   al   comma  1,  lettera b),  nei  confronti  di  ogni  comitato territorialmente  competente, nonche' a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.  2.  A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica,  i  soggetti  politici  interessati  a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e ai competenti  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  o,  ove  non costituiti,  ai  comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, anche  a  mezzo  telefax,  le proprie richieste, indicando il proprio responsabile  per  il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.  |  
|   |                                Art. 12.        Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
    1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta  del  competente  comitato regionale per le comunicazioni o, ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del comitato regionale per  i  servizi  radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo  dei  messaggi  autogestiti  gratutiti da ripartire tra i soggetti  politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse  disponibili  previste  dall'art.  1,  comma  3,  del decreto 5 febbraio  2001  del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  |  
|   |                                Art. 13.     Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
    1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito, del  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.  |  
|   |                                Art. 14.                      Programmi di informazione
    1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di  chiusura  della  campagna  referendaria,  al fine di garantire la parita'    di   trattamento,   l'obiettivita',   la   completezza   e l'imparzialita'  dell'informazione,  nei programmi radiotelevisivi di informazione,  riconducibili  alla  responsabilita'  di una specifica testata  giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema  oggetto  del  referendum,  le  posizioni  dei  diversi soggetti politici  impegnati  a  favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate   in   modo  corretto  e  obiettivo.  Resta  salva  per l'emittente   la  liberta'  di  commento  e  di  critica,  in  chiara distinzione tra informazione e opinione.  2.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radio-televisiva,  diversa  da  quelle di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire, anche  in  forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono  attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti.  |  
|   |                                Art. 15.            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
    1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.  2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.  4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.  |  
|   |                                Art. 16.              Imprese radiofoniche di partiti politici
    1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo, secondo,  terzo  e  quarto  del presente titolo non si applicano alle imprese   di  radiodiffusione  sonora  che  risultino  essere  organo ufficiale  di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento  ai  sensi  dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67.  Per  tali  imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.  |  
|   |                                Art. 17.                  Conservazione delle registrazioni
    1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di  disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero   di   quelle   emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.  |  
|   |                                Art. 18. Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici                elettorali su quotidiani e periodici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle  votazioni,  nelle  forme  ammesse  dall'art. 7, comma 2, della legge  22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al  referendum  sono  tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi  attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa testata  interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per  la  stampa  periodica  si  tiene  conto  della data di effettiva distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo  e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita'  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei  messaggi  non  potra'  avere  inizio che dal numero successivo a quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve precisare  le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo e il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e' depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;    b) le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.  3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  relativi al referendum le condizioni  di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo'  avere  inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.  |  
|   |                                Art. 19. Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e                              periodici
    1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio  politico  referendario"  con  l'indicazione  del soggetto committente.  2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  |  
|   |                                Art. 20.               Organi ufficiali di stampa dei partiti
    1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi  politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso  in  condizioni  di  parita'  ai  relativi  spazi non si applicano  agli  organi  ufficiali  di stampa dei partiti e movimenti politici   e   alle  stampe  dei  soggetti  politici  interessati  al referendum di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.  3.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  e  i  soggetti  politici interessati  al  referendum  sono  tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei  movimenti  politici,  nonche'  le  stampe  di  soggetti politici interessati al referendum.  |  
|   |                                Art. 21.             Divieto di sondaggi politici ed elettorali
    1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici  sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e  di  voto  degli  elettori,  anche  se  tali  sondaggi  sono  stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti  in  modo  sistematico  a  determinate  categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.  2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  "nota informativa"  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:    a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;    b) il committente e l'acquirente del sondaggio;    c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  "sondaggio  rappresentativo"  o di "sondaggio non rappresentativo";    d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;    e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l'universo  di riferimento;    f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;    g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;    h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.  3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita'  e  corredati  della  "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.  5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  "nota  informativa" di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.  |  
|   |                                Art. 22.         Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
    1.  I  comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  assolvono,  nell'ambito  territoriale di rispettiva competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:    a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la concessionaria  del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.  |  
|   |                                Art. 23.                      Procedimenti sanzionatori
    1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate   con   il   presente   atto,   sono   perseguite   d'ufficio dall'Autorita',  al  fine  dell'adozione  dei  provvedimenti previsti dall'art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.  2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  3.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.  4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.  5.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso l'Autorita' stessa.  6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono  istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non siano ancora costituiti, dai comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.  7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  comitato  di  cui  al  comma 6, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.  8.  Il  comitato  di  cui  al  comma  6  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  mediante  immediato ripristino  dell'equilibrio  nell'accesso  ai  mezzi di comunicazione politica,  secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso comitato trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il competente  gruppo  della  Guardia  di  finanza, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso   gli   uffici   del   dipartimento   garanzie  e  contenzioso dell'Autorita' medesima.  9.   In   ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma  6  segnala tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.  10.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i  comitati  regionali  per  le comunicazioni,  ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.  11.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della   legge   medesima,  non  abrogate  dall'art.  13  della  legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it    Roma, 7 agosto 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
|   |  
 
 | 
 |