Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001 |
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1988, recante ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, dopo la lettera k), e' inserita la seguente: "k-bis) il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;". |
| Art. 2.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 agosto 2000, dopo l'art. 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. (Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali). - 1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto che cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni interessate. Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali materie, il Dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate. 2. Il Dipartimento si articola in due uffici e in non piu' di quattro servizi.". |
| Art. 3.
1. L'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e' modificato come segue: "4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.". |
| Art. 4.
1. Con successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sara' definita l'organizzazione interna del "Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali" e del "Dipartimento per gli affari economici". Roma, 9 agosto 2001
Il Presidente: Berlusconi |
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