Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n. 246 |
Testo del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2001, n. 330 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni in materia di accise
1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000 e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. 2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata. 3. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. 4. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, (( prevista nell'allegato I al )) testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 5. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto. 6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 9. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 10. Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, (( e' aumentato )) di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (citato nelle note al preambolo), nel testo previgente a quello modificato dall'art. 21, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (citata nelle note al preambolo). "Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36); b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32); c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55); d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas metano (codice NC 2711 29 00). 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale; f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi, diversi da quelli tassati: a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa; c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. 5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E' esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonche' i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. 7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale". - Per il testo dell'art. 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (citato nelle note al preambolo), come modificato dall'art. 1, secondo comma, del presente decreto-legge. "Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: a) benzina: L. 1.077.962 per mille litri; b) benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille litri; c) olio da gas o gasolio: 1) usato come carburante: L. 739.064 per mille litri; 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: L. 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: L. 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: L. 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: L. 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: L. 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: L. 40.359 per mille chilogrammi; e) gas di petrolio liquefatti (GPL): 1) usati come carburante: L. 509.729 per mille chilogrammi; 2) usati come combustibile per riscaldamento: L. 281.125 per mille chilogrammi; f) gas metano: 1) per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo; 2) per combustione per usi civili: 2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 56,99 per metro cubo; 2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 124,62 per metro cubo; 2.3) per altri usi civili: L. 307,51 per metro cubo; 3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): L. 46,78 per metro cubo; 3.2) per altri usi civili: L. 212,46 per metro cubo. 2. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine gia' individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo e' stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo e' fissato in lire 8 miliardi. 3. Per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, e' quella prevista per il gasolio usato come carburante. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 (citato nelle note al preambolo), convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 aprile 2000, n. 92 (citata nelle note al preambolo). "Art. 1 (Modifiche al regime speciale dell'agricoltura). - 1. L'art. 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999 sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000 e le parole: "negli anni 1998 e 1999 sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000 "; b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2000 sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o gennaio 2001 . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1o gennaio 2000. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5). 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4". - Si riporta il testo dell'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (citato nelle note al preambolo).
"Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali: benzina: L. 1.111.490 per mille litri; benzina senza piombo: L. 1.003.480 per mille litri; petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: L. 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: L. 415.990 per mille litri. Oli da gas o gasolio: usato come carburante: L. 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.470 per mille litri. Oli combustibili: L. 90.000 per mille kg (1); Oli combustibili a basso tenore di zolfo: L. 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: L. 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: L. 359.220 per mille kg. Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: L. 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 151 al mc; c) per altri usi civili: L. 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 74 al mc; b) per gli altri usi civili: L. 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche. Birra: L. 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: L. 87.000 per ettolitro; Alcole etilico: L. 1.146.600 per ettolitro anidro (2). Energia elettrica. Per ogni kWh di energia impiegata (3): per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: L. 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: L. 6 al kWh. Imposizioni diverse. Oli lubrificanti L. 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio L. 60.000 per mille kg. (1) L'aliquota di L. 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes. (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di L. 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di L. 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20o Celsius. (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima". - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997. - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 18 dicembre 1939. - Il regolamento (CEE) 16 marzo 1992, n. 684, recante "Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L74 del 20 marzo 1992. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli arti coli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera soppressa); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso)". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, recante: "Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (citata nelle note al preambolo). "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a L. 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)".
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| Art. 2. Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001. |
| Art. 3. Disposizione transitoria concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001.
1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 62", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998: "Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La dichiarazione e' presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. 2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito. 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis. 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze. 4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 5. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. 7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. 7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni. 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 9. Le societa' e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. 11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo".
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| Art. 4. Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica
1. E' differita al 1o gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Il termine del 1o luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' differito al 1o settembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. "Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di cui all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1o gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE. 2. Dalla data del 1o settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994. 3. A decorrere dal 1o luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non puo' essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata. 5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita' medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1o luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialita' medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza. 8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee. 8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare. 9. La percentuale di riduzione del prezzo previsto dal comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno usufruito della relativa licenza. 10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita' medicinali predette e' differita al 1o gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico. 12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con frequenza annuale. 13. Nell'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, dopo la parola: "deducibili sono inserite le seguenti: "nella misura dell'80 per cento . La pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, e' soggetta al disposto dell'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal primo periodo del presente comma. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso in forma espressa, ovvero per decorrenza dei termini nei casi in cui la legge preveda la procedura del "silenzio-assenso . 14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13. 15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni. 16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 16-bis. (Comma abrogato). 17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44". - Si riporta il testo dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (citata nelle note al preambolo), come modificato dall'art. 4, secondo comma, del presente decreto legge: "Art. 85 (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1o luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'art. 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e' abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, com ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000 a L. 23.000; a decorrere dal 1o gennaio 2003 e' abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto: a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni; b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque anni; c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'. 5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'eta' giovanile in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'. 6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004. 8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento. 9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio e' verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'art. 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4. 11. All'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento . La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000. 12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di ventotto-quaranta giorni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, let tera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalita' prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini. 13. All'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "e' ridotto del 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 . Allo stesso comma e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a L. 10.000 . 14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni. 15. All'art. 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale sono inserite le seguenti: "nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione . 16. Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16. 18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con proprio decreto, le modalita' per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanita' 1o luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti. 19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. 20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate. 21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita' sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanita' sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonche' i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione e' comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. 22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanita', per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo e' reso esecutivo con decreto del Ministro della sanita' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'art. 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371. 23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanita' di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazioni con decreto non regolamentare del Ministro della sanita', su proposta della Commissione di esperti di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo. 24. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari. 25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare nella comunicazione medesima. 26. A decorrere dal 1o settembre 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico dell'assistito; il medico e', in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1o settembre 2003. 27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26. 28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso. L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. 29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita' della nuova disciplina. 31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresi' abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'art. 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003. 33. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente: "2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'art. 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente, attestante che presso la stessa e' disponibile la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente deve attestare che presso la stessa e' disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale . 34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera a), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attivita' di gestione e di controllo del settore omeopatico".
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| Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, come modificato dall'art. 5 del presente decreto legge: "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo; la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a fame espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. (Comma abrogato). 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria". - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (citato nelle note al preambolo): "Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ; b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis . 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2001. 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. 4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali sono sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste italiane S.p.a. ; b) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza ; c) dopo l'art. 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti . 5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco . 6. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce rossa italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 7. All'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile . 8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 9. All'art. 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei e' sostituita dalla seguente: "dodici . 10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati. 11. All'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione . 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto . 13. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo ".
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| Art. 6. Norma di copertura 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati: a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni; b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni; c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni; d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni; e) (( Ministero dei trasporti e della navigazione: )) lire 16.200 milioni; f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni; g) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale: )) lire 19.770 milioni; h) Ministero della sanita': lire 42.540 milioni; i) (( Ministero per i beni e le attivita' culturali: )) lire 5.180 milioni; l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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