Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 luglio 2001
Conferma di autorizzazione all'organismo "A.N.C.C.P. S.r.l.", in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1993, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV delle direttive 89/392/CE e 91/368/CE, emanato a nome della societa' A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede in via Bronzino n. 3, Milano;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1995, con il quale, tenuto conto dell'avvenuta variazione della ragione sociale della A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede in via Bronzino n. 3, Milano in A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale di certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in via Bronzino n. 3, Milano, giusto atto registrato in Milano, atti pubblici, il 4 novembre 1994, n. 21089, serie 1/A; si estendeva a nome della medesima societa' l'autorizzazione al rilascio della certificazione CE per ulteriori prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale di certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede legale in via Bronzino n. 3 - 20133 Milano, in data 26 settembre 1996, acquisita in atti di questo Ministero in data 30 settembre 1996, prot. n. 162.689, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, come riportati negli elenchi del decreto ministeriale del 23 dicembre 1993, e del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1995;
Visto il verbale di accertamento dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Milano del 12 maggio 1999, trasmesso con nota del 29 luglio 1999, prot. n. 4257, acquisito in atti di questo Ministero in data 17 agosto 1999, prot. n. 757.655, con le risultanze dell'attivita' di controllo svolta presso la societa' A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale di certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'organismo A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede legale in via Bronzino n. 3 - 20133 Milano, e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:
A) macchine:
1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:
1.1. seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2. spianantrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3. piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno;
4. seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
5. macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno;
6. tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamen to manuale per la lavorazione del legno;
7. fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
8. seghe a catena portatili da legno;
9. presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s;
10. formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;
11. formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
13. benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
15. ponti elevatori per veicoli;
16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri;
B) componenti:
1. dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici);
2. blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.
2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
4. Nel corso dell'attivita', nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2001
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
Visconti
Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ferraro
 
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